Art. 46 bis 
 
                      Misure urgenti in materia 
                  di eventi atmosferici calamitosi 
 
  1. Al fine di adottare, nei limiti dello  stanziamento  di  cui  al
presente comma, misure per far fronte alle conseguenze  degli  eventi
atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno  colpito
il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova,  presso  il
Ministero dell'interno e' istituito un fondo con  stanziamento  di  7
milioni di euro per l'anno 2020. 
  2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite,
nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con  decreto  del
Ministero dell'interno, da adottare  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il   Dipartimento   della
protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali
interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni  di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.