Art. 3 
 
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per  aziende  che
  non richiedono trattamenti di cassa integrazione 
 
  1. In via eccezionale,  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
COVID-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1  del
presente decreto e che abbiano gia' fruito,  nei  mesi  di  maggio  e
giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale  di  cui  agli
articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27  e
successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo  delle
prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di
quattro mesi, fruibili entro il 31  dicembre  2020,  nei  limiti  del
doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite  nei  predetti
mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi  e  contributi
dovuti  all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su   base   mensile.
L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto  anche
ai datori di lavoro  che  hanno  richiesto  periodi  di  integrazione
salariale ai  sensi  del  predetto  decreto-legge  n.  18  del  2020,
collocati, anche parzialmente, in periodi  successivi  al  12  luglio
2020. 
  2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al
comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14  del  presente
decreto. 
  3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2  comporta  la
revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del  comma  1  con
efficacia retroattiva e l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1. 
  4. L'esonero di cui al presente articolo e'  cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta. 
  5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  6. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo  valutati  in  363
milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno
2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo degli articoli  da  19  a  22-quinquies  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Il riferimento al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 108. - 1. La Commissione procede  con  gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
              2. Qualora la  Commissione,  dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              3. Alla Commissione sono  comunicati,  in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
          le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
          stabilito,  conformemente  all'articolo  109,  che  possono
          essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
          presente articolo.».