Art. 35 
 
        Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure» 
 
  1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle
Forze armate, dello svolgimento  dei  maggiori  compiti  connessi  al
contenimento della diffusione del COVID-19,  l'incremento  delle  753
unita'  di  personale  di  cui  all'articolo   22,   comma   1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al
15 ottobre 2020. 
  2. Allo scopo di soddisfare le esigenze  di  cui  al  comma  1,  e'
autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore  spesa  complessiva  di  euro
12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle  prestazioni
di lavoro  straordinario  ed  euro  4.933.010  per  gli  altri  oneri
connessi all'impiego del personale. 
  3. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  presente  articolo  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  22  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art. 22  (Misure  per  la  funzionalita'  delle  Forze
          armate - Operazione "Strade  sicure").  -  1.  Al  fine  di
          garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
          armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 fino  alla  data
          di cessazione  dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
          Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che: 
                a) l'incremento delle 253 unita' di personale di  cui
          all'art. 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
          18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  aprile
          2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al  31  luglio
          2020; 
                b) l'intero contingente di cui all'art. 74-ter, comma
          1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  e'
          integrato di ulteriori 500 unita' dalla data  di  effettivo
          impiego fino al 31 luglio 2020. 
              Omissis.»