Art. 4 
 
          Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze 
 
  1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19  maggio  2020  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2020 e 2021»; 
  b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per
favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno  2020  e  di
ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.». 
  2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200  milioni
di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 88  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 88 (Fondo Nuove Competenze).  -  1.  Al  fine  di
          consentire  la   graduale   ripresa   dell'attivita'   dopo
          l'emergenza epidemiologica, per gli anni  2020  e  2021,  i
          contratti  collettivi  di  lavoro  sottoscritti  a  livello
          aziendale o territoriale  da  associazioni  dei  datori  di
          lavoro   e    dei    lavoratori    comparativamente    piu'
          rappresentative sul  piano  nazionale,  ovvero  dalle  loro
          rappresentanze sindacali  operative  in  azienda  ai  sensi
          della normativa e degli accordi  interconfederali  vigenti,
          possono  realizzare  specifiche  intese  di   rimodulazione
          dell'orario di lavoro per mutate esigenze  organizzative  e
          produttive dell'impresa ovvero  per  favorire  percorsi  di
          ricollocazione  dei  lavoratori,   con   le   quali   parte
          dell'orario  di  lavoro  viene   finalizzato   a   percorsi
          formativi. Gli  oneri  relativi  alle  ore  di  formazione,
          comprensivi  dei  relativi   contributi   previdenziali   e
          assistenziali,  sono  a  carico  di   un   apposito   Fondo
          denominato  "Fondo  Nuove  Competenze",  costituito  presso
          l'Agenzia  Nazionale  delle  Politiche  Attive  del  Lavoro
          (ANPAL), nel limite di 230 milioni di  euro  a  valere  sul
          Programma Operativo Nazionale SPAO. Il  predetto  fondo  e'
          incrementato di ulteriori 200 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. 
              Omissis.».