Avvertenza: 
 
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
14 agosto 2020, n.  104,  coordinato  con  la  legge  di  conversione
13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il  sostegno  e
il rilancio dell'economia.», corredato delle relative note, ai  sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla  emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con  D.P.R.  14  marzo
1986, n. 217. 
 
    Restano invariati il valore e l'efficacia  dell'atto  legislativo
qui trascritto. 
 
                               Art. 1 
 
         Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, 
          assegno ordinario e cassa integrazione in deroga 
 
  1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020,  sospendono  o  riducono
l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione
dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario  e
cassa  integrazione  in  deroga  di  cui  agli  articoli  da   19   a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e  successive
modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate
di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2.
Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo
ricompreso tra  il  13  luglio  2020  e  il  31  dicembre  2020.  Con
riferimento  a  tale  periodo,   le   predette   diciotto   settimane
costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale
COVID-19. I  periodi  di  integrazione  precedentemente  richiesti  e
autorizzati ai sensi del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui
al presente comma. 
  2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al  comma  1,
sono riconosciute esclusivamente ai datori di  lavoro  ai  quali  sia
stato gia' interamente autorizzato  il  precedente  periodo  di  nove
settimane, decorso il periodo autorizzato. I  datori  di  lavoro  che
presentano  domanda  per  periodi  di  integrazione   relativi   alle
ulteriori nove settimane di cui al  comma  1  versano  un  contributo
addizionale determinato sulla base del  raffronto  tra  il  fatturato
aziendale  del  primo  semestre  2020  e  quello  del  corrispondente
semestre 2019, pari: 
  a) al 9 per cento della retribuzione globale che  sarebbe  spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti
per cento; 
  b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe  spettata
al  lavoratore  per  le  ore  di  lavoro  non  prestate  durante   la
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per  i  datori  di
lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al  20  per
cento  e  per  coloro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di   impresa
successivamente al primo gennaio 2019. 
  4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove  settimane  di  cui  al
comma 2, il datore di lavoro  deve  presentare  all'INPS  domanda  di
concessione nella quale autocertifica, ai sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la sussistenza  dell'eventuale  riduzione  del
fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione  allegata
alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18 per cento di  cui  al  comma  2,  lettera  b).  Sono  comunque
disposte  le  necessarie  verifiche  relative  alla  sussistenza  dei
requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al
primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148  garantiscono   l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite
massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno  2020;  tale  importo  e'
assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  previo  monitoraggio  da  parte  dei  Fondi   stessi
dell'andamento  del  costo  della  prestazione,  relativamente   alle
istanze degli aventi diritto, nel rispetto  del  limite  di  spesa  e
secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  8. Il trattamento di cassa integrazione salariale  operai  agricoli
(CISOA),  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  3-bis,  del  predetto
decreto-legge n. 18 del  2020,  richiesto  per  eventi  riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in  deroga  ai
limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di
giornate lavorative da svolgere  presso  la  stessa  azienda  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972,  n.  457,  per  una  durata
massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13  luglio
e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata,  a
pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in  cui
ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita'  lavorativa.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
sensi del predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono  imputati
ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In  fase  di  prima
applicazione, il termine di decadenza di cui  al  presente  comma  e'
fissato entro la fine del mese successivo  a  quello  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai
sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18
del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del
raggiungimento del requisito delle 181 giornate di  effettivo  lavoro
previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
  9. I termini decadenziali di invio  delle  domande  di  accesso  ai
trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei
dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi
quelli differiti in via  amministrativa,  in  scadenza  entro  il  31
luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020. 
  10. I termini di invio delle  domande  di  accesso  ai  trattamenti
collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari
per il pagamento o per il saldo degli  stessi  che,  in  applicazione
della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1°  e  il  31  agosto
2020 sono differiti al 30 settembre 2020. 
  11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite
massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito  in  5.174
milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione  ordinaria  e
assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni  di  euro
per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e
2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di  cui  al  comma  8.
L'INPS provvede al  monitoraggio  del  limite  di  spesa  di  cui  al
presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto anche in via prospettica il limite  di  spesa,  l'INPS  non
prende in considerazione ulteriori domande. 
  12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse  di  cui
agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a
valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti  i  periodi
corrispondenti alle prime nove  settimane  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
  13. All'onere  derivante  dal  presente  articolo  pari  a  7.804,2
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  2.016,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di saldo  netto  da  finanziare  e  a  4.789,3
milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.224,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di  euro
per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la
restante quota ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  da   19   a
          22-quinquies  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27,  e  successive  modificazioni
          (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Articolo 19 (Norme speciali in materia di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
              2. I datori di lavoro che presentano la domanda di  cui
          al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  e  dei
          termini del procedimento previsti dall'articolo  15,  comma
          2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo  per  l'assegno   ordinario,   fermo   restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione  preventiva.
          La domanda, a pena di  decadenza,  deve  essere  presentata
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta  alla  verifica
          dei  requisiti  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              2-bis.  Il  termine  di  presentazione  delle   domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
              3. I periodi di trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non  sono  conteggiati  ai   fini   dei   limiti   previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2,  e  dagli  articoli  12,  29,
          comma 3, 30, comma 1,  e  39  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini  delle
          successive   richieste.   Limitatamente    all'anno    2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3-bis. Il trattamento di cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
              4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale  e  assegno  ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. L'assegno ordinario di cui al comma 1  e'  concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
              6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono  assegnate  ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              6-ter. I Fondi  di  cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
              7. I fondi di solidarieta' bilaterali  del  Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148,  garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
              8. I lavoratori  destinatari  delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              9. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da  1
          a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              10-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
              10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
          comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
          pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con  riferimento
          al trattamento ordinario di integrazione salariale e a  4,4
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  alla
          prestazione  di  assegno  ordinario.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
              «Art.-19 bis (Norma  di  interpretazione  autentica  in
          materia di accesso agli ammortizzatori  sociali  e  rinnovo
          dei contratti a  termine).  -  1.  Considerata  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  ai  datori  di  lavoro   che
          accedono agli ammortizzatori sociali di cui  agli  articoli
          da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi  indicati,
          e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
          cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma  2,  e
          32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15  giugno
          2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
          o alla proroga dei contratti a tempo determinato,  anche  a
          scopo di somministrazione.». 
              «Art.  20  (Trattamento   ordinario   di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
              2.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
              3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1  e  in
          considerazione della relativa fattispecie  non  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              4.  In  considerazione  della   limitata   operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
              5. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. 
              7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
          a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              «Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori
          di lavoro che hanno trattamenti di assegni di  solidarieta'
          in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti  al  Fondo  di
          integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio  2020
          hanno  in  corso  un  assegno  di   solidarieta',   possono
          presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
          sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a  nove
          settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
          sostituisce l'assegno di solidarieta'  gia'  in  corso.  La
          concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche  i
          medesimi    lavoratori    beneficiari    dell'assegno    di
          solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro. 
              2. I periodi in cui vi e' coesistenza  tra  assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
              4.  Limitatamente  ai  periodi  di  assegno   ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.». 
              «Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa  integrazione
          in deroga). -  1.  Le  Regioni  e  Province  autonome,  con
          riferimento ai datori di lavoro del  settore  privato,  ivi
          inclusi quelli agricoli, della pesca e  del  terzo  settore
          compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per  i
          quali non trovino applicazione  le  tutele  previste  dalle
          vigenti disposizioni in materia di sospensione o  riduzione
          di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
          riconoscere, in conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso  anche
          in  via  telematica   con   le   organizzazioni   sindacali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          per i datori di lavoro, trattamenti di  cassa  integrazione
          salariale in  deroga,  per  la  durata  della  riduzione  o
          sospensione del  rapporto  di  lavoro  e  comunque  per  un
          periodo non superiore a per  una  durata  massima  di  nove
          settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
          agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
          medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai  quali  sia
          stato interamente  gia'  autorizzato  un  periodo  di  nove
          settimane. Le  predette  ulteriori  cinque  settimane  sono
          riconosciute  secondo  le  modalita'  di  cui  all'articolo
          22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato  dall'articolo
          22-quater. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Per i datori di  lavoro  dei  settori
          turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
          dal vivo e sale cinematografiche,  e'  possibile  usufruire
          delle  predette  quattro  settimane   anche   per   periodi
          precedenti al 1° settembre  a  condizione  che  i  medesimi
          abbiano  interamente  fruito  il  periodo   precedentemente
          concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
          Per  i  lavoratori  sono  riconosciuti   la   contribuzione
          figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento  di
          cui al presente  comma,  limitatamente  ai  lavoratori  del
          settore agricolo, per le ore  di  riduzione  o  sospensione
          delle attivita', nei limiti ivi previsti, e'  equiparato  a
          lavoro  ai  fini   del   calcolo   delle   prestazioni   di
          disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma
          non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a
          cinque dipendenti. 
              1-bis.  I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al   Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
              2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori
          di lavoro domestico. 
              3. Il  trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
              4. I trattamenti  di  cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e  8,  e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
              5. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
              5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche  le
          risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
          del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  in
          alternativa  alla  destinazione  alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
              5-ter. Le risorse finanziarie relative  ai  trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
              5-quater.  Le  risorse   finanziarie   dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
              6. Per  il  trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
          nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
          giorni dalla  comunicazione  dell'errore  nella  precedente
          istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
          nelle more della  revoca  dell'eventuale  provvedimento  di
          concessione  emanato  dall'amministrazione  competente;  la
          predetta domanda, presentata nelle modalita'  corrette,  e'
          considerata comunque tempestiva se presentata entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
          giugno 2020, n. 52. Il datore di  lavoro  e'  obbligato  ad
          inviare  all'Istituto  tutti  i  dati  necessari   per   il
          pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita'
          stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese  successivo
          a quello in cui e' collocato  il  periodo  di  integrazione
          salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il  termine  di
          trenta   giorni   dall'adozione   del   provvedimento    di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
              6-bis. Esclusivamente per i datori  di  lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
              7. 
              8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              8-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
              8-ter.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis   e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
              8-quater. Al di fuori dei casi di cui al  comma  8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
              8-quinquies. Agli oneri di cui  al  comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica  attiva   del   lavoro   previste   nel   predetto
          articolo.». 
              «Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore  dei
          famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,  degli
          esercenti la professione di assistente sociale e  operatori
          socio-sanitari). - 1. Presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di  10
          milioni di euro per l'anno 2020 destinato  all'adozione  di
          iniziative di solidarieta' a favore  dei  famigliari  degli
          esercenti le  professioni  sanitarie,  degli  esercenti  la
          professione  di  assistente  sociale  e   degli   operatori
          socio-sanitari, impegnati nelle azioni  di  contenimento  e
          gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  che
          durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio  dei
          ministri  il  31  gennaio  2020   abbiano   contratto,   in
          conseguenza  dell'attivita'  di  servizio   prestata,   una
          patologia alla quale sia conseguita la  morte  per  effetto
          diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri sono individuate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 1. 
              3. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 126.». 
              «Art.    22-ter    (Ulteriore    finanziamento    delle
          integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
          necessario per  il  prolungarsi  degli  effetti  sul  piano
          occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
          possibilita' di  una  piu'  ampia  forma  di  tutela  delle
          posizioni  lavorative  rispetto  a  quella  assicurata  dai
          rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da  19  a
          22 e' istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  apposito
          capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020  pari  a
          2.573,2  milioni  di  euro.  Le   predette   risorse,   che
          costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
          essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli  articoli
          26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          per il rifinanziamento delle specifiche misure  di  cui  al
          primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di  finanza
          pubblica, prevedendo eventualmente anche  l'estensione  del
          periodo massimo di durata dei trattamenti  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
          nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per  i
          periodi decorrenti dal 1°  settembre  al  31  ottobre  2020
          limitatamente ai datori di lavoro che  abbiano  interamente
          fruito il periodo massimo  di  quattordici  settimane  come
          disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
          di cui all'articolo 22, dal presente comma. 
              2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente
          ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a  22
          dovessero emergere economie rispetto alle  somme  stanziate
          le stesse possono essere utilizzate ai sensi  del  comma  1
          nell'ambito dei decreti ivi previsti.». 
              «Art. 22-quater (Trattamento di integrazione  salariale
          in  deroga  "Emergenza  Covid-19"  concesso   dall'Istituto
          Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti  di
          integrazione salariale in deroga di  cui  all'articolo  22,
          per  periodi   successivi   alle   prime   nove   settimane
          riconosciuti  dalle  Regioni,  sono  concessi  dall'Inps  a
          domanda del datore di lavoro la cui efficacia  e'  in  ogni
          caso subordinata alla verifica del rispetto dei  limiti  di
          spesa di cui al comma  5)).  I  datori  di  lavoro  inviano
          telematicamente la domanda con  la  lista  dei  beneficiari
          all'Inps  indicando  le  ore  di  sospensione  per  ciascun
          lavoratore  per  tutto  il  periodo   autorizzato.   L'Inps
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa, fornendo i  risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto, anche in via prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
          concessori. Per i datori di lavoro  con  unita'  produttive
          site in piu' regioni o province autonome il trattamento  di
          cui al  presente  articolo  puo'  essere  riconosciuto  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
          di cui al comma 5 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o
          province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le   unita'
          produttive del medesimo datore di lavoro, al di  sopra  del
          quale  il  trattamento   e'   riconosciuto   dal   predetto
          Ministero. 
              2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano  rimane
          fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5. 
              3. La domanda di concessione del trattamento di cui  al
          comma 1 deve essere presentata, a pena di  decadenza,  alla
          sede dell'INPS territorialmente competente, entro  la  fine
          del mese successivo a quello in cui  ha,  avuto  inizio  il
          periodo  di  sospensione  o  di  riduzione   dell'attivita'
          lavorativa. In sede di prima applicazione,  il  termine  di
          cui al primo periodo  e'  stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a quello determinato ai sensi del  primo  periodo.  Per  le
          domande riferite  a  periodi  di  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
          pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
              4. Il datore di lavoro  che  si  avvale  del  pagamento
          diretto  da  parte  dell'INPS  trasmette  la   domanda   di
          concessione del trattamento di cui al  comma  1,  entro  il
          quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di  sospensione
          o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente  ai  dati
          essenziali   per   il    calcolo    e    l'erogazione    di
          un'anticipazione della prestazione ai  lavoratori,  con  le
          modalita' indicate dall'INPS. Per  le  domande  riferite  a
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
          il 30 aprile 2020, il termine di cui al  primo  periodo  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  L'INPS
          autorizza   l'accoglimento   della   domanda   e    dispone
          l'anticipazione  del  pagamento   del   trattamento   entro
          quindici giorni dal ricevimento della  domanda  stessa.  La
          misura dell'anticipazione e'  calcolata  sul  quaranta  per
          cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A  seguito
          della successiva trasmissione completa dei  dati  da  parte
          del datore di lavoro,  l'INPS  provvede  al  pagamento  del
          trattamento residuo o al recupero nei confronti del  datore
          di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
          L'INPS disciplina le modalita' operative  del  procedimento
          previsto dalla presente disposizione. Il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
              5. Il  trattamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
          a valere sul medesimo limite  di  spesa,  limitatamente  ai
          dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo  2020.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
          complessivo  di  cui  all'articolo  22,  comma  3   tra   i
          differenti    soggetti    istituzionali     preposti     al
          riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo  articolo
          22. 
              6. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  comma  5  e'
          stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
          dal  medesimo  Ministero  ai  sensi  del  comma  5   ultimo
          periodo.». 
              «Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto  del
          trattamento di cassa integrazione ordinaria  e  di  assegno
          ordinario). - 1. Le richieste di integrazione  salariale  a
          pagamento  diretto  previste  agli  articoli  da  19  a  21
          presentate a decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui  all'articolo
          22-quater, comma 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di documentazione amministrativa): 
              «Art. 47  (R)(Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. (R) 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.(R)». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori
          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei
          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati
          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del
          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite
          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi seguenti. 
              2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
          sia avvenuta la confluenza, in tutto  o  in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
              3. I fondi di cui al  comma  1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
                a) un assegno di durata  e  misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
                b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo  31,
          eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto  al
          comma 2 di  tale  articolo,  prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
              4.  I  fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
              d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui  al
          comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
          fondo interprofessionale istituito ai  sensi  dell'articolo
          118 della legge n. 388 del 2000; 
                e) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1  di
          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
          a) e b); 
                g) criteri e requisiti per la gestione del  fondo  di
          cui al comma 1. 
              6.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
                a)  criteri  volti  a  garantire  la   sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
                b) requisiti di professionalita' e  onorabilita'  dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
                c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi; 
                d)  modalita'  volte  a  rafforzare  la  funzione  di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  8  della
          legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti  ai  trattamenti
          previdenziali ed  assistenziali  nonche'  disposizioni  per
          l'integrazione  del  salario  in  favore   dei   lavoratori
          agricoli). 
              «Art.   8   (Del    trattamento    sostitutivo    della
          retribuzione). - Agli operai agricoli con contratto a tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno. 
              Ai lavoratori beneficiari del  trattamento  sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
              Ai fini della presente legge  sono  considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato che svolgono annualmente  180  giornate
          lavorative presso la stessa azienda.». 
              - Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 265 del
          decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 19 maggio  2020,
          n.  128,  Supplemento  Ordinario  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  Sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
              «Art. 265 (Disposizioni finanziarie  finali).  -  1.  -
          8-bis. Omissis. 
              9. Nel caso in cui,  dopo  l'attuazione  del  comma  8,
          residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
          stesse sono versate dai soggetti responsabili delle  misure
          di cui al medesimo comma 8 entro il  20  dicembre  2020  ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli da  68  a  71  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 68  (Modifiche  all'articolo  19  in  materia  di
          trattamento ordinario di integrazione salariale  e  assegno
          ordinario). - 1.  All'articolo  19,  del  decreto-legge  17
          marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  I
          datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono  o  riducono
          l'attivita'    lavorativa    per    eventi    riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153."; 
                b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le
          seguenti parole: "per l'assegno ordinario,  fermo  restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione preventiva"; 
                c) al comma 2, secondo periodo, le parole:  «in  ogni
          caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza»
          e la parola: «quarto» e' soppressa; 
                d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2-bis. Il termine di presentazione  delle  domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52". 
                e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
                  "3-bis.  Il  trattamento  di   cassa   integrazione
          salariale operai agricoli  (CISOA),  richiesto  per  eventi
          riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'
          concesso in deroga  ai  limiti  di  fruizione  riferiti  al
          singolo lavoratore e al numero di  giornate  lavorative  da
          svolgere presso la stessa azienda  di  cui  all'articolo  8
          della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento
          sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal
          23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con  termine
          del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati
          ai fini  delle  successive  richieste.  Per  assicurare  la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22"; 
                f) al  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole:  "80
          milioni" sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni"; 
                g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
                  "6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate
          ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze."; 
                  6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa.". 
                h) al comma 8, le parole:  "23  febbraio  2020"  sono
          sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020"; 
                i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1  a
          5" sono inserite le seguenti: "e  7";  le  parole  "pari  a
          1.347,2 milioni di euro" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "pari a 11.599,1 milioni di euro". 
              1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per  la
          presentazione delle domande fissati, a pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei  commi  2  e  3-bis
          dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del  comma  1
          del  presente  articolo,  se  posteriori  alla  data  cosi'
          determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo
          alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16  giugno
          2020, n. 52. 
              2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a
          11.521,9 milioni di euro per l'anno  2020  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265." 
              «Art. 69  (Modifiche  all'articolo  20  in  materia  di
          trattamento ordinario  di  integrazione  salariale  per  le
          aziende  che  si  trovano  gia'   in   Cassa   integrazione
          straordinaria). - 1. All'articolo 20 del  decreto-legge  17
          marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla  legge
          24  aprile  2020,  n.  27,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) al  comma  1,  le  parole:  "per  un  periodo  non
          superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti:
          "per una durata  massima  di  nove  settimane  per  periodi
          decorrenti  dal  23  febbraio  2020  al  31  agosto   2020,
          incrementate di ulteriori  cinque  settimane  nel  medesimo
          periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente
          fruito il periodo  precedentemente  concesso.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter"; 
                b) al comma 5, le parole: "pari a  338,2  milioni  di
          euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni
          di euro". 
              2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a
          490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai  sensi
          dell'articolo 265.». 
              «Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.   All'articolo   22   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito   con
          modificazioni dalla legge  24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole  "nove
          settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro ai quali sia stato interamente gia'  autorizzato  un
          periodo di nove settimane.  Le  predette  ulteriori  cinque
          settimane sono riconosciute secondo  le  modalita'  di  cui
          all'articolo 22-ter e tenuto conto di  quanto  disciplinato
          dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'   riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter.  Per  i  datori  di
          lavoro dei  settori  turismo,  fiere  e  congressi,  parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche per periodi precedenti al 1 ° settembre a  condizione
          che  i  medesimi  abbiano  interamente  fruito  il  periodo
          precedentemente  concesso  fino  alla  durata  massima   di
          quattordici settimane." e, all'ultimo  periodo,  le  parole
          "ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in
          ottemperanza ai provvedimenti di urgenza  emanati  per  far
          fronte  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"   sono
          soppresse; 
                b) il primo periodo del comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: "II trattamento di cui al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020."; 
                c)  al   comma   4   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1. il sesto periodo e' soppresso; 
                  2. al settimo  periodo  le  parole:  "dal  predetto
          Ministero" sono sostituite dalle seguenti:  "dal  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali.". 
                d) dopo il comma 4 e'  inserito  il  seguente  comma:
          "4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai  fini
          della relativa attuazione, l'INPS comunica  settimanalmente
          al Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le  risultanze,
          anche in via  prospettica,  delle  autorizzazioni  e  delle
          erogazioni in  relazione  alle  risorse  ripartite  tra  le
          singole  regioni  e  province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8." 
                e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente: 
                  «5-quater. Le  risorse  finanziarie  dei  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni.» 
                f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
                  "6. Per il trattamento di cui al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente"; 
                g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
                  "6-bis. Esclusivamente per i datori  di  lavoro  di
          cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148.". 
              2. Agli oneri derivanti dal presente  articolo  pari  a
          1.642,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.». 
              «Art. 70-bis (Norme speciali in materia di  trattamenti
          di  integrazione  salariale).  -  1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato  dal  presente
          decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che  abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla durata massima di quattordici settimane, e' consentito
          usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione  dei
          trattamenti di cui ai medesimi articoli anche  per  periodi
          decorrenti antecedentemente al  1°  settembre  2020.  Resta
          ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare
          considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia
          ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai  sensi
          del presente  articolo  mediante  il  riconoscimento  delle
          ulteriori quattro settimane massime da parte  dell'INPS  ai
          sensi  degli  articoli   22-quater   e   22-quinquies   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          introdotti  dall'articolo  71  del  presente  decreto,  nel
          limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa,  trasmettendo  i  risultati  di  tale  attivita'  al
          Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal
          predetto monitoraggio emerga il  raggiungimento,  anche  in
          via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra'  in
          ogni caso emettere altri provvedimenti di  concessione  dei
          trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal  primo  e  dal
          secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2  milioni
          di   euro   per   l'anno   2020,   si   provvede   mediante
          corrispondente   utilizzo   dello   stanziamento   di   cui
          all'articolo 22-ter, comma 1, del  decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile  2020,  n.  27,  introdotto  dall'articolo  71   del
          presente decreto.». 
              «Art.   71   (Ulteriori   modifiche   in   materia   di
          integrazione salariale). - 1.  Al  decreto-legge  17  marzo
          2020 n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24
          aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti  i
          seguenti: 
                "Art.   22-ter   (Ulteriore    finanziamento    delle
          integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
          necessario per  il  prolungarsi  degli  effetti  sul  piano
          occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
          possibilita' di  una  piu'  ampia  forma  di  tutela  delle
          posizioni  lavorative  rispetto  a  quella  assicurata  dai
          rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da  19  a
          22 e' istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  apposito
          capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020  pari  a
          2.673,2  milioni  di  euro.  Le   predette   risorse,   che
          costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
          essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli  articoli
          26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          per il rifinanziamento delle specifiche misure  di  cui  al
          primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di  finanza
          pubblica, prevedendo eventualmente anche  l'estensione  del
          periodo massimo di durata dei trattamenti  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
          nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per  i
          periodi decorrenti dal 1°  settembre  al  31  ottobre  2020
          limitatamente ai datori di lavoro che  abbiano  interamente
          fruito il periodo massimo  di  quattordici  settimane  come
          disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
          di cui all'articolo 22, dal presente comma. 
                2.    Qualora    dall'attivita'    di    monitoraggio
          relativamente  ai  trattamenti  concessi  ai  sensi   degli
          articoli da 19 a 22 dovessero  emergere  economie  rispetto
          alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai
          sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti. 
                Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale
          in  deroga  "Emergenza  Covid-19"  concesso   dall'Istituto
          Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti  di
          integrazione salariale in deroga di  cui  all'articolo  22,
          per  periodi   successivi   alle   prime   nove   settimane
          riconosciuti  dalle  Regioni,  sono  concessi  dall'Inps  a
          domanda del datore di lavoro la cui efficacia  e'  in  ogni
          caso subordinata alla verifica del rispetto dei  limiti  di
          spesa di cui  al  comma  5.  I  datori  di  lavoro  inviano
          telematicamente la domanda con  la  lista  dei  beneficiari
          all'Inps  indicando  le  ore  di  sospensione  per  ciascun
          lavoratore  per  tutto  il  periodo   autorizzato.   L'Inps
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa, fornendo i  risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto, anche in via prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
          concessori. Per i datori di lavoro  con  unita'  produttive
          site in piu' regioni o province autonome il trattamento  di
          cui al  presente  articolo  puo'  essere  riconosciuto  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
          di cui al comma 5 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o
          province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le   unita'
          produttive del medesimo datore di lavoro, al di  sopra  del
          quale  il  trattamento   e'   riconosciuto   dal   predetto
          Ministero. 
                2. Per le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5. 
                3. La domanda di concessione del trattamento  di  cui
          al comma 1 deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,
          alla sede dell'INPS territorialmente competente,  entro  la
          fine del mese successivo a quello in cui ha,  avuto  inizio
          il periodo di sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'
          lavorativa. In sede di prima applicazione,  il  termine  di
          cui al primo periodo  e'  stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a quello determinato ai sensi del  primo  periodo.  Per  le
          domande riferite  a  periodi  di  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
          pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
                4. Il datore di lavoro che si  avvale  del  pagamento
          diretto  da  parte  dell'INPS  trasmette  la   domanda   di
          concessione del trattamento di cui al  comma  1,  entro  il
          quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di  sospensione
          o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente  ai  dati
          essenziali   per   il    calcolo    e    l'erogazione    di
          un'anticipazione della prestazione ai  lavoratori,  con  le
          modalita' indicate dall'INPS. Per  le  domande  riferite  a
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
          il 30 aprile 2020, il termine di cui al  primo  periodo  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  L'INPS
          autorizza   l'accoglimento   della   domanda   e    dispone
          l'anticipazione  del  pagamento   del   trattamento   entro
          quindici giorni dal ricevimento della  domanda  stessa.  La
          misura dell'anticipazione e'  calcolata  sul  quaranta  per
          cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A  seguito
          della successiva trasmissione completa dei  dati  da  parte
          del datore di lavoro,  l'INPS  provvede  al  pagamento  del
          trattamento residuo o al recupero nei confronti del  datore
          di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
          L'INPS disciplina le modalita' operative  del  procedimento
          previsto dalla presente disposizione. Il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
          a valere sul medesimo limite  di  spesa,  limitatamente  ai
          dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo  2020.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
          complessivo  di  cui  all'articolo  22,  comma  3   tra   i
          differenti    soggetti    istituzionali     preposti     al
          riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo  articolo
          22. 
                6. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  5  e'
          stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
          dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo. 
                Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del
          trattamento di cassa integrazione ordinaria  e  di  assegno
          ordinario). - 1. Le richieste di integrazione  salariale  a
          pagamento  diretto  previste  agli  articoli  da  19  a  21
          presentate a decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui  all'articolo
          22-quater, comma 3." 
                2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari  a
          2.673,2 milioni di euro per  l'anno  2020  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 265.».