Art. 91 
 
            Internazionalizzazione degli enti fieristici 
                     e delle start-up innovative 
 
  1. E' istituita un'apposita  sezione  del  fondo  rotativo  di  cui
all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.
251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  luglio  1981,  n.
394, volta al supporto ai processi  di  internazionalizzazione  degli
enti  fieristici  italiani,  costituiti  in  forma  di  societa'   di
capitali. Le iniziative di  cui  al  presente  comma  possono  essere
realizzate  mediante  interventi  temporanei  di  partecipazione  nel
capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione  di  altri
strumenti finanziari, nonche' concessione di  finanziamenti,  secondo
termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera  del  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei  limiti  e  alle
condizioni previsti dalla vigente normativa  europea  in  materia  di
aiuti di Stato. 
  2. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 300 milioni di euro  per  l'anno  2020.  Il  Comitato
agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  270,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo,
la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo
stesso di cui al comma 1. 
  3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente  incrementata  di
euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera
d) del medesimo comma. 
  4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «a  tutti  gli  Stati  non  appartenenti
all'Unione europea», sono sostituite dalle  seguenti:  «a  tutti  gli
Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»; 
    b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli
interventi del fondo di cui  al  comma  1  possono  riguardare  anche
iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo  25
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; 
    c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 
  5. La dotazione  del  fondo  rotativo  per  operazioni  di  venture
capital di cui all'articolo 1, comma 932,  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020. 
  6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante
dal comma 3, pari a 63 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  e  della
relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno
delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.18,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le  parole  «2.673,2  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art.  2  del
          decreto-legge 28  maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  29  luglio   1981,   n.   394
          (Provvedimenti   per   il   sostegno   delle   esportazioni
          italiane): 
              «Art.  2  (Fondo  rotativo   presso   il   Mediocredito
          centrale). - E' istituito presso il  Mediocredito  centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte di programmi  di  penetrazione  commerciale  di  cui
          all'art. 15, lettera n), della legge  24  maggio  1977,  n.
          277, in Paesi diversi da  quelli  delle  Comunita'  europee
          nonche' a fronte  di  attivita'  relative  alla  promozione
          commerciale all'estero del settore  turistico  al  fine  di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 270 dell'art.  1  della
          citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: 
              «Art. 1- 1. - 269. Omissis. 
              270. L'organo competente ad amministrare  il  Fondo  di
          cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,  nonche'
          il fondo rotativo di cui all'art. 2  del  decreto-legge  28
          maggio 1981, n. 251, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato  agevolazioni,
          composto da due rappresentanti del Ministero  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno  con
          funzioni di presidente, da un rappresentante del  Ministero
          dell'economia e delle finanze,  da  un  rappresentante  del
          Ministero dello sviluppo economico e da  un  rappresentante
          designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento
          del predetto Comitato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  72  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
              «Art.  72  (Misure  per  l'internazionalizzazione   del
          sistema   Paese   e   potenziamento   dell'assistenza    ai
          connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
          Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
          e della cooperazione internazionale e' istituito  il  fondo
          da  ripartire   denominato   "Fondo   per   la   promozione
          integrata", con una dotazione iniziale di  400  milioni  di
          euro  per  l'anno  2020,  volto  alla  realizzazione  delle
          seguenti iniziative: 
                a) realizzazione di  una  campagna  straordinaria  di
          comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane  e
          l'internazionalizzazione del  sistema  economico  nazionale
          nel settore agroalimentare e negli  altri  settori  colpiti
          dall'emergenza derivante  dalla  diffusione  del  Covid-19,
          anche  avvalendosi  di  ICE-Agenzia   per   la   promozione
          all'estero   e   l'internazionalizzazione   delle   imprese
          italiane; 
                b) potenziamento delle attivita'  di  promozione  del
          sistema  Paese   realizzate,   anche   mediante   la   rete
          all'estero, dal  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione  internazionale  e  da  ICE-Agenzia   per   la
          promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione   delle
          imprese italiane; 
                c)  cofinanziamento  di  iniziative   di   promozione
          dirette   a   mercati   esteri    realizzate    da    altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  mediante  la
          stipula di apposite convenzioni; 
                d) concessione di  cofinanziamenti  a  fondo  perduto
          fino al cinquanta per cento dei finanziamenti  concessi  ai
          sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
          1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita'  stabiliti
          con una o piu' delibere del Comitato  agevolazioni  di  cui
          all'art. 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205. I cofinanziamenti sono  concessi  nei  limiti  e  alle
          condizioni previsti  dalla  vigente  normativa  europea  in
          materia di aiuti di Stato. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  18-quater  del  citato
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18-quater (Disposizioni in materia di  fondi  per
          l'internazionalizzazione). - 1.  L'ambito  di  operativita'
          del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
          all'art. 1, comma 932, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, e' esteso a tutti gli Stati e territori  esteri  anche
          appartenenti all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
          europeo. 
              2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma  1
          possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di
          partecipazione al capitale di societa' estere, anche  nella
          sottoscrizione di  strumenti  finanziari  o  partecipativi,
          compreso il finanziamento di soci. Gli interventi del fondo
          di cui al  comma  1  possono  riguardare  anche  iniziative
          promosse dalle start-up innovative di cui all'art.  25  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
              3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
          cooperazione internazionale sono definite le modalita' e le
          condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma
          1. 
              4. All'art. 5, comma 2,  lettera  c),  della  legge  21
          marzo 2001, n. 84, le parole: "fino al 40 per  cento"  sono
          sostituite dalle seguenti: "fino al  49  per  cento"  e  le
          parole: "Ciascun intervento di cui  alla  presente  lettera
          non  puo'  essere  superiore  ad  1  miliardo  di  lire  e,
          comunque,  le   partecipazioni"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "Le partecipazioni". 
              5.  Al  fine   di   contrastare   il   fenomeno   della
          delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi  di
          cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo  2005,
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80, e comunque nel caso in  cui  le  operazioni  a
          valere sul fondo rotativo di cui  all'art.  1,  comma  932,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano  causa  diretta
          di una riduzione dei livelli occupazionali  nel  territorio
          nazionale,  le  imprese  decadono  dai  benefici  e   dalle
          agevolazioni concessi, con obbligo di  rimborso  anticipato
          dell'investimento.» 
              - Si riporta il testo del comma 932 dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge finanziaria 2007): 
              «Art. 1 - 1. - 931. Omissis. 
              932. Tutti i fondi rotativi gestiti  dalla  SIMEST  Spa
          destinati ad operazioni di venture  capital  in  Paesi  non
          aderenti  all'Unione  europea  nonche'  il  fondo  di   cui
          all'art. 5 comma 2, lettera c), della legge 21 marzo  2001,
          n. 84, sono unificati in un unico fondo. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-ter  del
          citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.    22-ter    (Ulteriore    finanziamento    delle
          integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
          necessario per  il  prolungarsi  degli  effetti  sul  piano
          occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
          possibilita' di  una  piu'  ampia  forma  di  tutela  delle
          posizioni  lavorative  rispetto  a  quella  assicurata  dai
          rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da  19  a
          22 e' istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  apposito
          capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020  pari  a
          2.573,2  milioni  di  euro.  Le   predette   risorse,   che
          costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
          essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli  articoli
          26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          per il rifinanziamento delle specifiche misure  di  cui  al
          primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di  finanza
          pubblica, prevedendo eventualmente anche  l'estensione  del
          periodo massimo di durata dei trattamenti  di  integrazione
          salariale di cui all'art. 22,  comma  1,  secondo  periodo,
          nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per  i
          periodi decorrenti dal 1°  settembre  al  31  ottobre  2020
          limitatamente ai datori di lavoro che  abbiano  interamente
          fruito il periodo massimo  di  quattordici  settimane  come
          disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
          di cui all'art. 22, dal presente comma. 
              Omissis.»