Art. 2 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La specialita' medicinale «Hyrimoz»  (adalimumab)  e'  classificata
come segue: 
    confezione: 
      20 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita  2  siringhe
preriempite - A.I.C. n. 046889073/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 379,34; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory su tutta la molecola,  da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  Schede di prescrizione  cartacee  ospedaliere  per  le  indicazioni
psoriasi a placche,  colite  ulcerosa,  spondiloartrite  assiale  non
radiografica in analogia all'originator. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha  efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis,del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Hyrimoz» (adalimumab) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.