Art. 93 
 
                  Disposizioni in materia di porti 
 
  1. All'articolo 199, del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  0a) al comma 1, lettera b),  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro
previsto dal primo periodo ed  a  valere  sulle  risorse  di  cui  al
medesimo periodo,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  o  l'Autorita'
portuale puo' altresi' riconoscere in favore di  imprese  autorizzate
ai sensi dell'articolo  16  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,
titolari di contratti  d'appalto  di  attivita'  comprese  nel  ciclo
operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo  periodo,  della
medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni
turno lavorativo prestato in meno  rispetto  al  corrispondente  mese
dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema  portuale  italiano  conseguenti  all'emergenza  da
COVID-19»; 
  0b) al comma 6 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
risorse di cui al primo periodo possono  essere  altresi'  utilizzate
per  compensare   gli   ormeggiatori   della   mancata   riscossione,
ascrivibile   all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra
il 1° febbraio 2020 e il 15  ottobre  2020,  nonche'  per  le  minori
entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi
dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del  codice  della
navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di  ormeggio
effettuati  tra  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime  procedono
alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per
l'esecuzione del codice della  navigazione  (navigazione  marittima),
delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore  della  presente
disposizione, mediante apposita  ordinanza  adottata  entro  quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto recante  l'assegnazione  delle
risorse di cui al comma 7, lettera b), e  nei  limiti  degli  importi
indicati nel medesimo decreto»; 
    a) al comma 7, alinea, le parole  «30  milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «50 milioni»; 
    b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole  «,  qualora  prive  di
risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire  le  seguenti:  «,
nonche' a finanziare  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di  Autorita'  di  sistema
portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del  medesimo  comma
1»; 
  2. All'articolo 46 del codice della navigazione, il primo comma  e'
sostituito dal  seguente:  «Fermi  i  divieti  ed  i  limiti  di  cui
all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  quando
il  concessionario  intende  sostituire  altri  nel  godimento  della
concessione    deve    chiedere    l'autorizzazione    dell'autorita'
concedente.». 
  3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, le parole da «nella quale confluiscono» fino alla fine del  comma
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nella   quale   confluiscono   i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi  compresi  i
lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai  sensi
dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994». 
  4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per  le
mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro  per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «In
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27  dicembre  2019,  n.
160,  per  gli  atti  di  aggiornamento  di  cui  al  presente  comma
presentati  entro  il  31  dicembre  2020,   le   rendite   catastali
rideterminate  in  seguito  alla  revisione  del  classamento   degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578  hanno  effetto
dal 1° gennaio 2020»; 
  b) al comma 582, il secondo periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Entro il 30 giugno  2021,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, si procede al ristoro delle  minori  entrate  da  erogare  ai
comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche
di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel
limite del contributo annuo previsto  nell'importo  massimo  di  9,35
milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il  30  aprile
2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze e relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e  a  quelle  gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il  31  ottobre  2022,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati  comunicati,  entro  il  15  settembre
2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio  2019,  e  le  rendite
definitive,  determinate  sulla  base  degli  atti  di  aggiornamento
presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma  579,  nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 1, 6 e 7 dell'art.  199
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
          di trasporti marittimi). - 1. In  considerazione  del  calo
          dei traffici nei porti  italiani  derivanti  dall'emergenza
          COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e  l'Autorita'
          portuale di Gioia Tauro,  compatibilmente  con  le  proprie
          disponibilita'  di  bilancio  e   fermo   quanto   previsto
          dall'art. 9-ter del decreto - legge 28 settembre  2018,  n.
          109, convertito con modificazioni dalla legge  16  novembre
          2018, n. 130: 
                a) possono disporre, la  riduzione  dell'importo  dei
          canoni concessori di  cui  all'art.  36  del  codice  della
          navigazione, agli articoli 16,  17  e  18  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi  alle  concessioni
          per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
          a passeggeri, dovuti in  relazione  all'anno  2020  ed  ivi
          compresi  quelli  previsti  dall'art.  92,  comma  2,   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile   2020,   n.   27,
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e nel rispetto degli equilibri  di  bilancio,  allo
          scopo   anche   utilizzando   il    proprio    avanzo    di
          amministrazione; la riduzione di cui alla presente  lettera
          puo' essere riconosciuta, per i  canoni  dovuti  fino  alla
          data del 31 luglio 2020, in favore  dei  concessionari  che
          dimostrino di aver subito nel periodo compreso  tra  il  1°
          febbraio 2020 e il 30  giugno  2020,  una  diminuzione  del
          fatturato pari o superiore al 20 per  cento  del  fatturato
          registrato nel medesimo periodo dell'anno  2019  e,  per  i
          canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31  dicembre  2020,  in
          favore dei  concessionari  che  dimostino  di  aver  subito
          subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il  30
          novembre  2020,  una  diminuzione  del  fatturato  pari   o
          superiore al 20 per  cento  del  fatturato  registrato  nel
          medesimo periodo dell'anno 2019; 
                b)  sono  autorizzate  a  corrispondere,  nell'ambito
          delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  e  nel
          rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
          di lavoro portuale  di  cui  all'art.  17  della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
          milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90  per  ogni
          lavoratore in  relazione  a  ciascuna  giornata  di  lavoro
          prestata in meno rispetto al corrispondente mese  dell'anno
          2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
          scali   del   sistema   portuale    italiano    conseguenti
          all'emergenza COVID -19. Tale contributo e'  erogato  dalla
          stessa  Autorita'  di  sistema  portuale  o  dall'Autorita'
          portuale. Fino a concorrenza  del  limite  di  spesa  di  4
          milioni di euro previsto dal  primo  periodo  ed  a  valere
          sulle risorse di cui al medesimo  periodo,  l'Autorita'  di
          sistema  portuale  o  l'Autorita'  portuale  puo'  altresi'
          riconoscere in  favore  di  imprese  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  titolari
          di contratti d'appalto  di  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7,  ultimo  periodo,
          della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari  a
          euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto
          al corrispondente mese dell'anno 2019,  riconducibile  alle
          mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del   sistema
          portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. 
              2. - 5. Omissis 
              6. Al fine di mitigare gli effetti economici  derivanti
          dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuita'  del
          servizio di ormeggio nei porti  italiani,  e'  riconosciuto
          alle societa' di cui all'art. 14, comma 1- quinquies, della
          legge 28 gennaio 1994, n. 84,  nel  limite  complessivo  di
          euro 24 milioni per  l'anno  2020,  un  indennizzo  per  le
          ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette societa'  dal
          1°  febbraio  2020  al  31  dicembre   2020   rispetto   ai
          corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse  di  cui  al
          primo  periodo  possono  essere  altresi'  utilizzate   per
          compensare  gli  ormeggiatori  della  mancata  riscossione,
          ascrivibile all'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  dei
          corrispettivi relativi ai servizi  effettuati  nel  periodo
          compreso tra il 1° febbraio 2020  e  il  15  ottobre  2020,
          nonche' per le minori  entrate  derivanti  dalla  riduzione
          delle tariffe  applicabili,  ai  sensi  dell'art.  212  del
          regolamento per l'esecuzione del codice  della  navigazione
          (navigazione marittima), di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 15 febbraio 1952 n.  328,  ai  servizi  di
          ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore  della
          presente disposizione e il 31 dicembre 2020.  Le  autorita'
          marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'art.  212
          del citato regolamento per l'esecuzione  del  codice  della
          navigazione (navigazione marittima), delle tariffe  vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
          mediante apposita ordinanza adottata entro quindici  giorni
          dalla  pubblicazione  del  decreto  recante  l'assegnazione
          delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e  nei  limiti
          degli importi indicati nel medesimo decreto. 
              7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito
          presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
          fondo, con una dotazione complessiva di  euro  50  milioni;
          per l'anno 2020, destinato: 
                a) nella misura di  complessivi  euro  26  milioni  a
          finanziare il  riconoscimento  dei  benefici  previsti  dal
          comma 1 da parte delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o
          dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro,  qualora  prive  di
          risorse  proprie  utilizzabili  a  tali  fini,  nonche'   a
          finanziare  il  riconoscimento  da  parte  delle  Autorita'
          marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita'  di
          sistema portuale, dei benefici previsti  dalla  lettera  b)
          del medesimo comma 1; 
                b)  nella  misura  di  complessivi  euro  24  milioni
          all'erogazione,  per  il  tramite   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di  cui  al
          comma 6. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'art.  46  del  codice  della
          navigazione, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 46 (Subingresso nella  concessione).  -  Fermi  i
          divieti ed i limiti di cui  all'art.  18,  comma  7,  della
          legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  quando  il  concessionario
          intende sostituire altri nel  godimento  della  concessione
          deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente. 
              In  caso  di   vendita   o   di   esecuzione   forzata,
          l'acquirente o l'aggiudicatario  di  opere  o  di  impianti
          costruiti dal concessionario su  beni  demaniali  non  puo'
          subentrare   nella   concessione   senza   l'autorizzazione
          dell'autorita' concedente. 
              In  caso  di  morte  del   concessionario   gli   eredi
          subentrano  nel  godimento  della  concessione,  ma  devono
          chiederne  la  conferma  entro  sei  mesi,  sotto  pena  di
          decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita'  tecnica
          od economica degli  eredi,  l'amministrazione  non  ritiene
          opportuno confermare la concessione, si applicano le  norme
          relative alla revoca.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  4  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,  n.   18,
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree  del  Mezzogiorno),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro  in
          porto   e    per    la    riqualificazione    professionale
          (transhipment)). - 1. Al fine di  sostenere  l'occupazione,
          di accompagnare i  processi  di  riconversione  industriale
          delle  infrastrutture   portuali   e   di   evitare   grave
          pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
          porti nei quali almeno l'80 per cento della  movimentazione
          di merci  containerizzate  avviene  o  sia  avvenuta  negli
          ultimi cinque anni in modalita' transhipment  e  persistano
          da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
          delle  attivita'  terminalistiche,  in  via  eccezionale  e
          temporanea,  per  un  periodo  massimo  non   superiore   a
          quarantotto mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017  e'
          istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
          il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
          delibera del Comitato di gestione o del  Comitato  portuale
          laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
          per la somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
          riqualificazione professionale, nella quale confluiscono  i
          lavoratori in esubero delle imprese che  operano  ai  sensi
          dell'art. 16 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  ivi
          compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari  di
          concessione ai sensi dell'art. 18 della citata  n.  84  del
          1994. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dei commi 579 e 582  dell'art.  1
          della  citata  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1 - 1. - 578. Omissis. 
              579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al
          comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal  1°
          gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento,  ai
          sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
          finanze 19 aprile  1994,  n.  701,  per  la  revisione  del
          classamento  degli  immobili  gia'  censiti  in   categorie
          catastali diverse dalla E/1, nel rispetto  dei  criteri  di
          cui al medesimo comma 578. Per  gli  immobili  destinati  a
          deposito,  diversi  da  quelli  doganali,   l'intestatario,
          ovvero il concessionario, allega all'atto di  aggiornamento
          apposita dichiarazione, resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28   dicembre   2000,   n.   445,   in   ordine
          all'utilizzazione  dei  depositi  per  le  operazioni  e  i
          servizi  portuali  di  cui  al  comma  578,  in   base   ad
          autorizzazione  della  competente  Autorita'   di   sistema
          portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare  in  catasto,
          ai sensi dell'art. 20 del  regio  decreto-legge  13  aprile
          1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
          agosto 1939,  n.  1249,  le  variazioni  che  incidono  sul
          classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche
          in  relazione  alla  perdita  del  requisito   di   stretta
          funzionalita' degli stessi alle  operazioni  e  ai  servizi
          portuali di cui al comma 578. In deroga all'art.  1,  comma
          745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti  di
          aggiornamento di cui al presente comma presentati entro  il
          31 dicembre 2020, le  rendite  catastali  rideterminate  in
          seguito alla revisione del classamento degli  immobili  nel
          rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto  dal
          1° gennaio 2020. 
              580. - 581. Omissis. 
              582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo  a
          titolo di  compensazione  del  minor  gettito  nell'importo
          massimo di 9,35 milioni di euro e'  ripartito  con  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata
          sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  da
          emanare, entro il 30  giugno  2020,  sulla  base  dei  dati
          comunicati, entro il  31  marzo  2020,  dall'Agenzia  delle
          entrate  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e
          relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite
          proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579,  ovvero
          d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia'  iscritte
          in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il  30  giugno  2021,
          con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
          la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si  procede
          al ristoro  delle  minori  entrate  da  erogare  ai  comuni
          interessati per gli anni 2020 e  successivi,  tenuto  conto
          anche di quanto gia' attribuito con il decreto  di  cui  al
          primo periodo, nel limite  del  contributo  annuo  previsto
          nell'importo massimo di 9,35 milioni di  euro,  sulla  base
          dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021,  dall'Agenzia
          delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze  e
          relativi, per ciascuna  unita'  immobiliare,  alle  rendite
          proposte nel corso del 2020 ai sensi  del  comma  579  e  a
          quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.  Entro
          il 31 ottobre 2022, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno  e  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, si procede,  nel  limite  del  contributo
          annuo previsto nell'importo  massimo  di  9,35  milioni  di
          euro, alla  rettifica  in  aumento  o  in  diminuzione  dei
          contributi erogati  ai  sensi  dei  periodi  precedenti,  a
          seguito della  verifica  effettuata  sulla  base  dei  dati
          comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia  delle
          entrate  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,
          concernenti le rendite definitive, determinate  sulla  base
          degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno
          2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi  del
          comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto  dal  1°
          gennaio 2019, e le rendite  definitive,  determinate  sulla
          base degli  atti  di  aggiornamento  presentati  nel  corso
          dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle  gia'
          iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. 
              Omissis.»