Art. 32 
 
          La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale 
                      delle APS - APS nazionali 
 
  1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art.  30,
l'Ufficio che gestisce  il  Registro  nazionale  delle  APS  comunica
telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base  del  formato
di cui all'allegato tecnico  C,  i  dati  delle  APS  nazionali  gia'
iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali  non
siano in corso procedimenti  di  cancellazione.  L'Ufficio  individua
distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale  delle  APS  ai
quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti
al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o  operative  siano
presenti in almeno cinque regioni o province autonome,  ai  fini  del
popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e). 
  2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di  iscrizione  o
di cancellazione pendenti al giorno antecedente  il  termine  di  cui
all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito
favorevole degli stessi. 
  3. Per ciascuno degli  enti  di  cui  al  comma  1,  l'Ufficio  che
gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce  telematicamente
al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi  al
termine di cui all'art. 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo
statuto in suo  possesso.  La  documentazione  ulteriore  relativa  a
ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata
disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del
trasferimento di dati e informazioni, rimane agli  atti  dell'Ufficio
di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia  piu'  in  possesso
dell'atto costitutivo e lo stesso non sia  reperibile  presso  l'ente
interessato,  per  gli  enti  privi  di  personalita'  giuridica   e'
applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a), del presente decreto. 
  4. L'Ufficio statale del  RUNTS,  una  volta  prese  in  carico  le
informazioni relative agli enti di propria competenza, procede  entro
centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati
presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie
a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 41  del
Codice, inclusi i requisiti di onorabilita' del rappresentante legale
e degli amministratori di cui al comma 5 del  medesimo  articolo.  Al
procedimento di  cui  al  presente  comma  si  applicano,  in  quanto
compatibili, i commi da 3 a 11 dell'art. 31.  L'Ufficio  statale  del
RUNTS verifica inoltre con le  medesime  modalita'  i  requisiti  per
l'iscrizione nell'ulteriore sezione di  cui  all'art.  46,  comma  1,
lettera  b)  del  Codice;  in  caso  positivo  comunica   all'Ufficio
regionale o provinciale  del  RUNTS  territorialmente  competente  il
provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti  associative,  ai  fini
dell'automatica iscrizione dell'ente  nella  sezione  ulteriore,  con
pari decorrenza. 
  5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in  carico
le informazioni relative  agli  enti  aventi  la  sede  legale  nella
propria regione o provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui
al comma 4, procede alle verifiche con le modalita' di  cui  all'art.
31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a  11  dell'art.
31.