Art. 10 
 
                   Indennita' lavoratori marittimi 
 
  1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della
Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma  2  della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il
contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro  dipendente  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il  17  marzo  2020  e  che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno  trenta  giornate
nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o  di
altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di  indennita'
di malattia ne' di pensione  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600  euro  per
ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. 
  2. L'indennita' di cui  al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS,  previa
domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro  per
l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite
di spesa e comunica i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo  pari
a 26,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  115  del  Codice
          della Navigazione: 
              «Art. 115 (Categorie della gente  di  mare).  -  1.  La
          gente di mare si divide in 3 categorie: 
                1) personale di  stato  maggiore  e  di  bassa  forza
          addetto ai servizi di coperta, di macchina e in  genere  ai
          servizi tecnici di bordo; 
                2) personale  addetto  ai  servizi  complementari  di
          bordo; 
                3) personale addetto al traffico locale e alla  pesca
          costiera.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  17
          della  legge  5  dicembre  1986,  n.  856  (Norme  per   la
          ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo  FINMARE)  e
          interventi per l'armamento privato): 
              «Art. 17. - 1. Omissis. 
              2.  Tali  servizi  sono  svolti  dall'appaltatore   con
          gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale
          non fa parte  dell'equipaggio  pur  essendo  soggetto  alla
          gerarchia di bordo prevista dall'articolo  321  del  codice
          della navigazione. 
              Omissis.». 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 9.