Art. 41 
 
        Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle 
        regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. All'articolo 111  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Al
fine di garantire alle  regioni  e  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano il ristoro della perdita di  gettito  connessa  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, al  netto  delle  minori  spese  e  delle
risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a  compensazione  delle
minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli  accordi
sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  in  data  20
luglio 2020, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze un Fondo con  una  dotazione  di  4.300
milioni di euro per l'anno 2020, di  cui  1.700  milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni  di  euro  a
favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso; 
    b) al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole  «,  destinate  a
finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in  materia  di
sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse; 
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1  con  le
autonomie speciali, tenuto conto  dell'accordo  sottoscritto  tra  la
regione Trentino Alto Adige  e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano ai sensi dell'articolo  79,  comma  4-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro  della
perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle  province
autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti
dall'emergenza COVID-19  di  cui  al  presente  articolo  e'  attuato
mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto  per
l'anno  2020  di  2.403.967.722  euro  e  attraverso  erogazioni  dal
medesimo Fondo nel limite massimo  di  196.032.278  euro,  conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del  Fondo  di  cui  al  comma  1,
secondo gli importi previsti nella seguente tabella: 
 
=====================================================================
|                 |                |   Riduzione    |               |
|                 |                | concorso alla  |               |
|                 |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti |
|     REGIONI     |di gettito 2020 |      2020      |     2020      |
+=================+================+================+===============+
|Valle d'Aosta    |      84.000.000|      84.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sardegna         |     473.000.000|     383.000.000|     90.000.000|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Trento           |     355.000.000|     300.634.762|     54.365.238|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Bolzano          |     370.000.000|     318.332.960|     51.667.040|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Friuli-Venezia   |                |                |               |
|Giulia           |     538.000.000|     538.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|Sicilia          |     780.000.000|     780.000.000|               |
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
|TOTALE           |   2.600.000.000|   2.403.967.722|    196.032.278|
+-----------------+----------------+----------------+---------------+
 
      2-ter.  Per  la  regione  Trentino  Alto  Adige  e'  confermato
l'importo del concorso alla finanza pubblica  previsto  dall'articolo
1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna  regione
a statuto speciale e provincia autonoma,  l'importo  delle  effettive
minori entrate delle  spettanze  quantificate  per  l'esercizio  2020
rispetto alla media delle spettanze  quantificate  per  gli  esercizi
2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto  delle
maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di  cui
all'articolo  24,  comma  4,  e  delle  modifiche  degli  ordinamenti
finanziari nel periodo intervenute. 
      2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma  1  con
le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita  di  gettito
delle regioni a statuto  ordinario  connesso  agli  effetti  negativi
derivanti dall'emergenza COVID-19 di  cui  al  presente  articolo  e'
ripartito secondo gli importi  recati  dalla  seguente  tabella,  che
tiene conto delle somme gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
=====================================================================
|            | Riparto prima  |                  |                  |
|            |quota del fondo | Riparto seconda  |                  |
|            |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di  |
|            |  1, destinato  |  cui al comma 1  |  cui al comma 1  |
|            | alle Regioni a |  destinato alle  |  destinato alle  |
|            |    statuto     |Regioni a statuto |Regioni a statuto |
|  REGIONE   |   ordinario    |    ordinario     |    ordinario     |
+============+================+==================+==================+
|Abruzzo     |   15.812.894,74|     37.950.947,37|     53.763.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Basilicata  |   12.492.894,74|     29.982.947,37|     42.475.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Calabria    |   22.302.894,74|     53.526.947,37|     75.829.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Campania    |   52.699.210,53|    126.478.105,26|    179.177.315,79|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Emilia      |                |                  |                  |
|Romagna     |   42.532.894,74|    102.078.947,37|    144.611.842,11|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lazio       |   58.516.578,95|    140.439.789,47|    198.956.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Liguria     |   15.503.947,37|     37.209.473,68|     52.713.421,05|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Lombardia   |   87.412.631,58|    209.790.315,79|    297.202.947,37|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Marche      |   17.411.842,11|     41.788.421,05|     59.200.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Molise      |    4.786.052,63|     11.486.526,32|     16.272.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Piemonte    |   41.136.052,63|     98.726.526,32|    139.862.578,95|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Puglia      |   40.763.421,05|     97.832.210,53|    138.595.631,58|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Toscana     |   39.086.578,95|     93.807.789,47|    132.894.368,42|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Umbria      |    9.810.263,16|     23.544.631,58|     33.354.894,74|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|Veneto      |   39.731.842,11|     95.356.421,05|    135.088.263,16|
+------------+----------------+------------------+------------------+
|TOTALE      |  500.000.000,00|  1.200.000.000,00|  1.700.000.000,00|
+------------+----------------+------------------+------------------+
 
      2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione
Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle
del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al  titolo  secondo  delle
entrate  dei  bilanci  regionali  alla  voce  del  piano  dei   conti
finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti  da  Ministeri",
al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  dei  conti  pubblici   e   il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
      2-septies. Entro il 30 giugno  2021  e'  determinato  l'importo
degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a  statuto  ordinario
tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. 
      2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario
nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita'  di
lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di
cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al  bilancio  dello  Stato
con le seguenti modalita': 
        a) a decorrere dal 2021,  a  valere  sulle  maggiori  entrate
derivanti  dalla  lotta  all'evasione  incassate  annualmente   dalla
Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  per  le  regioni  a
statuto ordinario rispetto  alla  media  delle  entrate  riscosse  da
ciascuna regione  negli  anni  2017-2019  relative  all'attivita'  di
accertamento  e  recupero  per  lotta  all'evasione  con  riferimento
all'IRAP, all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
Struttura di gestione versa  ad  apposito  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato, i maggiori  incassi  delle  regioni  a  statuto
ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di  cui
al primo  periodo,  determinata  dal  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato sulla base dei rendiconti di  ciascuna  regione,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
        b) se in attuazione di quanto previsto  alla  lettera  a)  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia   delle   entrate   non   versa
annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna  regione  a  statuto
ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50  milioni  di  euro
annui determinata ai sensi  del  comma  2-novies,  la  differenza  e'
versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30
giugno dell'anno successivo.  In  caso  di  mancato  versamento  alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno,  si  procede  al  recupero  a
valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti  aperti
presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun  anno,  la
Struttura  di  gestione  dell'Agenzia  delle  entrate  comunica  alle
regioni e al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  i
recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno  precedente  per
conto di ciascuna regione. 
      2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in  Conferenza
permanente per i rapporti tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province
autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario: 
        a) l'importo delle minori entrate derivanti  dalle  attivita'
di lotta all'evasione, pari a  950.751.551  euro,  di  cui  al  comma
2-octies; 
        b) l'importo di 50 milioni di  euro  che,  annualmente,  deve
essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino  a  concorrenza  del
predetto importo di 950.751.551 euro. 
      2-decies. Le  regioni  a  statuto  ordinario  contabilizzano  i
versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma
2-octies al titolo 1 della  spesa,  come  trasferimenti  a  ministeri
(U.1.04.01.01.001).»; 
    d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare»  sono  aggiunte  le
seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui  al  comma
2». 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   111   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle  funzioni  delle
          Regioni e  delle  Province  autonome).  -  1.  Al  fine  di
          garantire alle regioni e  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano  il  ristoro  della  perdita  di  gettito  connessa
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  al  netto  delle
          minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
          Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
          spese, e in attuazione degli accordi  sanciti  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in  data
          20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un  Fondo  con  una
          dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di  cui
          1.700 milioni di euro a  favore  delle  regioni  a  statuto
          ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. Con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
          in Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
          al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
          netto delle minori spese valutata  dal  tavolo  di  cui  al
          comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
          conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato  a
          ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. 
              2. Al fine di  monitorare  gli  effetti  dell'emergenza
          Covid-19 con riferimento alla tenuta  delle  entrate  delle
          Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
          spesa, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto legge, e' istituito  un  tavolo
          tecnico presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,
          presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, composto  da  tre  rappresentanti  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Ministro degli affari regionali, da quattro  rappresentanti
          della Conferenza delle regioni e province autonome, di  cui
          uno  in  rappresentanza  delle  Autonomie  speciali  e  dal
          Presidente  della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
          standard.  Il  tavolo  esamina  le   conseguenze   connesse
          all'emergenza  COVID-19,  con  riferimento  alla  possibile
          perdita di gettito relativa  alle  entrate  regionali,  non
          compensata da meccanismi automatici. Il tavolo  si  avvale,
          senza nuovi o maggiori oneri, del  supporto  tecnico  della
          SOSE  -  Soluzioni  per  il  Sistema  Economico  S.p.A.  Ai
          componenti del tavolo non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza,  rimborsi  spese  o  altri  emolumenti   comunque
          denominati. 
                2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al  comma  1
          con  le  autonomie  speciali,  tenuto  conto   dell'accordo
          sottoscritto tra  la  regione  Trentino  Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e Bolzano  ai  sensi  dell'art.
          79,  comma  4-bis,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita
          di  gettito  delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti
          negativi  derivanti  dall'emergenza  COVID-19  di  cui   al
          presente  articolo  e'  attuato  mediante   riduzione   del
          contributo alla finanza pubblica previsto per  l'anno  2020
          di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal  medesimo
          Fondo nel limite massimo di  196.032.278  euro,  conseguiti
          attraverso utilizzo di quota parte  del  Fondo  di  cui  al
          comma  1,  secondo  gli  importi  previsti  nella  seguente
          tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                2-ter.  Per  la  regione  Trentino  Alto   Adige   e'
          confermato l'importo del  concorso  alla  finanza  pubblica
          previsto dall'art. 1, comma 407, della  legge  23  dicembre
          2014, n. 190. 
              2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per  ciascuna
          regione a statuto speciale e provincia autonoma,  l'importo
          delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
          per l'esercizio 2020 rispetto alla  media  delle  spettanze
          quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi  dei
          rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori  e  minori
          spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art.
          24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari
          nel periodo intervenute. 
              2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
          1 con le regioni a  statuto  ordinario,  il  ristoro  della
          perdita  di  gettito  delle  regioni  a  statuto  ordinario
          connesso agli  effetti  negativi  derivanti  dall'emergenza
          COVID-19 di cui al presente articolo e'  ripartito  secondo
          gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene  conto
          delle  somme  gia'  assegnate  con  decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
               2-sexies. Le risorse di cui  al  comma  2-bis  erogate
          alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento  e
          Bolzano,  nonche'  quelle  del  comma   2-quinquies,   sono
          contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei  bilanci
          regionali  alla  voce  del  piano  dei  conti   finanziario
          E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri»,  al
          fine di garantire l'omogeneita' dei  conti  pubblici  e  il
          monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. 
                2-septies. Entro il 30  giugno  2021  e'  determinato
          l'importo degli effettivi minori gettiti  delle  regioni  a
          statuto ordinario tenendo conto  delle  maggiori  e  minori
          spese e dei ristori. 
                2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
          ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
          dalle attivita' di lotta all'evasione, pari  a  950.751.551
          euro, incluse negli importi di cui  al  comma  2-quinquies,
          sono riacquisite al bilancio dello Stato  con  le  seguenti
          modalita': 
                  a) a decorrere dal 2021, a  valere  sulle  maggiori
          entrate  derivanti  dalla  lotta   all'evasione   incassate
          annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia  delle
          entrate per le regioni a statuto  ordinario  rispetto  alla
          media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni
          2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero
          per   lotta   all'evasione   con   riferimento    all'IRAP,
          all'Addizionale IRPEF  e  alla  Tassa  automobilistica.  La
          Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata
          del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle  regioni
          a  statuto  ordinario  derivanti  da   lotta   all'evasione
          rispetto alla media di cui al  primo  periodo,  determinata
          dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato
          sulla base dei rendiconti di ciascuna regione,  sentita  la
          Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          regioni e province autonome di Trento e Bolzano; 
                  b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera
          a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate  non
          versa annualmente al  bilancio  dello  Stato  per  ciascuna
          regione a statuto ordinario un  importo  almeno  pari  alla
          quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del
          comma 2-novies, la differenza e' versata al bilancio  dello
          Stato  dalle  regioni  interessate  entro  il   30   giugno
          dell'anno successivo. In caso di  mancato  versamento  alla
          scadenza del 30 giugno  di  ciascun  anno,  si  procede  al
          recupero a valere sulle  giacenze  depositate  a  qualsiasi
          titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale.  Entro
          il 30 aprile di ciascun  anno,  la  Struttura  di  gestione
          dell'Agenzia delle  entrate  comunica  alle  regioni  e  al
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   i
          recuperi  di  cui  alla  lettera  a)  effettuati  nell'anno
          precedente per conto di ciascuna regione. 
              2-novies. Entro il 30 aprile  2021,  previa  intesa  in
          Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato  e  le
          regioni e province autonome, e' ripartito tra le regioni  a
          statuto ordinario: 
                  a) l'importo delle minori entrate  derivanti  dalle
          attivita' di lotta all'evasione, pari a  950.751.551  euro,
          di cui al comma 2-octies; 
                  b)  l'importo  di   50   milioni   di   euro   che,
          annualmente, deve  essere  riacquisito  al  bilancio  dello
          Stato,  fino  a  concorrenza  del   predetto   importo   di
          950.751.551 euro. 
                2-decies.   Le   regioni    a    statuto    ordinario
          contabilizzano  i  versamenti  al  bilancio   dello   Stato
          effettuati in attuazione del comma  2-octies  al  titolo  1
          della    spesa,    come    trasferimenti    a     ministeri
          (U.1.04.01.01.001). 
              3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
          di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare,  previa  condivisione
          del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche  con  l'ausilio
          dei Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica,  monitoraggi
          presso Regioni e Province autonome, da  individuarsi  anche
          sulla base delle indicazioni fornite  dal  Tavolo  tecnico,
          per verificare il concreto  andamento  degli  equilibri  di
          bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di  cui  al
          comma 1 e della quantificazione della perdita  di  gettito,
          dell'andamento delle  spese  e  dell'eventuale  conseguente
          regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e  Province
          autonome. 
              4. Agli oneri derivanti dal  comma  1  si  provvede  ai
          sensi dell'art. 265.»