Art. 58 bis 
 
         Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli 
                           di quarta gamma 
 
  1. Al fine di sostenere, nel limite  di  20  milioni  di  euro  per
l'anno 2020 che costituisce tetto di  spesa  massimo,  interventi  di
promozione della commercializzazione dei prodotti  ortofrutticoli  di
quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della  legge  13
maggio 2011, n. 77,  di  stimolare  la  ripresa  e  il  rilancio  del
relativo comparto e  di  sensibilizzare  i  consumatori  rispetto  ai
livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di  tali  prodotti,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  il  Fondo  per  la  promozione  dei
prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni
di euro per l'anno 2020. 
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri  e
le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui  al  comma
1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  13
          maggio   2011,   n.   77   (Disposizioni   concernenti   la
          preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione  dei
          prodotti ortofrutticoli di quarta gamma): 
              «Art. 1 (Oggetto). - 1. La presente legge disciplina la
          preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione  dei
          prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come  definiti  ai
          sensi dell'articolo 2.». 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  citata
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
          normativi all'art. 24-bis.