Art. 39 
 
                  Incremento Fondo per l'esercizio 
                  delle funzioni degli enti locali 
 
  1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli  enti  locali
connessa all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  al  netto  delle
minori spese e delle risorse assegnate dallo  Stato  a  compensazione
delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione  del  fondo
di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di  euro  in
favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo  di
cui al periodo precedente  e'  ripartito  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro il 20  novembre  2020,  previa  intesa  in
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri  e
modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori  del  tavolo
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto  del
Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui
al  presente  comma  e  di  cui  all'articolo  106,  comma   1,   del
decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate  al  titolo  secondo
delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del  piano  dei  conti
finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti  da  Ministeri»,
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio  a  consuntivo  delle  minori  entrate  tributarie.   Al
relativo onere, quantificato in 1.670  milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di  trasporto
scolastico  in  conformita'  alle  misure   di   contenimento   della
diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.  35,  e
al  decreto-legge  16   maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse  di  cui
al comma 1, nonche'  quelle  attribuite  dal  decreto  del  Ministero
dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono  essere  utilizzate  dai
comuni, nel limite  complessivo  di  150  milioni  di  euro,  per  il
finanziamento di servizi di trasporto scolastico  aggiuntivi.  A  tal
fine, ciascun  comune  puo'  destinare  nel  2020  per  il  trasporto
scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa
sostenuta per le medesime finalita' nel 2019. 
  2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1  del
presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge  n.  34
del 2020,  sono  tenuti  a  inviare,  utilizzando  l'applicativo  web
http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine  perentorio  del
30  aprile  2021,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello    Stato,    una
certificazione  della  perdita  di  gettito  connessa   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro  delle  minori
entrate e delle maggiori  spese  connesse  alla  predetta  emergenza,
firmata  digitalmente,  ai  sensi   dell'articolo   24   del   codice
dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale,  dal  responsabile  del
servizio     finanziario     e     dall'organo      di      revisione
economico-finanziaria, attraverso  un  modello  e  con  le  modalita'
definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  sentita  la   Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare  entro  il  31  ottobre
2020. La certificazione di cui al periodo precedente non  include  le
riduzioni di gettito derivanti da  interventi  autonomamente  assunti
dalla regione o provincia autonoma per gli enti  locali  del  proprio
territorio,  con  eccezione  degli  interventi  di  adeguamento  alla
normativa  nazionale.  La  trasmissione  per  via  telematica   della
certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo  45,  comma
1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del  2005.  Gli
obblighi di certificazione di cui al presente  comma,  per  gli  enti
locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano  funzioni  in
materia di finanza locale in  via  esclusiva,  sono  assolti  per  il
tramite delle medesime regioni e province autonome. 
  3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio
del 30 aprile  2021,  la  certificazione  di  cui  al  comma  2  sono
assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio,
dei trasferimenti compensativi o del fondo di  solidarieta'  comunale
in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite,
ai sensi del primo  periodo  del  comma  2,  da  applicare  in  dieci
annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito  dell'invio  tardivo
della certificazione, le riduzioni di risorse  non  sono  soggette  a
restituzione.  In  caso  di  incapienza  delle  risorse,  operano  le
procedure di cui all'articolo 1, commi 128  e  129,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 228. 
  4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di  gettito  e
dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai
sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del  2020
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  si
tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2. 
  5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma
1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -Si  riporta  il  testo  dell'art.   106   del   citato
          decreto-legge 19  maggio  20202,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  106  (Fondo  per  l'esercizio   delle   funzioni
          fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
          ad assicurare  ai  comuni,  alle  province  e  alle  citta'
          metropolitane  le  risorse  necessarie  per  l'espletamento
          delle funzioni fondamentali,  per  l'anno  2020,  anche  in
          relazione  alla  possibile  perdita  di  entrate   connessa
          all'emergenza COVID-19, e' istituito  presso  il  Ministero
          dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi  di
          euro per il medesimo anno, di cui 3  miliardi  di  euro  in
          favore dei comuni e 0,5  miliardi  di  euro  in  favore  di
          province e citta' metropolitane. Con decreto del  Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020,  previa
          intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti  di
          ciascun comparto del fondo  di  cui  al  presente  articolo
          sulla  base  degli  effetti  dell'emergenza  COVID-19   sui
          fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto  delle
          minori spese, e tenendo conto  delle  risorse  assegnate  a
          vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori  entrate  e
          delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui  al  comma
          2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  periodo
          precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legge, una quota pari al 30 per  cento
          della componente del fondo spettante a ciascun comparto  e'
          erogata  a  ciascuno  degli  enti  ricadenti  nel  medesimo
          comparto, a titolo di acconto  sulle  somme  spettanti,  in
          proporzione alle entrate al 31  dicembre  2019  di  cui  al
          titolo I e alle tipologie  1  e  2  del  titolo  III,  come
          risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
          della perdita di gettito e dell'andamento delle  spese,  da
          effettuare  entro  il   30   giugno   2021,   si   provvede
          all'eventuale   conseguente   regolazione   dei    rapporti
          finanziari   tra   Comuni   e   tra   Province   e   Citta'
          metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti  mediante
          apposita rimodulazione dell'importo. All'onere  di  cui  al
          presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
          provvede ai sensi dell'art. 265. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          COVID-19 con riferimento  alla  tenuta  delle  entrate  dei
          comuni, delle province e delle  citta'  metropolitane,  ivi
          incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
          fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, entro dieci giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del  presente  decreto  legge,  e'  istituito  un
          tavolo tecnico presso il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello  Stato  o
          da un suo delegato,  composto  da  due  rappresentanti  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   da   due
          rappresentanti   del   Ministero   dell'interno,   da   due
          rappresentanti  dell'ANCI,  di  cui  uno  per   le   citta'
          metropolitane,  da  un  rappresentante   dell'UPI   e   dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza Covid-19 per  l'espletamento  delle  funzioni
          fondamentali, con riferimento  alla  possibile  perdita  di
          gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
          di spesa. Il tavolo  si  avvale,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni  per  il
          Sistema Economico S.p.A..  Ai  componenti  del  tavolo  non
          spettano compensi, gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o
          altri emolumenti comunque denominati. 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso  Comuni,  Province  e   Citta'   metropolitane,   da
          individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
          Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento  degli
          equilibri  di  bilancio,  ai  fini  dell'applicazione   del
          decreto di cui al comma 1  e  della  quantificazione  della
          perdita  di   gettito,   dell'andamento   delle   spese   e
          dell'eventuale   conseguente   regolazione   dei   rapporti
          finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane. 
              3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
          sulla quantita' delle  risorse  disponibili  per  gli  enti
          locali, all'art. 107, comma 2, del decreto-legge  17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono  sostituite
          dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e'
          soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e
          il termine di cui al comma  2  dell'art.  193  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000 e' differito  al  30  settembre
          2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e
          del 28 ottobre  di  cui  all'art.  13,  comma  15-ter,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  e
          all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre  2019,
          n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
          16  novembre.  Per  l'esercizio  2021  il  termine  per  la
          deliberazione del bilancio di previsione  di  cui  all'art.
          151, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  267  del
          2000 e' differito al 31 gennaio 2021". 
              - Il decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,  n.  35
          recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare   l'emergenza
          epidemiologica da COVID-19» e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale Repubblica italiana del 25 marzo 2020, n. 79. 
              - Il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74
          recante  «Ulteriori   misure   urgenti   per   fronteggiare
          l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 16 maggio  2020,
          n. 125. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  24  del   decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale  deve
          riferirsi in maniera univoca ad  un  solo  soggetto  ed  al
          documento o all'insieme  di  documenti  cui  e'  apposta  o
          associata. 
              2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e
          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,
          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine
          previsto dalla normativa vigente. 
                3. Per  la  generazione  della  firma  digitale  deve
          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
          risulti revocato o sospeso. 
                4. Attraverso il certificato  qualificato  si  devono
          rilevare,  secondo  le  Linee  guida,  la   validita'   del
          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli
          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma. 
              4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una
          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica
          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,
          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo
          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca
          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal
          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi
          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a
          conoscenza di tutte le parti interessate. 
              4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un
          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore
          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione
          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni: 
                a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro; 
                b) il certificato  qualificato  e'  garantito  da  un
          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso
          dei requisiti di cui al medesimo regolamento; 
                c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o
          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o
          organizzazioni internazionali.» 
              - Il testo del comma 1 dell'art. 45 del citato  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'art. 32-ter. 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art. 1 - 1. - 127. Omissis. 
              128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a  debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40  a
          45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
          Ministero dell'interno, su  richiesta  dell'ente  locale  a
          firma del suo legale rappresentante, del Segretario  e  del
          responsabile finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di
          rateizzare  l'importo  dovuto  per  non  compromettere   la
          stabilita'   degli   equilibri   di    bilancio,    procede
          all'istruttoria   ai   fini    della    concessione    alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art.  60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati  dalla
          stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio   dello   Stato   ai   fini    della    successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero  dell'interno.  Nel  caso  in  cui
          l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto  o
          in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
          l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua  direttamente
          all'entrata del bilancio dello Stato,  dando  comunicazione
          dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
              Omissis.»