Art. 26 ter 
 
           Disposizioni in materia di giustizia contabile 
 
  1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e  8-bis,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020»,  ovunque  ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «termine  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  85   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  85  (Nuove  misure   urgenti   per   contrastare
          l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  contenerne  gli
          effetti  in  materia  di  giustizia  contabile).  -  1.  Le
          disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano,  in
          quanto compatibili e non contrastanti con  le  disposizioni
          recate dal presente art., a tutte le funzioni  della  Corte
          dei conti. 
              2.  Per  contrastare  l'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19  e   contenerne   gli   effetti   negativi   sullo
          svolgimento delle attivita' istituzionali della  Corte  dei
          conti, a decorrere dall'8 marzo  2020  e  fino  al  termine
          dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  i
          vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali,
          sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
          giurisdizionali, il Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati
          della citta' ove ha sede l'ufficio, adottano,  in  coerenza
          con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate  dal
          Presidente o dal Segretario generale della Corte dei  conti
          per   quanto   di   rispettiva   competenza,   le    misure
          organizzative,  anche  incidenti  sulla  trattazione  degli
          affari,  necessarie  per  consentire  il   rispetto   delle
          indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero  della
          salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
          impartite con i decreti del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge  23
          febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del  decreto-legge
          25 marzo 2020, n. 19,  al  fine  di  evitare  assembramenti
          all'interno degli uffici  e  contatti  ravvicinati  tra  le
          persone. 
              3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono  prevedere
          una o piu' delle seguenti misure: 
                a) la  limitazione  dell'accesso  del  pubblico  agli
          uffici, garantendo  comunque  l'accesso  alle  persone  che
          debbono svolgervi attivita' urgenti; 
                b) la limitazione, sentito il  dirigente  competente,
          dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
          via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
          urgenti, la chiusura al pubblico; 
                c) la predisposizione di servizi di prenotazione  per
          l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di  comunicazione
          telefonica o telematica, curando che la convocazione  degli
          utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche'  l'adozione
          di ogni misura ritenuta necessaria  per  evitare  forme  di
          assembramento; 
                d)  l'adozione  di  linee  guida  vincolanti  per  la
          fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
          coerenti con le disposizioni di coordinamento  dettate  dal
          presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la  eventuale
          celebrazione a porte chiuse; 
                e) la previsione dello svolgimento  delle  udienze  e
          delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
          soggetti diversi dai difensori delle  parti,  ovvero  delle
          adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono  la
          presenza  di  soggetti  diversi  dai  rappresentanti  delle
          amministrazioni,  mediante  collegamenti  da  remoto,   con
          modalita'  idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e
          l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero  all'adunanza
          ovvero  alla  Camera  di   consiglio,   anche   utilizzando
          strutture informatiche messe  a  disposizione  da  soggetti
          terzi  o  con  ogni  mezzo  di   comunicazione   che,   con
          attestazione all'interno del verbale, consenta  l'effettiva
          partecipazione  degli  interessati.  Il  luogo  da  cui  si
          collegano  i  magistrati  e   il   personale   addetto   e'
          considerato aula di udienza  o  di  adunanza  o  Camera  di
          consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Le  sentenze,  le
          ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
          processo e del procedimento  di  controllo  possono  essere
          adottati mediante documenti informatici  e  possono  essere
          firmati digitalmente, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti; 
                f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
          a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
          rispetto  alle  quali  la  ritardata  trattazione  potrebbe
          produrre grave pregiudizio alle parti. 
              4. In caso  di  rinvio,  con  riferimento  a  tutte  le
          attivita'  giurisdizionali,  inquirenti,  consultive  e  di
          controllo intestate alla Corte  dei  conti,  i  termini  in
          corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
          agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere  dal  1°
          settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si  intendono
          sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
          preprocessuali,  alle  prescrizioni  in   corso   ed   alle
          attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo. 
              5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al  termine
          dello stato di emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  in
          deroga alle previsioni del codice di  giustizia  contabile,
          di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte
          le controversie pensionistiche fissate per  la  trattazione
          innanzi al giudice contabile in sede  monocratica,  sia  in
          udienza  camerale  sia  in  udienza  pubblica,  passano  in
          decisione senza discussione orale, sulla  base  degli  atti
          depositati, salva espressa richiesta di una delle parti  di
          discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a
          tutte le parti costituite  e  da  depositare  almeno  dieci
          giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta'
          di presentare brevi riferimenti normativi e documenti  sino
          a cinque giorni liberi prima  della  data  fissata  per  la
          trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente  sentenza,
          dando tempestiva  notizia  del  relativo  dispositivo  alle
          parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta
          elettronica  certificata.  Resta  salva  la  facolta'   del
          giudice  di  decidere  in  forma  semplificata,  ai   sensi
          dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo  26  agosto
          2016, n. 174, e successive modificazioni.  La  sentenza  e'
          depositata  in  segreteria  entro  quindici  giorni   dalla
          pronuncia.  Sono  fatte   salve   tutte   le   disposizioni
          compatibili col presente  rito  previste  dalla  parte  IV,
          titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
          successive modificazioni. Il giudice delibera in Camera  di
          consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da
          remoto. Il luogo da cui si  collegano  i  magistrati  e  il
          personale addetto e'  considerato  Camera  di  consiglio  a
          tutti gli effetti di legge. Le sentenze,  le  ordinanze,  i
          decreti e  gli  altri  atti  del  processo  possono  essere
          adottati mediante documenti informatici  e  possono  essere
          firmati digitalmente, anche  in  deroga  alle  disposizioni
          vigenti. 
              6. Per il controllo preventivo di legittimita'  non  si
          applica  alcuna  sospensione  dei  termini.  In   caso   di
          deferimento   alla   sede   collegiale   di   atti    delle
          amministrazioni   centrali   dello   Stato,   il   collegio
          deliberante, fino  al  termine  dello  stato  di  emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  e'  composto  dal  presidente
          della sezione centrale del controllo di legittimita' e  dai
          sei consiglieri delegati preposti  ai  relativi  uffici  di
          controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi
          di dissenso, e delibera con  un  numero  minimo  di  cinque
          magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente  anche
          in via telematica. In relazione alle medesime  esigenze  di
          salvaguardia    dello    svolgimento    delle     attivita'
          istituzionali della Corte  dei  conti,  il  collegio  delle
          sezioni riunite in sede di controllo,  fino  al  31  agosto
          2020, e' composto dal presidente  di  sezione  preposto  al
          coordinamento e da  quindici  magistrati,  individuati,  in
          relazione alle materie,  con  specifici  provvedimenti  del
          presidente della Corte dei conti,  e  delibera  con  almeno
          dodici    magistrati,     in     adunanze     organizzabili
          tempestivamente   anche    in    via    telematica.    Alla
          individuazione di cui al  periodo  precedente  si  provvede
          secondo criteri, fissati dal  presidente  della  Corte  dei
          conti, sentito il Consiglio di presidenza,  che  assicurino
          adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in
          servizio presso gli uffici centrali e  magistrati  operanti
          negli uffici territoriali. 
              7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
          marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei  quali  le  udienze
          sono rinviate a norma del presente art. non si tiene  conto
          del periodo compreso tra l'8 marzo  2020  e  il  31  agosto
          2020. 
              8. 
              8-bis. In deroga  alle  disposizioni  recate  dall'art.
          20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto e  fino  al
          termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
          i decreti del presidente della Corte  dei  conti,  con  cui
          sono  stabilite  le  regole  tecniche  ed   operative   per
          l'adozione  delle  tecnologie  dell'informazione  e   della
          comunicazione nelle attivita' di controllo  e  nei  giudizi
          che si svolgono innanzi alla Corte  dei  conti,  acquistano
          efficacia  dal  giorno  successivo  a  quello  della   loro
          pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  Le  udienze,  le
          adunanze e le camere di  consiglio  possono  essere  svolte
          mediante collegamento  da  remoto,  anche  in  deroga  alle
          vigenti  disposizioni  di  legge,  secondo   le   modalita'
          tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
          decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
              8-ter. Ai fini del contenimento  della  diffusione  del
          Covid-19,  il  pubblico   ministero   puo'   avvalersi   di
          collegamenti da remoto, individuati e regolati con  decreto
          del presidente della Corte dei conti da emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,   n.   221,   nel   rispetto   delle   garanzie    di
          verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine  di
          acquisire elementi utili alla  ricostruzione  dei  fatti  e
          alla  individuazione  delle  personali  responsabilita',  i
          soggetti  informati  di  cui  all'art.  60  del  codice  di
          giustizia contabile, approvato con decreto  legislativo  26
          agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
          fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice  medesimo.
          Il  decreto  del   presidente   della   Corte   dei   conti
          disciplinante le regole tecniche entra in vigore il  giorno
          successivo   alla   sua   pubblicazione   nella    Gazzetta
          Ufficiale.»