Art. 29 bis 
 
        Misure per il sostegno del sistema termale nazionale 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione  del  Ministero
dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una  dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di  euro  per  l'anno
2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,
di buoni per l'acquisto  di  servizi  termali.  I  buoni  di  cui  al
presente  comma  non  sono  cedibili,   non   costituiscono   reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini  del  computo  del
valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero  dello
sviluppo economico puo'  avvalersi  di  societa'  in  house  mediante
stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti  dalla  predetta
convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al  fondo  di
cui al presente articolo, nel limite massimo del 2  per  cento  delle
risorse stesse. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020 e a 18 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14  milioni  di  euro
per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 114, comma 4,  del  presente  decreto,  e,
quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021,  ai  sensi  dell'articolo
114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.