Art. 42 
 
            Sospensione della quota capitale dei prestiti 
                  concessi alle autonomie speciali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo  111  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n.  27,  si  applicano  anche  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal
Ministero dell'economia e delle finanze  e  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e  3,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre   2003,   n.   326,   versate   dalle   Autonomie   speciali
successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie  mediante
riduzione del contributo alla finanza pubblica  previsto  per  l'anno
2020 e, per  la  Regione  Sardegna,  mediante  l'attribuzione  di  un
contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020. 
  3. In attuazione di quanto previsto dal  comma  2  e  dall'articolo
111,  comma  2-bis,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il
concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di  ciascuna  autonomia
speciale e' rideterminato dalla seguente tabella: 
 
=====================================================================
|              |             |             |Riduzione |             |
|              |             |             |   del    |             |
|              |             |             | concorso |             |
|              |             |             |   alla   |             |
|              |             |             | finanza  |             |
|              |             |             |pubblica a|             |
|              |             |Riduzione del|  valere  |             |
|              |             |concorso alla|  sulle   |             |
|              |Concorso alla|   finanza   |  quote   |             |
|              |   finanza   | pubblica a  | capitale |Concorso alla|
|              |pubblica anno| valere sul  |   2020   |   finanza   |
|              |   2020 a    |Fondo di cui | sospese  |pubblica anno|
|              |legislazione |all'art. 111,|   gia'   |    2020     |
|   REGIONI    |   vigente   |   comma 1   |  pagate  |rideterminato|
+==============+=============+=============+==========+=============+
|Valle d'Aosta |  102.807.000|   84.000.000|          |   18.807.000|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sardegna      |  383.000.000|  383.000.000|          |            0|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Trento        |  418.186.556|  300.634.762|          |  117.551.794|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Bolzano       |  501.728.143|  318.332.960|   651.135|  182.744.048|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Friuli-Venezia|             |             |          |             |
|Giulia        |  726.000.000|  538.000.000|   840.479|  187.159.521|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|Sicilia       |1.001.000.000|  780.000.000|13.369.920|  207.630.080|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
|TOTALE        |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534|  713.892.443|
+--------------+-------------+-------------+----------+-------------+
 
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari  a  88  milioni  di
euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 111 del  citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art.  41,
          e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 41. 
              - Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art.  5  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
          in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e  prestiti
          e' trasformata in societa' per azioni con la  denominazione
          di "Cassa depositi e prestiti  societa'  per  azioni"  (CDP
          S.p.A.), con effetto dalla data della  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
          3. La CDP  S.p.A.,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,
          subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
          e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 
              2. Omissis. 
              3. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di natura non regolamentare, da emanare  entro  due
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          sono determinati: 
                a) le funzioni, le attivita' e  le  passivita'  della
          Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
          sono trasferite al Ministero dell'economia e delle  finanze
          e quelle assegnate alla gestione separata della CDP  S.p.A.
          di cui al comma 8; 
                b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
          anche indirette, che sono  trasferite  alla  CDP  S.p.A.  e
          assegnate alla gestione separata di cui al comma  8,  anche
          in deroga alla normativa  vigente.  I  relativi  valori  di
          trasferimento e di iscrizione in bilancio sono  determinati
          sulla scorta della relazione giurata di stima  prodotta  da
          uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
          professionale nominati dal Ministero, anche in deroga  agli
          articoli da 2342 a 2345 del codice civile  ed  all'art.  24
          della legge  27  dicembre  2002,  n.  289.  Con  successivi
          decreti  ministeriali  possono  essere  disposti  ulteriori
          trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
          alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
          della Corte dei Conti. I decreti ministeriali di  cui  alla
          presente lettera  sono  soggetti  al  controllo  preventivo
          della  Corte  dei  conti  e   trasmessi   alle   competenti
          Commissioni parlamentari; 
                c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; 
                d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque  in
          misura non inferiore al  fondo  di  dotazione  della  Cassa
          depositi e  prestiti  risultante  dall'ultimo  bilancio  di
          esercizio approvato. 
                Omissis.» 
              - Il riferimento al testo del citato  decreto-legge  17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1.