Art. 70 
 
         Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato 
 
  1. In considerazione della  straordinaria  situazione  emergenziale
derivante dalla pandemia di COVID-19  e  delle  misure  adottate  per
contenerla,  stante  la   necessita'   di   alleggerire   i   carichi
amministrativi  delle  amministrazioni  statali  anche  mediante   la
dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso,
in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei  beni
mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,  e'  effettuato
con riferimento alla situazione dei  beni  esistenti  in  uso  al  31
dicembre 2021. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre  2002,
          n.   254   (Regolamento   concernente   le   gestioni   dei
          consegnatari e dei  cassieri  delle  amministrazioni  dello
          Stato): 
              «Art. 17 (Inventario). - 1. - 4. Omissis. 
              5. I consegnatari provvedono almeno  ogni  cinque  anni
          alla  rinnovazione  degli   inventari,   previa   effettiva
          ricognizione dei beni, secondo le  istruzioni  emanate  dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Ragioneria
          generale dello Stato. 
              Omissis.»