(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                       Possesso dei requisiti 
 
    1. Il possesso dei requisiti di cui  ai  precedenti  articoli  2,
comma 2 e 3, commi 2 e 4, e'  attestato  mediante  autocertificazione
del legale rappresentante dell'impresa. Trovano applicazione le norme
che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e,
in particolare, quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3,  lettera
a), e' verificato dall'Autorita' anche mediante consultazione diretta
della Banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,  di
cui agli articoli 96 e segg.  del  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.  159  e   successive   modificazioni.   Le   modalita'   di
consultazione  sono  indicate  nella  convenzione  sottoscritta   tra
Ministero e Autorita'. 
    3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3,  comma  5  e'
verificata   dall'ANAC,   mediante   consultazione   del   Casellario
informatico, istituito presso l'Osservatorio.