Art. 26 
 
    Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena 
 
  1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole  «e  degli  Istituti  previdenziali»
sono sostituite dalle seguenti:  «e  dell'INPS»  e  le  parole:  «380
milioni di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«663,1 milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole   «Gli   enti   previdenziali
provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»; 
  c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti  previdenziali  non
prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende». 
  1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
  «2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici  e
privati in  possesso  di  certificazione  rilasciata  dai  competenti
organi medico-legali, attestante una condizione di rischio  derivante
da immunodepressione o da esiti  da  patologie  oncologiche  o  dallo
svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi  i  lavoratori
in possesso del riconoscimento di  disabilita'  con  connotazione  di
gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, il periodo di assenza dal  servizio  e'  equiparato  al
ricovero ospedaliero ed  e'  prescritto  dalle  competenti  autorita'
sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico
il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita'
o delle certificazioni dei competenti  organi  medico-legali  di  cui
sopra,  i  cui  riferimenti  sono  riportati,  per  le  verifiche  di
competenza,  nel  medesimo  certificato.   Nessuna   responsabilita',
neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico  di
assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato
invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto  divieto  di
monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze  dal  servizio  di
cui al presente comma. 
  2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al  31  dicembre  2020,  i
lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione
lavorativa  in  modalita'  agile,  anche  attraverso  l'adibizione  a
diversa mansione  ricompresa  nella  medesima  categoria  o  area  di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti,  o  lo
svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche
da remoto». 
  1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai  commi  2  e  2-bis
dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato
dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di  euro
per l'anno 2020. 
  1-quater.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dal   presente
articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede
quanto a 55 milioni di euro  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma  4,  del  presente
decreto, quanto a  282,1  milioni  di  euro  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  22-ter,
comma 1, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  quanto  a  20
milioni di euro, in termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
comma 1-ter. 
  1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
non e' computabile ai fini del periodo di comporto»; 
  b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile e' la  modalita'
ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro  agile  e'  una
delle modalita' ordinarie». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  26   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.26 (Misure urgenti per la tutela  del  periodo  di
          sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).  -
          1. Il periodo  trascorso  in  quarantena  con  sorveglianza
          attiva  o  in   permanenza   domiciliare   fiduciaria   con
          sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere  h)
          e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  e  di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  lettere   d)   ed   e),   del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,   dai   lavoratori
          dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
          fini del trattamento economico previsto dalla normativa  di
          riferimento e non e' computabile ai  fini  del  periodo  di
          comporto. 
              2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori  dipendenti
          pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
          dai  competenti  organi   medico-legali,   attestante   una
          condizione di rischio derivante da immunodepressione  o  da
          esiti da  patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di
          relative terapie salvavita, ivi  inclusi  i  lavoratori  in
          possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione
          di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3,  della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza  dal  servizio
          e' equiparato al  ricovero  ospedaliero  ed  e'  prescritto
          dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
          assistenza primaria che ha in  carico  il  paziente,  sulla
          base documentata del riconoscimento di disabilita' o  delle
          certificazioni dei competenti organi medico-legali  di  cui
          sopra, i cui riferimenti sono riportati, per  le  verifiche
          di   competenza,   nel   medesimo   certificato.    Nessuna
          responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto  doloso,
          e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi
          in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da
          fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le
          ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui  al
          presente comma. 
              2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre
          2020, i lavoratori fragili di cui al comma  2  svolgono  di
          norma la prestazione lavorativa in modalita'  agile,  anche
          attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
          medesima categoria o area di inquadramento,  come  definite
          dai contratti  collettivi  vigenti,  o  lo  svolgimento  di
          specifiche attivita' di formazione professionale  anche  da
          remoto. 
              3. Per i periodi di cui al comma 1, il  medico  curante
          redige il certificato  di  malattia  con  gli  estremi  del
          provvedimento che  ha  dato  origine  alla  quarantena  con
          sorveglianza   attiva   o   alla   permanenza   domiciliare
          fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma
          2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.
          6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
          n. 13, e di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e),  del
          decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
              4. Sono considerati validi i  certificati  di  malattia
          trasmessi, prima  dell'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui  al
          comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica. 
              5. In deroga alle disposizioni  vigenti,  gli  oneri  a
          carico del datore di lavoro, che presenta domanda  all'ente
          previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al
          presente art. sono posti a carico dello  Stato  nel  limite
          massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di  cui
          al primo periodo del presente comma. Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
          da COVID-19, il certificato e' redatto dal  medico  curante
          nelle consuete modalita' telematiche, senza  necessita'  di
          alcun provvedimento  da  parte  dell'operatore  di  sanita'
          pubblica. 
              7. Alla copertura degli  oneri  previsti  dal  presente
          art. si provvede ai sensi dell'art. 126.» 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
              - Il testo del comma  1  dell'art.  22-ter  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  87  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 87 (Misure straordinarie  in  materia  di  lavoro
          agile  e  di  esenzione  dal  servizio   e   di   procedure
          concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in  malattia  o  in
          quarantena  con  sorveglianza  attiva,  o   in   permanenza
          domiciliare  fiduciaria  con   sorveglianza   attiva,   dai
          dipendenti delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al
          COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero  ospedaliero
          e non e' computabile ai fini del periodo di comporto.  Fino
          alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica  da
          COVID-2019, ovvero fino ad una data  antecedente  stabilita
          con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione,  il
          lavoro  agile  e'  una   delle   modalita'   ordinarie   di
          svolgimento della prestazione  lavorativa  nelle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: 
                a) limitano la presenza del personale nei  luoghi  di
          lavoro  per  assicurare  esclusivamente  le  attivita'  che
          ritengono indifferibili e  che  richiedono  necessariamente
          tale   presenza,   anche   in   ragione   della    gestione
          dell'emergenza; 
                b) prescindono  dagli  accordi  individuali  e  dagli
          obblighi informativi previsti dagli articoli  da  18  a  23
          della legge 22 maggio 2017, n. 81. 
              Omissis.»