Art. 58 ter Disposizioni urgenti in materia di apicoltura 1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge». b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»; c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e' finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita' di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge.». «Art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). - 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero, stabilendo le relative sanzioni.». «Art. 7 (Risorse nettarifere). - 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico. 2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi: a) Abrogata; b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali. 3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti. 4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. - 1-bis. Omissis. 2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la comunicazione di inizio attivita'. Omissis.».