Art. 72 bis 
 
                Operazioni effettuate dal gruppo IVA 
                       e nei confronti di esso 
 
  1. All'articolo  70-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono  inseriti  i
seguenti: 
  «3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di  un
gruppo IVA da consorzi, ivi comprese  le  societa'  consortili  e  le
societa' cooperative con funzioni  consortili,  non  partecipanti  al
medesimo gruppo IVA, si applica, alle  condizioni  di  cui  al  comma
3-ter, il regime disciplinato dal  secondo  comma  dell'articolo  10,
laddove il committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato  che
partecipa al gruppo IVA. 
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della
condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai  sensi  della
quale, nel triennio solare precedente, la percentuale  di  detrazione
di cui all'articolo 19-bis, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui
all'articolo 36-bis, sia stata non superiore  al  10  per  cento,  e'
effettuata sulla base della percentuale determinata: 
  a) in capo al consorziato, per ognuno  degli  anni  antecedenti  al
primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione  del  gruppo
IVA, compresi nel triennio di riferimento; 
  b) in capo al gruppo  IVA,  per  ognuno  degli  anni  di  validita'
dell'opzione per la costituzione del gruppo  medesimo,  compresi  nel
triennio di riferimento». 
  2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica  come  disposizione
di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  70-quinquies  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 70-quinquies (Operazioni  effettuate  dal  gruppo
          IVA e nei confronti di esso). - 1. Le cessioni di beni e le
          prestazioni  di   servizi   effettuate   da   un   soggetto
          partecipante a un gruppo IVA  nei  confronti  di  un  altro
          soggetto partecipante  allo  stesso  gruppo  IVA  non  sono
          considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi  agli
          effetti degli articoli 2 e 3. 
              2. Le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA  nei
          confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano
          effettuate dal gruppo IVA. 
              3. Le cessioni di beni  e  le  prestazioni  di  servizi
          effettuate nei confronti di un soggetto partecipante  a  un
          gruppo  IVA  da  un  soggetto  che  non  ne  fa  parte   si
          considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. 
              3-bis.  Alle  prestazioni  di  servizi  effettuate  nei
          confronti di un gruppo IVA da  consorzi,  ivi  comprese  le
          societa' consortili e le societa' cooperative con  funzioni
          consortili, non partecipanti al  medesimo  gruppo  IVA,  si
          applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter,  il  regime
          disciplinato dal secondo comma  dell'art.  10,  laddove  il
          committente  delle  prestazioni  sia  un  consorziato   che
          partecipa al gruppo IVA. 
              3-ter. Ai fini dell'applicazione del  comma  3-bis,  la
          verifica della condizione prevista  dall'art.  10,  secondo
          comma,  ai  sensi  della   quale,   nel   triennio   solare
          precedente, la percentuale di detrazione  di  cui  all'art.
          19-bis, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui  all'art.
          36-bis, sia  stata  non  superiore  al  10  per  cento,  e'
          effettuata sulla base della percentuale determinata: 
                a) in capo al  consorziato,  per  ognuno  degli  anni
          antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per  la
          costituzione del  gruppo  IVA,  compresi  nel  triennio  di
          riferimento; 
                b) in capo al gruppo IVA, per ognuno  degli  anni  di
          validita'  dell'opzione  per  la  costituzione  del  gruppo
          medesimo, compresi nel triennio di riferimento. 
              4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione
          delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono,
          rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA. 
              4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate da una sede  o  da  una  stabile  organizzazione
          partecipante a un gruppo  IVA  nei  confronti  di  una  sua
          stabile organizzazione o della sua sede situata  all'estero
          si considerano effettuate dal gruppo IVA nei  confronti  di
          un soggetto che non ne fa parte. 
              4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          effettuate nei confronti di  una  sede  o  di  una  stabile
          organizzazione partecipante a un  gruppo  IVA  da  una  sua
          stabile organizzazione o dalla sua sede situata  all'estero
          si considerano effettuate nei confronti del gruppo  IVA  da
          un soggetto che non ne fa parte. 
              4-quater. Le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi effettuate nei confronti  di  una  sede  o  di  una
          stabile  organizzazione  partecipante  a  un  gruppo   IVA,
          costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da
          una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel
          territorio  dello  Stato  si  considerano  effettuate   nei
          confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro
          da un soggetto che non ne fa parte. 
              4-quinquies. Le cessioni di beni e  le  prestazioni  di
          servizi  effettuate  da  una  sede   o   da   una   stabile
          organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito  in
          un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di
          una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel
          territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo
          IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di  un
          soggetto che non ne fa parte. 
              4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai
          commi da 4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di
          un corrispettivo, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3.» 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  1  della
          legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni  in  materia  di
          statuto dei diritti del contribuente): 
              «Art. 1 - 1. Omissis. 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              Omissis.»