Art. 58 ter 
 
            Disposizioni urgenti in materia di apicoltura 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  in
conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle   relative   norme   di
attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge». 
  b) all'articolo 4,  comma  1,  dopo  la  parola:  «fioritura»  sono
inserite le seguenti: «o in presenza di  secrezioni  extrafiorali  di
interesse mellifero»; 
  c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata. 
  2.  All'articolo  4,  comma  2,  secondo   periodo,   del   decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono
inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1,  4  e  7  della
          legge   24    dicembre    2004,    n.    313    (Disciplina
          dell'apicoltura), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente  legge  riconosce
          l'apicoltura come attivita' di  interesse  nazionale  utile
          per    la     conservazione     dell'ambiente     naturale,
          dell'ecosistema  e  dell'agricoltura  in  generale  ed   e'
          finalizzata a  garantire  l'impollinazione  naturale  e  la
          biodiversita'  di   specie   apistiche,   con   particolare
          riferimento alla salvaguardia della razza di  ape  italiana
          (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle  popolazioni  di
          api autoctone tipiche o delle zone di confine. 
              2. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  in  conformita'  ai  rispettivi  statuti  e  alle
          relative norme di  attuazione,  provvedono  alle  finalita'
          della presente legge.». 
              «Art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). - 1.  Al
          fine  di  salvaguardare  l'azione  pronuba  delle  api,  le
          regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e
          sulla base del documento programmatico di cui  all'articolo
          5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre  i
          trattamenti antiparassitari con  prodotti  fitosanitari  ed
          erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,
          ornamentali e spontanee durante il periodo di  fioritura  o
          in  presenza  di  secrezioni  extrafiorali   di   interesse
          mellifero, stabilendo le relative sanzioni.». 
              «Art. 7 (Risorse nettarifere).  -  1.  Il  nettare,  la
          melata, il polline e il propoli sono risorse  di  un  ciclo
          naturale di interesse pubblico. 
              2. Ai fini di un adeguato  sfruttamento  delle  risorse
          nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome  di
          Trento e di Bolzano incentivano  la  conduzione  zootecnica
          delle api e la pratica economico-produttiva del  nomadismo,
          sulla base dei seguenti principi: 
                a) Abrogata; 
                b) conservazione dei diritti acquisiti  dai  soggetti
          di  cui   all'articolo   3   che   impostano   abitualmente
          l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali. 
              3. Gli enti pubblici agevolano  la  dislocazione  degli
          alveari nei fondi di loro  proprieta'  o  ad  altro  titolo
          detenuti. 
              4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per
          finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello
          sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni  possono
          determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da
          almeno cinquanta alveari,  in  un  raggio  massimo  di  200
          metri.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  4  del
          decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento  e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). -  1.  -
          1-bis. Omissis. 
              2. La vendita diretta dei prodotti  agricoli  in  forma
          itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del  luogo
          ove  ha  sede  l'azienda  di  produzione  e   puo'   essere
          effettuata a decorrere dalla data di invio  della  medesima
          comunicazione. Per la vendita al  dettaglio  esercitata  su
          superfici all'aperto o destinate alla  produzione  primaria
          nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per  la  vendita
          esercitata in occasione di sagre, fiere,  manifestazioni  a
          carattere religioso, benefico o politico  o  di  promozione
          dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'   richiesta   la
          comunicazione di inizio attivita'. 
              Omissis.».