Art. 15 
 
        Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici 
                   in favore di soggetti disagiati 
 
  1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma  4,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole
«di eta' pari o superiore a  sessanta  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni». 
  2. L'articolo 89-bis del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
abrogato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno
2021 si provvede, quanto  a  46  milioni  di  euro  per  l'anno  2020
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  della
disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021
si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  4  dell'articolo  38
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «1. - 3. Omissis 
              4. I benefici incrementativi di cui  al  comma  1  sono
          altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a  diciotto
          anni, che risultino invalidi civili totali  o  sordomuti  o
          ciechi civili assoluti titolari di  pensione  o  che  siano
          titolari di pensione di inabilita' di  cui  all'articolo  2
          della legge 12 giugno 1984, n. 222. 
              Omissis.».