Art. 10 bis 
 
Applicazione del regime previdenziale recato  dalla  legge  13  marzo
  1958,  n.  250,  ai  soci  di  cooperative  della  pesca   iscritte
  nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi 
 
  1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della  legge
13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei
marittimi di cui all'articolo 115 del codice della  navigazione,  che
esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa
e che siano associati in qualita' di soci di  cooperative  di  pesca,
iscritte  nell'apposita  sezione  dell'Albo  nazionale   degli   enti
cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca  non  sia  organizzata  e
coordinata dalle medesime cooperative. 
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di  cui  al
presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui  al
comma 1. 
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti  direttamente
dai soci delle cooperative di pesca di cui al  comma  1  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
          legge 13 marzo  1958,  n.  250  (Previdenze  a  favore  dei
          pescatori della  piccola  pesca  marittima  e  delle  acque
          interne): 
              «Art. 1 (Assicurazioni). - Le persone che esercitano la
          pesca quale esclusiva o  prevalente  attivita'  lavorativa,
          quando  siano  associate  in   cooperative   o   compagnie,
          beneficiano del trattamento  degli  assegni  familiari  nel
          settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti e per  la  tubercolosi  presso
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale;  per  le
          malattie presso l'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
          contro le malattie  e  per  gli  infortuni  e  le  malattie
          professionali con le  modalita'  previste  dalla  legge  17
          agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  115   del   codice   della
          navigazione e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
          10.