Art. 54 
 
             Termine per gli equilibri degli enti locali 
 
  1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita'
delle risorse disponibili per  gli  enti  locali,  all'articolo  107,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai
fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli  equilibri
di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma
2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo  n.  267  del  2000  e'
differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il
termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  decreto  legislativo
n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020». 
  1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  il
comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Il termine di  cui  all'articolo  264,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 2 e 8 dell'articolo 107
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.      107      (Differimento      di       termini
          amministrativo-contabili). - 1. Omissis. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, per  l'esercizio
          2020 il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  di
          previsione di cui all'articolo 151, comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  e'  differito  al  30
          settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo
          193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al
          30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date  del
          14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo  13,  comma
          15-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e all'articolo 1,  commi  762  e  767,  della
          legge  27  dicembre   2019,   n.   160,   sono   differite,
          rispettivamente, al  31  ottobre  e  al  16  novembre.  Per
          l'esercizio  2021  il  termine  per  la  deliberazione  del
          bilancio di previsione di cui all'articolo  151,  comma  1,
          del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
          al 31 gennaio 2021. 
              3. - 7. Omissis. 
              8. Il termine di cui all'articolo  264,  comma  2,  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'  fissato  al
          30 novembre 2020. 
              Omissis.».