Art. 9 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. Ricevuta la domanda di  cui  all'art.  8,  l'Ufficio  competente
verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la  completezza  e
l'idoneita' della documentazione e delle informazioni prodotte  e  la
sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. Se dai
bilanci  prodotti  risulta  che  l'ente  negli  ultimi  due  esercizi
consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti  dimensionali  di  cui
all'art. 31,  comma  1,  del  Codice,  l'Ufficio  deve  acquisire  la
prescritta informazione antimafia richiamata all'art.  48,  comma  6,
dello stesso. 
  2. In caso di correttezza  e  completezza  della  domanda  e  della
relativa documentazione,  nonche'  di  sussistenza  delle  condizioni
previste  dal   Codice,   entro   sessanta   giorni,   con   apposito
provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione
del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le  modalita'
indicate nell'allegato tecnico A. 
  3. In caso di domanda non  corretta  o  incompleta,  o  qualora  da
quanto risultante agli  atti  emergano  esigenze  di  integrazioni  o
chiarimenti  o  di  documentazione  integrativa  anche  al  fine   di
suffragare  la  correttezza  delle  informazioni  fornite,  entro  il
medesimo termine di  cui  al  comma  2,  l'Ufficio  invita  l'ente  a
completare o rettificare la domanda  di  iscrizione  o  integrare  la
documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non  superiore
a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della  domanda
completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o,
in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio
provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda, ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  10-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241,  assicurando  i  relativi  seguiti
procedimentali fino alla conclusione del procedimento. 
  4. Se l'atto costitutivo e lo statuto  dell'ente  sono  redatti  ai
sensi dell'art. 47, comma 5, del Codice, in  conformita'  al  modello
standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo  stesso
aderisce  e  approvato  con  decreto   direttoriale   a   firma   del
responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso  il
quale e' istituito  l'Ufficio  statale  del  RUNTS,  fatta  salva  la
regolarita' formale della  restante  documentazione,  il  termine  di
sessanta giorni di cui  ai  commi  precedenti  e'  ridotto  a  trenta
giorni. 
  5.  Nel  caso  in  cui  allo  scadere  dei  termini  procedimentali
assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di
iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione  si  intende  comunque
accolta. L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza  dei
termini procedimentali  e'  accessibile  attraverso  il  portale  del
RUNTS. 
  6.  A  seguito  dell'iscrizione  l'Ufficio  competente  del   RUNTS
assicura la pubblicita' dello stesso, delle informazioni e degli atti
forniti dall'ente al fine di assicurarne la conoscibilita' ai terzi. 
  7. L'ETS iscritto e'  individuato  in  maniera  univoca  nel  RUNTS
mediante il proprio codice fiscale. 
  8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS  e'  ammesso  ricorso
avanti  al  Tribunale   amministrativo   regionale   competente   per
territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e'
competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.