Art. 38 
 
Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del
  naviglio mercantile battente bandiera italiana. 
 
  1.  In  considerazione  delle  esigenze  straordinarie  ed  urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19,  all'articolo  5,  comma  5,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  12  luglio   2011,   n.   107,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  le
parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «30  giugno
2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  5  dell'art.  5  del
          decreto-legge 12  luglio  2011,  n.  107,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n.  130  (Proroga
          delle missioni  internazionali  delle  forze  armate  e  di
          polizia e disposizioni per l'attuazione  delle  Risoluzioni
          1970  (2011)  e  1973  (2011)  adottate  dal  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi  di
          cooperazione allo sviluppo e a  sostegno  dei  processi  di
          pace e di stabilizzazione. Misure  urgenti  antipirateria),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
          - 1. - 4. Omissis. 
              5.  L'impiego  di  cui  al  comma   4   e'   consentito
          esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
          da atti di pirateria, mediante l'attuazione di  almeno  una
          delle vigenti tipologie ricomprese nelle  "best  management
          practices"  di   autoprotezione   del   naviglio   definite
          dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
          sensi del comma 5-bis,  attraverso  il  ricorso  a  guardie
          giurate individuate preferibilmente tra quelle che  abbiano
          prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
          con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
          i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6  del  regolamento
          di cui al decreto del Ministro  dell'interno  15  settembre
          2009, n. 154,  adottato  in  attuazione  dell'art.  18  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino  al
          30 giugno 2021 possono essere impiegate  anche  le  guardie
          giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
          teorico pratici qualora abbiano partecipato per un  periodo
          di almeno sei mesi, quali appartenenti alle  Forze  armate,
          alle missioni internazionali in incarichi operativi. 
                Omissis.»