Art. 51 
 
          Piccole opere e interventi contro l'inquinamento 
 
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 14-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per
stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di
potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento
delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',
nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno
2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la
realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun
anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000
abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del
contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso
di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori
di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il
medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15
giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo
sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che
hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data
di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto
periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15
ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»; 
    b) il  comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A
decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito
un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43
milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,
83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40
milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'
di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono
stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla
procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei
processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva
2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio
2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).» 
    c) il comma 14-quater e'  sostituito  dal  seguente:  «14-quater.
All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si
fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non
ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo
24,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020,  n.  8.
Sono  nulli  gli  eventuali  atti  adottati  in  contrasto   con   le
disposizioni del presente comma. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.». 
  1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma  32,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'  prorogato  al  15  novembre
2020; conseguentemente, il termine di cui al comma  34  dello  stesso
articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020. 
  1-ter.  Al  fine  di  contenere  l'inquinamento   e   il   dissesto
idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota  dell'imposta  di
registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma  1,  terzo  capoverso,
della  tariffa,  parte  prima,  allegata   al   testo   unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta  all'1
per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento. 
  1-quater. Nei casi di cui al comma  1-ter,  l'imposta  puo'  essere
inferiore a 1.000 euro. 
  1-quinquies. Ai fini  dell'applicazione  dell'aliquota  di  cui  al
comma  1-ter,  la   dichiarazione   di   destinazione   del   terreno
all'imboschimento  deve  essere  resa  dall'acquirente  nell'atto  di
acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere
tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni  e
a procedere alla piantumazione entro dodici mesi  dall'acquisto,  con
una densita' non inferiore a  250  alberi  per  ettaro.  In  caso  di
mancato rispetto delle predette condizioni, sono  dovute  le  imposte
nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per  cento
delle stesse imposte. 
  1-sexies. In caso di successivo  trasferimento  a  titolo  gratuito
della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a  1-quinquies,
il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma  1-quinquies  decade
dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per
il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter. 
  1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da  1-ter
a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
114, comma 4, del presente decreto. 
  2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per
l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3.  Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono
aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»
sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge
dello Stato per contributi agli investimenti». 
  3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo
13  gennaio  2003,  n.  36,  le   parole:   "eluato   conforme   alle
concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite
dalle seguenti:  "eluato  conforme  alle  concentrazioni  fissate  in
tabella 5 dell'Allegato 4". 
  3-ter. Alla tabella 3, alla tabella  5-bis  e  alla  tabella  6-bis
dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio  2003,  n.  36,  le
parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza  di
cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite  dalle  seguenti:
"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla
tabella 1B dell'Allegato 3". 
  3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Ai  fini  del  presente  articolo,  per  'accesso  autonomo
dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre
unita' immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che
consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino  anche  di
proprieta' non esclusiva». 
  3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
  «13-ter. Al  fine  di  semplificare  la  presentazione  dei  titoli
abilitativi  relativi  agli  interventi  sulle   parti   comuni   che
beneficiano degli incentivi disciplinati dal  presente  articolo,  le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito  allo  stato  legittimo
degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo  9-bis  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti  dello  sportello  unico  per
l'edilizia sono  riferiti  esclusivamente  alle  parti  comuni  degli
edifici interessati dai medesimi interventi». 
  3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1°  gennaio  2021
al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui
all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita'
21 marzo 1973, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 104 del  20  aprile  1973,  non  trova  applicazione  la
percentuale minima  di  polietilentereftalato  vergine  prevista  dal
comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le  predette
bottiglie, le altre condizioni e  prescrizioni  previste  dal  citato
articolo 13-ter. 
  3-septies. Il Ministero della salute provvede a  modificare,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, il citato decreto  21  marzo  1973,
adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies. 
  3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. 
  3-novies.  Ai  maggiori  oneri  di  cui  ai  commi  da  3-sexies  a
3-octies, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021  e  in  1,6
milioni di euro per l'anno 2023 e pari a  3,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni  2021
e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi
3-sexies e 3-septies per l'anno 2022. 
  3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,
n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di  cui  al  comma  1  sono
assoggettate  alla  procedura  abilitativa   semplificata   stabilita
dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,
limitatamente al caso in cui il  prelievo  e  la  restituzione  delle
acque  sotterranee  restino   confinati   nell'ambito   della   falda
superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento  di  cui
all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
fermi  restando  gli  oneri  per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»; 
  b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis.  L'applicazione  del  comma  7  e'  estesa   alle   piccole
utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis». 
  3-undecies.   Fermo   restando   il    rispetto    del    principio
dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili  a
legislazione vigente e al fine di intervenire sulla  contrazione  del
ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da  COVID-19  stimolando
l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021  gli  enti  di
gestione delle aree protette possono adottare misure di  contenimento
della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui
all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019,  n.
160, purche' sia assicurato il conseguimento  dei  medesimi  risparmi
previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori  dei  conti
verifica preventivamente  che  le  misure  previste  siano  idonee  a
garantire comunque i medesimi effetti  di  contenimento  della  spesa
stabiliti a legislazione vigente  ed  attesta  il  rispetto  di  tale
adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in  ogni  caso
precluso l'utilizzo degli  stanziamenti  preordinati  alle  spese  in
conto  capitale  per  finanziare  spese  di  parte   corrente.   Alla
compensazione in termini di indebitamento  e  fabbisogno,  pari  a  8
milioni di euro per ciascuno degli anni  2020  e  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  30  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  30  (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
          economico, da emanarsi entro venti  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  sono  assegnati,
          sulla base dei criteri di cui al  comma  2,  contributi  in
          favore dei Comuni, nel limite massimo  di  500  milioni  di
          euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
          (FSC), di cui all'articolo  1,  comma  6,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147, per  la  realizzazione  di  progetti
          relativi  a  investimenti  nel  campo  dell'efficientamento
          energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. 
              2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  attribuito  a
          ciascun Comune sulla base della popolazione residente  alla
          data  del  1°  gennaio  2018,  secondo  i  dati  pubblicati
          dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),  come  di
          seguito indicato: 
                a) ai Comuni con popolazione  inferiore  o  uguale  a
          5.000 abitanti e' assegnato  un  contributo  pari  ad  euro
          50.000,00; 
                b) ai Comuni con popolazione  compresa  tra  5.001  e
          10.000 abitanti e' assegnato un  contributo  pari  ad  euro
          70.000,00; 
                c) ai Comuni con popolazione compresa  tra  10.001  e
          20.000 abitanti e' assegnato un  contributo  pari  ad  euro
          90.000,00; 
                d) ai Comuni con popolazione compresa  tra  20.001  e
          50.000 abitanti e' assegnato un  contributo  pari  ad  euro
          130.000,00; 
                e) ai Comuni con popolazione compresa  tra  50.001  e
          100.000 abitanti e' assegnato un contributo  pari  ad  euro
          170.000,00; 
                f) ai Comuni con popolazione compresa tra  100.001  e
          250.000 abitanti e' assegnato un contributo  pari  ad  euro
          210.000,00; 
                g) ai Comuni  con  popolazione  superiore  a  250.000
          abitanti  e'  assegnato  un   contributo   pari   ad   euro
          250.000,00. 
              3. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  ad
          opere pubbliche in materia di: 
                a)   efficientamento   energetico,    ivi    compresi
          interventi  volti  all'efficientamento   dell'illuminazione
          pubblica,  al  risparmio  energetico   degli   edifici   di
          proprieta' pubblica e di  edilizia  residenziale  pubblica,
          nonche' all'installazione di impianti per la produzione  di
          energia da fonti rinnovabili; 
                b) sviluppo territoriale  sostenibile,  ivi  compresi
          interventi in materia  di  mobilita'  sostenibile,  nonche'
          interventi per l'adeguamento e la  messa  in  sicurezza  di
          scuole,  edifici  pubblici  e  patrimonio  comunale  e  per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche. 
              4.  Il  Comune   beneficiario   del   contributo   puo'
          finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3,  a
          condizione che esse: 
                a) non  abbiano  gia'  ottenuto  un  finanziamento  a
          valere su fondi pubblici o privati,  nazionali,  regionali,
          provinciali o strutturali di investimento europeo; 
                b)  siano   aggiuntive   rispetto   a   quelle   gia'
          programmate sulla base  degli  stanziamenti  contenuti  nel
          bilancio di previsione dell'anno 2019. 
              5. Il Comune beneficiario  del  contributo  di  cui  al
          comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione  dei  lavori  di
          cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019. 
              6. Il contributo e' corrisposto ai  Comuni  beneficiari
          dal Ministero dell'economia e delle finanze,  su  richiesta
          del Ministero dello sviluppo economico. 
              7. L'erogazione avviene, per il 50  per  cento,  previa
          richiesta da parte del Ministero dello  sviluppo  economico
          sulla   base   dell'attestazione   dell'ente   beneficiario
          dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei  lavori  entro  il
          termine di cui al  comma  5.  Il  saldo,  determinato  come
          differenza tra la spesa  effettivamente  sostenuta  per  la
          realizzazione del progetto e la  quota  gia'  erogata,  nel
          limite dell'importo del contributo di cui al  comma  2,  e'
          corrisposto su autorizzazione del Ministero dello  sviluppo
          economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di
          monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario,  in
          ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori. 
              8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e
          Valle d'Aosta e delle Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano i contributi sono  erogati  per  il  tramite  delle
          Autonomie speciali. 
              9. I Comuni che non rispettano il  termine  di  cui  al
          comma  5  decadono  automaticamente  dall'assegnazione  del
          contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano
          nella  disponibilita'  del  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la
          Coesione. 
              10. Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo
          concesso  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  nella
          sezione «Amministrazione trasparente»  di  cui  al  decreto
          legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  sottosezione  Opere
          pubbliche. 
              11. I Comuni beneficiari  monitorano  la  realizzazione
          finanziaria, fisica e  procedurale  delle  opere  pubbliche
          attraverso il sistema di monitoraggio, di cui  all'articolo
          1, comma  703,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile - DL crescita». 
              12.   Considerata   l'esigenza    di    semplificazione
          procedimentale, il Comune beneficiario che  ottemperi  agli
          adempimenti informativi di cui al  comma  10  e'  esonerato
          dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi
          straordinari  di   cui   all'articolo   158   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              13.  Oltre  ai  controlli  istruttori  finalizzati   ad
          attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei  Comuni,
          il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di
          societa' in  house,  effettua,  in  collaborazione  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a
          campione sulle attivita' realizzate con i contributi di cui
          al  presente  articolo,  secondo  modalita'  definite   con
          apposito decreto ministeriale. 
              14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di
          controllo derivanti dal presente  articolo  si  provvede  a
          valere sulle risorse di cui al comma  1,  fino  all'importo
          massimo di euro 1.760.000,00. 
              14-bis. Per stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche a beneficio  della  collettivita',  nonche'
          per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
          territoriale sostenibile di cui al  comma  3,  a  decorrere
          dall'anno 2021 e' autorizzato, nello  stato  di  previsione
          del  Ministero  dell'interno,  l'avvio  di   un   programma
          pluriennale per la realizzazione degli  interventi  di  cui
          all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
          emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
          ciascun comune con popolazione inferiore a  1.000  abitanti
          un contributo di pari importo, nel limite  massimo  di  160
          milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 140 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
          dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro  per  ciascuno  degli
          anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2034. Il comune beneficiario  del  contributo  di
          cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione
          dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso  di
          mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione  dei
          lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del
          contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto  o
          in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno,  con  decreto
          del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla  revoca
          dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
          il medesimo decreto  ivi  previsto,  ai  comuni  che  hanno
          iniziato l'esecuzione dei lavori in data  antecedente  alla
          scadenza di cui  al  presente  comma,  dando  priorita'  ai
          comuni con data di inizio dell'esecuzione dei  lavori  meno
          recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
          contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro  il  15  ottobre  di  ciascun
          anno.  Si  applicano  i  commi  110,   112,   113   e   114
          dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. 
              14-ter. A decorrere  dall'anno  2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e' istituito un  fondo  dell'importo
          di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 82 milioni di euro  per  l'anno  2023,  83
          milioni di euro per l'anno 2024, 75  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2031 al  2033,  80  milioni  di
          euro per l'anno 2034 e  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno   2035,   destinato   alle   finalita'   di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7  luglio
          2009, n.  88.  In  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147  e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio  degli
          interventi avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  e  gli  stessi   devono   essere
          identificati dal codice unico di progetto (CUP). 
              14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai
          commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per
          contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate  alla  data
          del 1°  giugno  2019,  nell'ambito  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui all'articolo 1, comma  1091,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205, che si  intende  corrispondentemente
          ridotta di pari importo, nonche'  con  le  risorse  di  cui
          all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati
          in contrasto con le disposizioni  del  presente  comma.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio. 
              14-quinquies. Le risorse disponibili  per  l'anno  2019
          sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
          dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore  dei  comuni
          compresi nella fascia demografica fino  a  10.000  abitanti
          che hanno subito  tagli  dei  trasferimenti  del  fondo  di
          solidarieta' comunale, per effetto delle  disposizioni  sul
          contenimento della spesa pubblica di  cui  all'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate
          sulle quote di spesa  relative  ai  servizi  socio-sanitari
          assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il  contributo
          spettante a ciascun comune e' determinato con  decreto  del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
          ottobre  2019,  sentita  la  Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui
          al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per  effetto
          della  spesa  sostenuta  per   i   servizi   socio-sanitari
          assistenziali e idrici integrati  coperta  con  entrate  ad
          essi direttamente riconducibili. Ai fini  del  riparto,  si
          considerano solo i comuni per  i  quali  l'incidenza  sulla
          spesa  corrente  media  risultante   dai   certificati   ai
          rendiconti del triennio 2010-2012 supera il  3  per  cento,
          nel caso dei servizi socio-sanitari  assistenziali,  e  l'8
          per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I  comuni
          beneficiari utilizzano il contributo  di  cui  al  presente
          comma per investimenti per  la  messa  in  sicurezza  degli
          edifici e del territorio.». 
              - Si riporta il testo dei commi 32 e 34 dell'articolo 1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1. - 1. - 31. Omissis. 
              32. Il comune beneficiario del  contributo  di  cui  al
          comma 29 e' tenuto  ad  iniziare  l'esecuzione  dei  lavori
          entro il 15 settembre di ciascun anno  di  riferimento  del
          contributo. 
              33. Omissis. 
              34. Nel caso di mancato rispetto del termine di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale
          utilizzo del contributo di cui al  comma  29,  il  medesimo
          contributo e' revocato, in tutto o in parte,  entro  il  31
          ottobre di  ciascun  anno  di  riferimento  del  contributo
          stesso, con decreto del Ministero  dell'interno.  Le  somme
          derivanti dalla revoca dei contributi  di  cui  al  periodo
          precedente sono assegnate,  con  il  medesimo  decreto,  ai
          comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori  in  data
          antecedente  alla  scadenza  di  cui  al  comma  32,  dando
          priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione  dei
          lavori meno recente e non oggetto  di  recupero.  I  comuni
          beneficiari dei contributi di  cui  al  periodo  precedente
          sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
          marzo dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento  del
          contributo. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
          tariffa, parte prima allegata  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131  (Approvazione  del
          testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
          registro): 
              «Tariffa 1/1 
              Parte I Atti soggetti a registrazione in termine  fisso
          - Art. 1 
              I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
          beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi  di
          diritti  reali  immobiliari  di  godimento,   compresi   la
          rinuncia pura e  semplice  agli  stessi,  provvedimenti  di
          espropriazione per  pubblica  utilita'  e  i  trasferimenti
          coattivi:.............................9% 
              Se il trasferimento ha per oggetto case di  abitazione,
          ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9,
          ove ricorrano  le  condizioni  di  cui  alla  nota  II-bis)
          .................2% 
              Se il trasferimento ha per oggetto terreni  agricoli  e
          relative  pertinenze  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
          coltivatori diretti  e  dagli  imprenditori  professionali,
          iscritti   nella   relativa   gestione   previdenziale   ed
          asssistenziale:........................... 15 per cento 
              Se il trasferimento  e'  effettuato  nei  confronti  di
          banche e intermediari finanziari autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di leasing finanziario,  e  ha  per  oggetto
          case di abitazione, di categoria catastale diversa  da  A1,
          A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
          per i quali ricorrono le condizioni di cui alle riferimenti
          normativi II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
              - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in  Europa  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
          11 giugno 2008, n. 152. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  10
          della  legge  7  luglio  2009,  n.  88  (Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2008): 
              «Art. 10 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          direttiva  2008/50/CE  relativa  alla  qualita'   dell'aria
          ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). -  1.  Nella
          predisposizione del decreto  legislativo  per  l'attuazione
          della direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  il
          Governo e' tenuto ad acquisire il parere  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di  Bolzano,  ed  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di  cui  all'articolo
          2, anche i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) prevedere adeguati  poteri  di  coordinamento,  di
          approvazione e di risoluzione dei  casi  di  inadempimento,
          diretti a garantire un approccio coerente  ed  uniforme  in
          materia di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
          ambiente nel quadro del riparto di  competenze  tra  Stato,
          regioni  ed  enti  locali  per  l'attuazione  dei   compiti
          definiti dalla legislazione comunitaria; 
                b)   coordinare   la   disciplina    relativa    alla
          pianificazione  ed  alla  programmazione   della   qualita'
          dell'aria ambiente con  le  norme  vigenti  in  materia  di
          autorizzazioni  alle  emissioni,  agli   impianti   termici
          civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
          scopo di permettere  l'attuazione  dei  piani  e  programmi
          mediante gli strumenti e gli interventi  previsti  da  tali
          norme di settore; 
                c)  introdurre  una  specifica   disciplina   e   una
          ripartizione  delle  competenze,  in  materia  di  qualita'
          dell'aria, relativamente all'approvazione  degli  strumenti
          di campionamento e misura, delle reti di misurazione e  dei
          metodi di valutazione, all'accreditamento  dei  laboratori,
          alla definizione  delle  procedure  di  approvazione  e  di
          accreditamento,  alla   garanzia   della   qualita'   delle
          misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo,  al  fine
          di  garantire  criteri  omogenei  su  tutto  il  territorio
          nazionale, che  le  relative  linee  guida  siano  definite
          dall'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA); 
                d) in considerazione della particolare situazione  di
          inquinamento  dell'aria  presente  nella  pianura   padana,
          promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
          nell'area  interessata,  anche   attraverso   un   maggiore
          coordinamento tra le regioni  che  insistono  sul  predetto
          bacino; 
                e) al fine di unificare  la  normativa  nazionale  in
          materia   di   qualita'   dell'aria   ambiente,    abrogare
          espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
          direttive 96/62/CE del Consiglio, del  27  settembre  1996,
          1999/30/CE del Consiglio, del 22  aprile  1999,  2000/69/CE
          del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16  novembre
          2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 15 dicembre 2004,  nonche'  le  relative
          norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
          assicurino la  coerenza  della  parte  quinta  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  inerente  la  tutela
          dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera,  con
          il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo del comma 14-ter dell'articolo 30
          del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: 
              «14-ter. Per stabilizzare i  contributi  a  favore  dei
          comuni allo scopo di potenziare  gli  investimenti  per  la
          messa in sicurezza di scuole, strade,  edifici  pubblici  e
          patrimonio comunale e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche  a   beneficio   della   collettivita',   a
          decorrere dall'anno  2020  e'  autorizzato  l'avvio  di  un
          programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
          di cui all'articolo 1, comma 107, della legge  30  dicembre
          2018, n. 145. A tale fine, a  partire  dall'anno  2020,  le
          effettive disponibilita' finanziarie  sono  ripartite,  con
          decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15
          gennaio di ciascun  anno,  tra  i  comuni  con  popolazione
          inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune  un
          contributo di pari  importo.  Il  comune  beneficiario  del
          contributo di cui al presente comma e' tenuto  ad  iniziare
          l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
          Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  di   inizio
          dell'esecuzione dei lavori di cui al presente  comma  o  di
          parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
          revocato, in tutto o  in  parte,  entro  il  15  giugno  di
          ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le
          somme derivanti dalla  revoca  dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono assegnate, con il medesimo  decreto
          ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
          lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
          comma,  dando  priorita'  ai  comuni  con  data  di  inizio
          dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di
          recupero. I comuni beneficiari dei  contributi  di  cui  al
          periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione  dei
          lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano  i
          commi 110, 112, 113 e  114  dell'articolo  1  della  citata
          legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite  ai  sensi  del
          comma 14-quater, per un ammontare pari  al  60  per  cento,
          sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle  finalita'
          di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento  sono
          destinate, a decorrere dall'anno 2020,  alle  finalita'  di
          cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e' definito il riparto  delle  risorse
          tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
          esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del  perdurare  del
          superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
          (PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
          dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ),  di
          cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
          complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi
          indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  21  maggio  2008.   Al   fine   di
          fronteggiare le criticita' dei collegamenti  viari  tra  la
          Valtellina  e  il  capoluogo  regionale  e  allo  scopo  di
          programmare  immediati  interventi   di   riqualificazione,
          miglioramento e  rifunzionalizzazione  della  rete  viaria,
          diretti a conseguire idonei standard di sicurezza  stradale
          e adeguata  mobilita',  il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, d'intesa con il presidente della giunta  regionale
          della Lombardia e con  il  presidente  della  provincia  di
          Lecco, nomina,  con  proprio  decreto,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente  decreto,   un   Commissario
          straordinario    incaricato    di    sovraintendere    alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione  degli  interventi  sulla  rete  viaria,  in
          particolare nella tratta Lecco - Sondrio  lungo  la  strada
          statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche'  la
          ex strada statale  639  e  la  strada  provinciale  72,  in
          gestione alla provincia di Lecco. Con il  medesimo  decreto
          sono altresi' stabiliti i termini, le modalita',  i  tempi,
          l'eventuale supporto tecnico, le  attivita'  connesse  alla
          realizzazione  delle  opere  e  l'eventuale  compenso   del
          Commissario straordinario con oneri  a  carico  del  quadro
          economico degli interventi da realizzare o  da  completare,
          nei limiti di quanto indicato dall'articolo  15,  comma  3,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario puo'  avvalersi,  sulla  base  di
          apposite convenzioni, di  strutture  delle  amministrazioni
          interessate nonche' di societa' controllate dalle  medesime
          amministrazioni, nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 112-bis
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  112-bis  (Fondo  per  i  comuni  particolarmente
          danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19). -  1.  -
          3. Omissis. 
              4. Per l'anno 2020,  in  considerazione  dell'emergenza
          epidemiologica  da   COVID-19,   in   caso   di   esercizio
          provvisorio sono  autorizzate  le  variazioni  al  bilancio
          adottate  dagli  organi   esecutivi   degli   enti   locali
          riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate
          agli stessi enti locali ai sensi  di  norme  di  legge  per
          fronteggiare l'emergenza, nonche'  ai  sensi  di  norme  di
          legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per  il
          medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  non  si  applica  in
          relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi
          di norme di legge per fronteggiare l'emergenza. 
              Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36
          (Attuazione  della  direttiva  1999/31/CE   relativa   alle
          discariche di  rifiuti),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art.7-quinquies   (Discariche    per    rifiuti    non
          pericolosi). - 1. - 3. Omissis. 
              4. Fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  16-ter,
          nelle discariche per rifiuti non pericolosi  sono  smaltiti
          rifiuti non pericolosi che  rispettano  i  limiti  indicati
          nella tabella 5-bis dell'Allegato 4  e  che,  sottoposti  a
          test di cessione  di  cui  all'Allegato  6,  presentano  un
          eluato conforme alle concentrazioni fissate  in  tabella  5
          dell'Allegato 4. 
              Omissis.». 
              -  Si  riportano  le   Tabelle   3,   5-bis   e   6-bis
          dell'Allegato 4 al citato decreto  legislativo  13  gennaio
          2003, n. 36, come modificate dalla presente legge: 
              "Allegato 4 Discariche per rifiuti inerti 
          TABELLA 3 
 
          Limiti di accettabilita' per PCB, PCDD E PCDF in discariche
                              per rifiuti inerti 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          Tabella 5-bis 
 
              Limiti di accettabilita' dei rifiuti non pericolosi 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
          TABELLA 6 bis 
 
          Limiti  di  accettabilita'  in   discariche   per   rifiuti
                                  pericolosi 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  119  del  citata
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
          bonus, fotovoltaico e  colonnine  di  ricarica  di  veicoli
          elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo  14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli  aventi
          diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari  importo,  nei
          seguenti casi: 
                a) interventi di isolamento termico  delle  superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi  autonomi  dall'esterno.  La
          detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su  un
          ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a  euro
          50.000  per  gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu'  accessi  autonomi   dall'esterno;   a   euro   40.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici  composti  da  due  a
          otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per  il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per  gli  edifici  composti  da   piu'   di   otto   unita'
          immobiliari.  I  materiali   isolanti   utilizzati   devono
          rispettare i criteri ambientali minimi di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  11  ottobre  2017,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 
                b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
          sostituzione degli impianti  di  climatizzazione  invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                c) interventi  sugli  edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
              1-bis. Ai fini  del  presente  articolo,  per  'accesso
          autonomo dall'esterno' si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva. 
              1-ter. Nei  comuni  dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
              2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
          articolo si applica anche a tutti gli altri  interventi  di
          efficienza  energetica   di   cui   all'articolo   14   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica, dalla legislazione vigente,  a  condizione  che
          siano  eseguiti  congiuntamente   ad   almeno   uno   degli
          interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
          sottoposto ad almeno uno dei vincoli  previsti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
          al citato comma 1 siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
          urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a  tutti
          gli interventi di cui  al  presente  comma,  anche  se  non
          eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di
          cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di  cui
          al comma 3. 
              3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
          di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente  articolo  devono
          rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti  di  cui
          al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  e,  nel  loro   complesso,   devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
              3-bis. Per gli interventi effettuati  dai  soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          30 giugno 2022. 
              4. Per gli interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di  cui
          al primo periodo, in caso di  cessione  del  corrispondente
          credito ad un'impresa di  assicurazione  e  di  contestuale
          stipulazione di una polizza che copre il rischio di  eventi
          calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15,  comma
          1, lettera  f-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura  del  90  per
          cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo  non
          si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica  4  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
              4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
          presente   articolo   e'   riconosciuta   anche   per    la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
              4-ter. I limiti  delle  spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.  In  tal
          caso, gli incentivi sono alternativi al contributo  per  la
          ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie
          al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le  case
          diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione   degli
          immobili destinati alle attivita' produttive. 
              5. Per l'installazione di impianti solari  fotovoltaici
          connessi  alla  rete  elettrica   su   edifici   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 1, lettere a),  b),  c)  e  d),  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  la  detrazione  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°  luglio  2020
          al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per  cento,  fino
          ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse   spese   non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
          cinque  quote   annuali   di   pari   importo,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
              6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
              7. La detrazione di cui ai commi 5  e  6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
              8.  Per  l'installazione  di  infrastrutture   per   la
          ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la  detrazione
          di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 90, e'  riconosciuta  nella  misura  del  110  per
          cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque  quote
          annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia
          eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
              9. Le disposizioni contenute nei commi  da  1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                a) dai condomini; 
                b) dalle persone fisiche, al di fuori  dell'esercizio
          di attivita' di impresa,  arti  e  professioni,  su  unita'
          immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                c)  dagli  istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di " in house  providing  "
          per interventi realizzati su immobili, di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                d)  dalle  cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
          sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
          iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge  11
          agosto 1991, n. 266, e  dalle  associazioni  di  promozione
          sociale iscritte nel  registro  nazionale  e  nei  registri
          regionali e delle province autonome di Trento e di  Bolzano
          previsti dall'articolo 7 della legge 7  dicembre  2000,  n.
          383; 
                e)   dalle   associazioni   e    societa'    sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
              9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea  del  condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. 
              10. I soggetti di cui al comma 9, lettera  b),  possono
          beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a  3  per
          gli interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'
          immobiliari,  fermo  restando   il   riconoscimento   delle
          detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
          dell'edificio. 
              11. Ai fini dell'opzione  per  la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
          al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
          ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del comma 3 dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei  centri
          costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997. 
              12.  I  dati  relativi  all'opzione   sono   comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
              13. Ai fini della detrazione del 110 per cento  di  cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2  e  3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                b) per gli interventi di cui al comma 4,  l'efficacia
          degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
          asseverata    dai    professionisti    incaricati     della
          progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
          strutture e del collaudo  statico,  secondo  le  rispettive
          competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
          professionali di appartenenza, in  base  alle  disposizioni
          del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti n. 58 del  28  febbraio  2017.  I  professionisti
          incaricati attestano altresi' la corrispondente  congruita'
          delle  spese  sostenute  in   relazione   agli   interventi
          agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
          di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
          e  delle   attestazioni   rilasciate   dai   professionisti
          incaricati. 
              13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere  a)
          e b), del presente articolo e' rilasciata  al  termine  dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto  di  cui  al  comma  13,  lettera  a).  Nelle  more
          dell'adozione del predetto  decreto,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
              13-ter. Al fine di semplificare  la  presentazione  dei
          titoli abilitativi relativi  agli  interventi  sulle  parti
          comuni che beneficiano  degli  incentivi  disciplinati  dal
          presente articolo, le asseverazioni dei  tecnici  abilitati
          in   merito   allo   stato   legittimo    degli    immobili
          plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, e i  relativi  accertamenti  dello  sportello
          unico per  l'edilizia  sono  riferiti  esclusivamente  alle
          parti  comuni  degli  edifici  interessati   dai   medesimi
          interventi. 
              14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
          ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano
          attestazioni  e  asseverazioni  infedeli  si   applica   la
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  2.000  a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita'   prestata.   La   non   veridicita'   delle
          attestazioni o  asseverazioni  comporta  la  decadenza  dal
          beneficio. Si applicano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al  controllo
          sull'osservanza  della  presente  disposizione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
              15.  Rientrano  tra  le  spese   detraibili   per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
              15-bis. Le disposizioni del presente  articolo  non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
              16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
          materia  di  interventi  di  efficienza  energetica  e   di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
          1 sono soppressi; 
                b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                  "2.1. La detrazione di  cui  ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione». 
              16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da  parte
          di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
          enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
          alle  configurazioni  di  cui   all'articolo   42-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
              16-ter.  Le  disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
              16-quater. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22  (Riassetto  della
          normativa  in  materia  di  ricerca  e  coltivazione  delle
          risorse geotermiche, a norma dell'articolo  27,  comma  28,
          della Legge 23 luglio 2009, n. 99), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 10 (Piccole  utilizzazioni  locali).  -  1.  Sono
          piccole utilizzazioni locali di  calore  geotermico  quelle
          per le quali sono soddisfatte  congiuntamente  le  seguenti
          condizioni: 
                a) consentono la realizzazione di impianti di potenza
          inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido  geotermico
          alla temperatura  convenzionale  dei  reflui  di  15  gradi
          centigradi; 
                b)  ottenute  mediante  l'esecuzione  di   pozzi   di
          profondita' fino a 400  metri  per  ricerca,  estrazione  e
          utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde,  comprese
          quelle  sgorganti   da   sorgenti   per   potenza   termica
          complessiva non superiore a 2.000  kW  termici,  anche  per
          eventuale produzione di energia elettrica  con  impianti  a
          ciclo binario ad emissione nulla. 
              2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore
          geotermico quelle  effettuate  tramite  l'installazione  di
          sonde geotermiche che scambiano calore  con  il  sottosuolo
          senza  effettuare  il  prelievo  e  la   reimmissione   nel
          sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici. 
              3.   Le   autorita'   competenti   per   le    funzioni
          amministrative,  comprese   le   funzioni   di   vigilanza,
          riguardanti  le  piccole  utilizzazioni  locali  di  calore
          geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate. 
              4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al  comma  1,
          sono concesse dalla Regione territorialmente competente con
          le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di
          legge sulle acque e impianti elettrici,  di  cui  al  regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
              4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al  comma
          1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata
          stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e  la
          restituzione  delle  acque  sotterranee  restino  confinati
          nell'ambito  della  falda  superficiale,  alle   condizioni
          stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma
          4, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  fermi
          restando gli oneri per  l'utilizzo  delle  acque  pubbliche
          stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili. 
              5. Le piccole utilizzazioni locali di cui  al  comma  2
          sono sottoposte  al  rispetto  della  specifica  disciplina
          emanata  dalla  regione  competente,  con   previsione   di
          adozione di procedure semplificate. 
              6. Le operazioni  per  lo  sfruttamento  delle  piccole
          utilizzazioni locali possono  essere  vietate  o  limitate,
          dall'autorita'  competente,  su  aree   gia'   oggetto   di
          concessioni  di  coltivazione  di  risorse  geotermiche  di
          interesse nazionale  o  locale,  previa  valutazione  delle
          possibili interferenze. 
              7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW  ottenibile
          dal fluido geotermico alla  temperatura  convenzionale  dei
          reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni
          tramite sonde  geotermiche  sono  escluse  dalle  procedure
          regionali di verifica di assoggettabilita' ambientale. 
              7-bis.  L'applicazione  del  comma  7  e'  estesa  alle
          piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  590  a   593
          dell'articolo 1 della citata legge  27  dicembre  2019,  n.
          160: 
              «590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale,
          di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi
          istituzionali e di un miglioramento dei  saldi  di  finanza
          pubblica, a decorrere dall'anno  2020,  agli  enti  e  agli
          organismi, anche costituiti in  forma  societaria,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre  2009,  n.
          196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione
          degli enti del Servizio  sanitario  nazionale,  cessano  di
          applicarsi  le  norme  in  materia  di  contenimento  e  di
          riduzione della spesa di cui all'allegato  A  annesso  alla
          presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme  che
          recano vincoli in materia di spese di personale. 
              591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di  cui  al
          comma 590 non possono effettuare spese  per  l'acquisto  di
          beni e servizi per un importo  superiore  al  valore  medio
          sostenuto  per  le  medesime   finalita'   negli   esercizi
          finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai  relativi
          rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui  al
          presente comma non si applica alle agenzie fiscali  di  cui
          al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
          resta fermo l'obbligo di versamento previsto  dall'articolo
          6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594. 
              592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci  di  spesa
          per l'acquisto di  beni  e  servizi  sono  individuate  con
          riferimento: 
                a)  per  gli  enti  che  adottano   la   contabilita'
          finanziaria, alle corrispondenti voci,  rilevate  in  conto
          competenza, del piano  dei  conti  integrato  previsto  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132; 
                b) per gli enti  e  gli  organismi  che  adottano  la
          contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
          e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
          secondo lo schema di cui  all'allegato  1  al  decreto  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  27  marzo  2013,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 86 del 12 aprile  2013.  Le  universita',  che
          adottano gli schemi di  bilancio  di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca
          n. 19  del  14  gennaio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
          bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo  periodo
          della presente lettera. 
              593. Fermo restando  il  principio  dell'equilibrio  di
          bilancio,  compatibilmente   con   le   disponibilita'   di
          bilancio,  il  superamento  del  limite  delle  spese   per
          acquisto  di  beni  e  servizi  di  cui  al  comma  591  e'
          consentito in presenza di  un  corrispondente  aumento  dei
          ricavi o  delle  entrate  accertate  in  ciascun  esercizio
          rispetto al valore relativo ai  ricavi  conseguiti  o  alle
          entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
          o delle entrate puo'  essere  utilizzato  per  l'incremento
          delle  spese  per  beni  e   servizi   entro   il   termine
          dell'esercizio successivo a  quello  di  accertamento.  Non
          concorrono alla quantificazione delle entrate o dei  ricavi
          di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
          conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
          legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori,  a
          spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi. 
              Omissis.». 
              -  Il  testo  del   comma   2   dell'articolo   6   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  4  dicembre  2008,  n.  189  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 31.