Art. 44 
 
            Incremento sostegno Trasporto pubblico locale 
 
  1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale  e
regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio  pubblico  e
consentire l'erogazione di servizi di trasporto  pubblico  locale  in
conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19
di cui al  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al  decreto-legge
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
luglio 2020, n. 74,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1
dell'articolo  200  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementata di 400 milioni di euro per  l'anno  2020.  Tali  risorse
possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui
al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300
milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le
esigenze di trasporto  conseguenti  all'attuazione  delle  misure  di
contenimento  derivanti  dall'applicazione  delle  Linee  guida   per
l'informazione agli  utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il
contenimento della diffusione del COVID-19 in  materia  di  trasporto
pubblico e delle Linee guida per il  trasporto  scolastico  dedicato,
ove i predetti servizi nel periodo  precedente  alla  diffusione  del
COVID-19 abbiano avuto un  riempimento  superiore  all'80  per  cento
della capacita'. 
  1-bis.  Ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  e'   autorizzata
all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e
regionale di cui al comma 1,  nei  limiti  del  50  per  cento  delle
risorse ad essa attribuibili applicando alla  spesa  di  300  milioni
autorizzata  dal  medesimo  comma  1   le   stesse   percentuali   di
ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, previa intesa in sede di  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si
provvede alla definizione dei criteri e delle quote  da  assegnare  a
ciascuna regione  e  provincia  autonoma  per  il  finanziamento  dei
servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale  previsti
dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente  ripartizione  delle
risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi,  nonche'
alla ripartizione delle residue risorse di  cui  al  comma  1,  primo
periodo, secondo i medesimi criteri e  modalita'  di  cui  al  citato
articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 
  2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a  ciascuna
regione a valere sul fondo  di  cui  al  comma  1  dovesse  risultare
superiore alla quota spettante a conguaglio, detta  eccedenza  dovra'
essere versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere
riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la  successiva
attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'. 
  3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400  milioni  di  euro,  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.legge  19  maggio
2020, n. 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il riferimento al testo del  decreto-legge  25  marzo
          2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
          maggio 2020, n. 35 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 39. 
              - Il riferimento al testo del decreto-legge  16  maggio
          2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge  14
          luglio 2020, n. 74 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 39. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  200  del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
              «Art.  200  (Disposizioni  in  materia   di   trasporto
          pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore  del
          trasporto  pubblico  locale  e  regionale   di   passeggeri
          sottoposto a obbligo di servizio pubblico a  seguito  degli
          effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
          COVID-19,  e'   istituito   presso   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti un fondo con  una  dotazione
          iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020,  destinato
          a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi  ai
          passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31  dicembre
          2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari  relativa  ai
          passeggeri registrata nel medesimo periodo  del  precedente
          biennio. Il Fondo e' destinato, nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
          riferimento ai  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e
          regionale dall'attuazione delle misure  previste  dall'art.
          215 del presente decreto. 
              2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni  decorrenti
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono  stabiliti  i  criteri   e   le   modalita'   per   il
          riconoscimento della compensazione di cui al comma  1  alle
          imprese di trasporto  pubblico  locale  e  regionale,  alla
          gestione  governativa  della  ferrovia  circumetnea,   alla
          concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
          svizzero, alla gestione  governativa  navigazione  laghi  e
          agli enti affidanti  nel  caso  di  contratti  di  servizio
          grosscost.   Tali   criteri,    al    fine    di    evitare
          sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo  conto  dei
          costi cessanti, dei minori  costi  di  esercizio  derivanti
          dagli  ammortizzatori  sociali  applicati  in   conseguenza
          dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   dei   costi
          aggiuntivi  sostenuti   in   conseguenza   della   medesima
          emergenza. 
              3. In considerazione delle  riduzioni  dei  servizi  di
          trasporto pubblico passeggeri conseguenti  alle  misure  di
          contenimento per l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          non  trovano  applicazione,  in  relazione   al   trasporto
          ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
          ferroviari interregionali  indivisi,  le  disposizioni  che
          prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
          sanzioni o penali in ragione delle minori corse  effettuate
          o delle minori percorrenze realizzate a  decorrere  dal  23
          febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. 
              4. Al fine di mitigare gli effetti economici  derivanti
          dalla diffusione del  contagio  da  COVID-19,  l'erogazione
          alle  Regioni  a   statuto   ordinario   dell'anticipazione
          prevista dall'art. 27, comma 4,  del  decreto  -  legge  24
          aprile 2017, n.  50,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020,  per
          la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro
          la data del 30 giugno 2020. 
              5.  La  ripartizione  delle   risorse   stanziate   per
          l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1,
          del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e'
          effettuata  senza  l'applicazione   di   penalita',   fermo
          restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'art. 27, del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando
          le modalita'  stabilite  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri  11  marzo  2013,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive
          modificazioni. 
              5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
          comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005,  n.
          16, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  aprile
          2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'art. 1 della legge
          27 dicembre 2006, n. 296, con decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e'  autorizzato  il
          pagamento, a titolo di  anticipazione,  dell'80  per  cento
          delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base  delle
          informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie  e  salvo
          conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La  relativa
          erogazione e' disposta con cadenza semestrale. 
              5-ter.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici
          derivanti  dalla  diffusione  del  contagio  da   COVID-19,
          l'assegnazione e  l'erogazione  alle  regioni  beneficiarie
          delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
          al  2018  ai  sensi  dell'art.  1,  commi  2   e   3,   del
          decreto-legge 21 febbraio  2005,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  aprile  2005,  n.  58,  e
          dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre  2006,  n.
          296, sono effettuate  in  un'unica  soluzione,  sulla  base
          delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
          data del 23 febbraio 2020, con decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  da  emanare  entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto. 
              5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014  al  2018
          le  somme  residuate  dagli  importi  di  cui  al  comma  2
          dell'art. 1 del decreto-legge  21  febbraio  2005,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile  2005,
          n. 58, e quelle residuate dagli importi  di  cui  al  comma
          3-bis dell'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.
          355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi  titolo  ai
          sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, sulla base  delle  istanze  gia'  presentate  dalle
          aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, da emanare entro novanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto. 
              6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di
          trasporto pubblico di passeggeri, le  autorita'  competenti
          di cui all'art. 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE)  n.
          1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  23
          ottobre 2007, erogano alle  stesse  imprese,  entro  il  31
          luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento  dei
          corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020. 
              6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita'
          e le misure di  contenimento  della  diffusione  del  virus
          SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'art.  87,
          comma 2,  del  codice  della  strada,  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   possono   essere
          destinate ai servizi di  linea  per  trasporto  di  persone
          anche le autovetture a uso di terzi  di  cui  all'art.  82,
          comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al  decreto
          legislativo n. 285 del 1992. 
              7.  Al  fine  di   contenere   gli   effetti   negativi
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire  lo
          sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu'  rapido
          ed  efficace  degli  obiettivi  di  rinnovo  del  materiale
          rotabile destinato ai servizi stessi, per le  regioni,  gli
          enti locali e i gestori di servizi  di  trasporto  pubblico
          locale e regionale, non si applicano sino  al  31  dicembre
          2024 le disposizioni che prevedono un  cofinanziamento  dei
          soggetti  beneficiari  nell'acquisto  dei  mezzi.  Per   le
          medesime finalita' di cui  al  primo  periodo  non  trovano
          applicazione  fino  al  30  giugno  2021  le   disposizioni
          relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad  alimentazione
          alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
          per l'utilizzo di tali mezzi.  E'  autorizzato,  fino  alla
          data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite  la
          convenzione ConsipAutobus 3 stipulata  il  2  agosto  2018,
          nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing. 
              8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali  previste
          per il rinnovo del  materiale  rotabile  automobilistico  e
          ferroviario  destinato  al  trasporto  pubblico  locale   e
          regionale  possono  essere  utilizzate,  entro  il   limite
          massimo del 5 per cento, per l'installazione  di  dotazioni
          sui  relativi  mezzi,  finalizzate  a  contenere  i  rischi
          epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante,
          nonche'  per  il   finanziamento   di   progetti   relativi
          all'acquisto,  anche  mediante   contratto   di   locazione
          finanziaria,  da  parte  degli  esercenti  i   servizi   di
          trasporto  pubblico  locale,  di  biciclette  elettriche  a
          pedalata assistita e progettate per la mobilita'  condivisa
          e  all'utilizzo  di  detti  mezzi  per  l'integrazione  dei
          servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi
          di  esercizio  esistenti.  Per  le  finalita'  di  cui   al
          precedente periodo ed a valere sulle medesime  risorse,  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche
          mediante  apposite  convenzioni   sottoscritte   con   Enti
          pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o
          piu'   progetti   di   sperimentazione    finalizzati    ad
          incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento
          previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
          6, convertito con modificazioni dalla legge 5  marzo  2020,
          n. 13, e dall'art. 1 del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.
          19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22  maggio
          2020, n. 35, nonche' dai relativi provvedimenti  attuativi,
          l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto,  garantendo
          la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante. 
              9. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede  ai
          sensi dell'art. 265. 
              9-bis. Le risorse previste dall'art. 30, comma  14-ter,
          nono periodo, del decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,
          n. 58, come incrementate dall'art.  24,  comma  5-bis,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8,  sono
          ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
          2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'art.  1,  comma  200,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
          265, comma 5, del presente decreto.» 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          28  agosto  1997,  n.  281  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 29-ter.