Art. 34 
 
             Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus 
 
  1.  L'Agenzia  delle  entrate,  secondo  modalita'   e   specifiche
concordate  con  il  Ministero,  comunica  al  RUNTS  i  dati  e   le
informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe  delle  Onlus,
di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,
al giorno antecedente il termine di cui all'art.  30.  I  dati  e  le
informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno  il  codice
fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' e il codice
fiscale del rappresentante legale. 
  2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia
delle  entrate  sul   proprio   sito   istituzionale.   Dell'avvenuta
pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.  I  dati  delle  Onlus  aventi  procedimenti  di
iscrizione o di  cancellazione  pendenti  al  giorno  antecedente  il
termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate
al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalita' di
cui al comma 1. 
  3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del
perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire  dalla
data di pubblicazione di cui al comma  2  e  fino  al  31  marzo  del
periodo d'imposta  successivo  all'autorizzazione  della  Commissione
europea di cui all'art. 101, comma  10,  del  decreto  legislativo  3
luglio  2017,  n.  117,  all'ufficio   del   RUNTS   territorialmente
competente, utilizzando la modulistica resa disponibile  sul  Portale
del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando
la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e  allegando
copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni
inderogabili del  Codice,  e  degli  ultimi  due  bilanci  approvati.
Qualora  l'atto  costitutivo  non  sia   reperibile   presso   l'ente
interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a). 
  4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4,
comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle  Onlus  ed  inseriti
nell'elenco di cui al comma 2 del presente  articolo,  allegano  alla
richiesta di iscrizione ai sensi  del  presente  articolo,  in  luogo
dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente  gli
elementi di cui al comma 1 dell'art. 14. 
  5. Nel caso in cui l'ente chieda l'iscrizione nella sezione di  cui
all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, la  domanda  di  cui  al
comma 3 viene presentata all'Ufficio statale del RUNTS;  analogamente
si  procede  anche  nel  caso  in  cui  oltre  che  la  sezione  Reti
associative, l'iscrizione riguardi  anche  una  diversa  sezione  del
RUNTS. 
  6. Gli enti di cui al comma 1 che intendono acquisire la  qualifica
di impresa sociale presentano la richiesta di  iscrizione,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  112,
all'ufficio del registro delle imprese presso la  cui  circoscrizione
e' stabilita la sede legale. 
  7.  Qualora  l'ente  di  cui  al  comma   1   abbia   ottenuto   il
riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  361  del  2000,  il  notaio  che  ha
ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di
richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata  la  sussistenza  delle
relative  condizioni  in  conformita'   all'art.   22   del   decreto
legislativo n. 117 del 2017  e  all'art.  16  del  presente  decreto,
provvede al deposito degli  atti  e  della  ulteriore  documentazione
presso il competente Ufficio del  RUNTS,  richiedendo  ai  sensi  del
presente articolo l'iscrizione  dell'ente  nella  sezione  prescelta.
L'Ufficio  del  RUNTS,  verificata  la  regolarita'   formale   della
documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione  dell'ente
nella sezione del RUNTS indicata  nella  domanda.  Si  applicano,  in
quanto compatibili, le  disposizioni  degli  articoli  16  e  17  del
presente decreto. 
  8. Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di  competenza
di cui ai commi 3 e 5,  ricevuta  l'apposita  domanda  ai  sensi  del
presente articolo verifica per ciascun  ente,  entro  sessanta  dalla
ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e,  in  caso  di
esito  positivo,  dispone  l'iscrizione  nel  RUNTS   nella   sezione
prescelta.  Entro  lo  stesso  termine   puo'   richiedere   all'ente
informazioni  e  documenti  mancanti,  comunicare  eventuali   motivi
ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una diversa sezione
del RUNTS  rispetto  a  quella  richiesta.  Si  applicano  in  quanto
compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da
4 a 10 dell'art. 31. 
  9. L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria  verifica
in maniera unitaria oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione
Reti associative anche quelli ai fini dell'iscrizione  nell'eventuale
ulteriore  sezione;  qualora   sussistano,   ne   da'   comunicazione
all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente  ha  la
propria  sede  legale  per  l'automatica  iscrizione   nell'ulteriore
sezione. Qualora i requisiti  per  l'iscrizione  nella  sezione  Reti
associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel  suo
complesso. L'ente puo' proporre nuova istanza per l'iscrizione in una
sola sezione presso  l'ufficio  regionale  o  provinciale  del  RUNTS
territorialmente competente. 
  10. In caso di mancata  pronuncia  con  provvedimento  espresso  da
parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque  essere
iscritto nella sezione richiesta. 
  11. Gli enti di cui al  comma  1  che,  al  giorno  antecedente  il
termine di cui all'art. 30, erano iscritti anche ai registri  di  cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre  2000,  n.
383, non devono effettuare la  richiesta  di  iscrizione  di  cui  al
presente articolo. 
  12. Qualora, fermo restando il termine di cui al  comma  3  per  la
presentazione  dell'apposita  domanda,  la  procedura  di  iscrizione
dell'ente di cui al comma 1  al  RUNTS  si  completi  nel  corso  del
periodo di imposta successivo  all'autorizzazione  della  Commissione
europea di cui all'art. 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS
si intendera' acquisita, in  caso  di  esito  positivo,  a  decorrere
dall'inizio del predetto periodo di imposta. 
  13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui
ai  commi  3  e  seguenti  conseguono  l'iscrizione  nel  RUNTS  sono
cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di  cui  all'art.  11  del
decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460.  La  cancellazione
dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS  non  integra
un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per  gli  effetti  di
quanto previsto  dall'art.  10,  comma  1,  lettera  f)  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7,  lettera
b) del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633. 
  14. In caso di  mancata  presentazione  entro  il  31  marzo  della
domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al  comma
1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi  dell'art.
10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997. 
  15. Agli enti iscritti  all'Anagrafe  unica  delle  Onlus  in  data
successiva al giorno antecedente  il  termine  di  cui  all'art.  30,
diversi da quelli indicati al terzo alinea del comma 2, che intendano
conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto.