Art. 95 
 
      Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna 
        e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia 
 
  1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di  Venezia,  di  seguito
«Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e'  ente  pubblico  non
economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia  amministrativa,
organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.  L'Autorita'
opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche  ad  essa  affidate  in
base ai principi  di  legalita',  imparzialita'  e  trasparenza,  con
criteri di efficienza, economicita' ed  efficacia  nel  perseguimento
della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di  indirizzo
e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo
le disposizioni di cui al presente articolo. Il  quinto  e  il  sesto
periodo del comma 3 dell'articolo  18  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, sono abrogati. 
  2. All'Autorita' sono attribuite tutte  le  funzioni  e  competenze
relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi  incluse  quelle
di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171  e  29
novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite  al  Magistrato
alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia  Giulia
ai  sensi  dell'articolo  18,   comma   3,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le funzioni  dell'Autorita'  sono
esercitate compatibilmente con i principi e  i  criteri  relativi  al
buono stato ecologico delle acque di cui  al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al
decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e  alle  tutele  di  cui
alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio  1992,
cosiddette  direttive   «Uccelli»   e   «Habitat».   In   particolare
l'Autorita': 
    a) approva, nel rispetto del piano generale degli  interventi  di
cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto
dei programmi triennali di intervento  di  cui  all'articolo  69  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dei  piani  di  gestione
delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n.
152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.  49,  del
progetto generale per il recupero morfologico della  Laguna,  nonche'
dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS),  il
programma triennale  per  la  tutela  della  laguna  di  Venezia,  il
programma unico integrato e il programma di gestione  e  manutenzione
dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale  Elettromeccanico,  di
seguito MOSE; 
  a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute  nei  piani  di
gestione  delle  acque  e  nei  piani  di  gestione  del  rischio  di
alluvioni-stralci del piano di bacino  -  redatti  dall'Autorita'  di
bacino  distrettuale  delle  Alpi  Orientali  e  relativi  all'unita'
idrografica  della  Laguna  di  Venezia,  bacino  scolante   e   mare
antistante; 
    b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli  interventi
di salvaguardia in ambito lagunare  in  amministrazione  diretta,  su
base convenzionale, tramite societa' da essa controllate  o  mediante
affidamenti all'esito di  procedure  di  gara  espletate  secondo  le
modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli
interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare  e  svolge  attivita'
tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa  alla  manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili  destinati  alle  attivita'  di
competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico,
architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito
lagunare; 
    d) svolge  attivita'  di  gestione  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE; a tal fine, per  lo  svolgimento  di  servizi
professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non
reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,  una
societa'  da  essa  interamente  partecipata,  i  cui  rapporti   con
l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con  le
risorse disponibili  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  di
manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un  piano  che
comprovi la  sussistenza  di  concrete  prospettive  di  mantenimento
dell'equilibrio economico e finanziario della gestione; 
    e)  svolge  attivita'  tecnica  di  vigilanza   e   supporto   ad
amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di
opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di  finanziamento  non
di diretta competenza; 
    f) assicura la gestione e tutela del demanio  marittimo  lagunare
nelle aree di competenza e lo  svolgimento  delle  relative  funzioni
amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali; 
    g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante  emissione
di ordinanze, e di coordinamento amministrativo  delle  attivita'  di
repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle
leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984,
n. 798; 
    h)  assicura  il  supporto  di  segreteria  al  Comitato  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798; 
    i)  provvede  alla  riscossione  delle  sanzioni   amministrative
derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare; 
    l) provvede al rilascio delle concessioni e  autorizzazioni  allo
scarico delle acque reflue  e  alla  verifica  della  qualita'  degli
scarichi  in  relazione  ai  limiti  legali,  nonche'  alla  gestione
dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei  canoni
dovuti per gli scarichi reflui in laguna; 
    m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei  canali  di
competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse; 
    n)  assicura  la  gestione  e   il   funzionamento   del   Centro
sperimentale per modelli idraulici; 
    o) assicura attivita'  di  supporto  alle  altre  amministrazioni
responsabili  della  salvaguardia  di  Venezia  e  della  laguna,  di
coordinamento  e  controllo  tecnico-amministrativo  delle  attivita'
affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali  la  difesa
dalle   acque   alte,   la   protezione   dalle   mareggiate   e   la
riqualificazione ambientale, il Servizio informativo; 
    p) esercita le funzioni di regolazione  della  navigazione  della
laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere  necessarie
al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei  canali
marittimi  e  delle  zone  portuali  di   competenza   dell'Autorita'
marittima e dell'Autorita' di sistema portuale,  nonche'  dei  rii  e
canali interni al centro storico di Venezia  e  della  Giudecca,  del
Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia; 
    q) rilascia le autorizzazioni e concessioni  per  dissodamenti  e
piantagioni entro il perimetro  lagunare,  nonche'  per  il  prelievo
dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso; 
    r) rilascia le concessioni o autorizzazioni  per  lo  scarico  di
rifiuti  e  provvede  alla  gestione  dei  relativi  canoni;   svolge
attivita' di monitoraggio e  controllo  meteorologico  e  ambientale,
anche ai fini del controllo  della  qualita'  delle  acque  lagunari,
nonche' le relative attivita' di  laboratorio  di  analisi  chimiche,
avvalendosi anche del Sistema nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132; 
    s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti  di
depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della
laguna, sia per  quelli  defluenti  in  mare  aperto  tramite  canali
artificiali in prossimita' della laguna; 
    t)  verifica  la  conformita'  al  progetto  degli  impianti   di
depurazione realizzati. 
  3.  L'Autorita'  promuove  lo  studio  e  la  ricerca  volti   alla
salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di
ricerca applicata, di informazione  e  didattica,  anche  tramite  il
Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui   cambiamenti
climatici di cui all'articolo 1, commi 119  e  120,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita'
si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti  di
ricerca pubblici e privati. 
  4. Sono organi dell'Autorita': 
    a) il Presidente; 
    b) il Comitato di gestione; 
    c) il Comitato consultivo; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e'  il
responsabile del suo  funzionamento  e  ne  dirige  l'organizzazione,
emanando  tutti  i  provvedimenti  che  non  siano  attribuiti  dalla
presente  disposizione  o  dallo  statuto  agli  altri   organi.   Il
Presidente e' scelto tra  persone  che  abbiano  ricoperto  incarichi
istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta  e
riconosciuta competenza ed esperienza nei  settori  nei  quali  opera
l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentiti la Regione Veneto e il  Comune  di
Venezia, previo parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari.
L'incarico di Presidente  ha  la  durata  massima  di  tre  anni,  e'
rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri  rapporti  di
lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita'
professionale privata. I dipendenti di pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo  o
altra  posizione  equiparata  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  per  l'intera  durata   dell'incarico.   All'atto   del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile,  per  la  durata  del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza equivalente dal  punto  di  vista
finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso  stabilito  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  secondo  i
criteri e parametri previsti per gli enti  ed  organismi  pubblici  e
posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel  limite  di
cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  6.  Il  Comitato   di   gestione   e'   composto   dal   Presidente
dell'Autorita', che lo presiede, e da  sette  dipendenti  di  livello
dirigenziale  scelti   tra   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il
turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia
e del Comune di Venezia, e nominati,  per  la  durata  di  tre  anni,
secondo le  modalita'  previste  dallo  statuto.  In  sede  di  prima
applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono  individuati
dalle Amministrazioni di appartenenza e  nominati  con  provvedimento
del Presidente dell'Autorita', adottato  entro  trenta  giorni  dalla
data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo  periodo.  Il
Comitato  di  gestione  delibera,  su  proposta  del  Presidente,  lo
statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani  aziendali
e le  spese  che  impegnino  il  bilancio  dell'Autorita',  anche  se
ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al  limite  fissato
dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale  il  voto
del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato
di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti
responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti
del Comitato di gestione non spetta alcun  emolumento,  compenso  ne'
rimborso spese  a  qualsiasi  titolo  dovuto.  Le  deliberazioni  del
Comitato di gestione relative allo statuto,  ai  regolamenti  e  agli
atti  di   carattere   generale   che   regolano   il   funzionamento
dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti  per   l'approvazione   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata  per
ragioni di legittimita' o di merito. Le  deliberazioni  si  intendono
approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle  stesse
non venga emanato alcun  provvedimento  ovvero  non  vengano  chiesti
chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima  ipotesi  il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a  che  non  pervengono
gli elementi richiesti. 
  7. Per l'espletamento dei propri  compiti  l'Autorita'  si  avvale,
nelle forme e  nei  modi  previsti  dallo  statuto,  di  un  Comitato
consultivo composto da sette componenti, nominati  con  provvedimento
del Presidente  dell'Autorita',  su  proposta,  rispettivamente,  del
Sindaco  di  Venezia,  del  Sindaco  di  Chioggia,   del   Presidente
dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico  Settentrionale,
del Comandante generale del Corpo delle  Capitanerie  di  Porto,  del
Presidente dell'Istituto Superiore per la  Protezione  e  la  Ricerca
Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del  Veneto  e  del
Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle  Alpi
Orientali,  scelti  tra  soggetti,  anche  estranei   alla   pubblica
amministrazione, dotati  di  specifiche  e  comprovate  competenze  e
esperienza in materia idraulica e  di  morfodinamica  lagunare  e  di
gestione e conservazione dell'ambiente. Ai  componenti  del  Comitato
consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a
qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente,
da due membri effettivi e due supplenti,  nominati  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed
uno supplente sono designati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. I revisori durano  in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati una  sola  volta.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti
esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del  decreto  legislativo
30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti  del  Collegio  dei
revisori dei conti sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri  previsti
per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio
dell'Autorita'. 
  9.  Lo  statuto  dell'Autorita',  adottato,  in   sede   di   prima
applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze.  Lo  statuto  disciplina  le
competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i  principi
generali   in   ordine   all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di  controllo
interno  e  prevedendo  forme  adeguate  di  consultazione   con   le
organizzazioni      sindacali      maggiormente      rappresentative.
L'articolazione degli uffici e' stabilita  con  disposizioni  interne
adottate secondo le modalita' previste dallo statuto.  La  Corte  dei
conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita'
con le modalita'  stabilite  dalla  legge  21  marzo  1958,  n.  259.
L'Autorita'  puo'  avvalersi  del  patrocinio  dell'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611. 
  10. In ragione dell'esercizio delle funzioni  di  cui  al  presente
articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di  personale  di
100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale  generale,  sei
unita' di livello dirigenziale non generale e  novantadue  unita'  di
livello   non   dirigenziale.   L'Autorita'   adotta,   con    propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del  personale
dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35,  comma  3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  In  particolare,  il
regolamento di amministrazione: 
    a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
    b) fissa le dotazioni  organiche  complessive  del  personale  di
ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'. 
  11.   I   dipendenti   in   servizio   presso   il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  svolgono  compiti
relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1,  lettera  d),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  sono  trasferiti  nel
ruolo  organico  dell'Autorita'  con  decreto  del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e per la pubblica  amministrazione  con
contestuale riduzione della dotazione  organica  dell'amministrazione
di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il
personale  non  dirigenziale  trasferito  mantiene   il   trattamento
economico fondamentale  e  accessorio,  limitatamente  alle  voci  di
natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso
l'amministrazione  di  provenienza  al  momento   dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. 
  12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze,  nell'ambito
della dotazione organica,  di  dipendenti  dello  Stato  o  di  altre
amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati  in  posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle  forme  previste
dai  rispettivi  ordinamenti,  ovvero   in   aspettativa   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,  ad  esclusione
del  personale  docente,  educativo,   amministrativo,   tecnico   ed
ausiliario delle istituzioni scolastiche. 
  13. Nel limite della dotazione organica di cui al  comma  10  e  al
termine  delle  procedure  di  cui  al  comma  11,   l'Autorita'   e'
autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato  di  due  unita'  di
personale dirigenziale di livello non  generale  per  l'anno  2020  e
delle rimanenti unita'  di  personale  a  copertura  delle  posizioni
vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da  inquadrare  nelle
aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui  al
comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del  personale
di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli
articoli  247  e  249  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
valorizzando, in particolare, l'esperienza  maturata  in  materia  di
progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in
materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree. 
  14. Al personale dell'Autorita' si applicano  le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro del personale dell'area e del  comparto  funzioni
centrali secondo le tabelle retributive  sezione  enti  pubblici  non
economici. 
  15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data
e' determinata con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato su proposta del Presidente  dell'Autorita'  entro
sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di  cui  al
comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi
del presente articolo,  ove  gia'  esistenti,  continuano  ad  essere
svolte dalle amministrazioni e dagli  enti  pubblici  competenti  nei
diversi settori interessati. 
  16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio,  costituito  da
un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali  alla
sua attivita'. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati i beni che  costituiscono  il  patrimonio  iniziale.
Agli oneri derivanti dai  commi  da  1  a  15,  ivi  compresi  quelli
relativi alla costituzione ed al primo avviamento della  societa'  di
cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per
l'anno 2020 e in euro  5  milioni  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  17. Per le attivita' di gestione  e  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di  euro
per ciascuno degli anni dal  2021  al  2034.  Al  relativo  onere  si
provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  18. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  proprio
decreto, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore
del Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l..  Con  il  decreto  di  nomina  viene  determinato  il
compenso  spettante  al  Commissario  liquidatore  sulla  base  delle
tabelle allegate  al  decreto  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi  al  pagamento
di tale compenso sono  a  carico  delle  societa'  di  cui  al  primo
periodo. 
  19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza  di
tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia  Nuova  e
della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il  predetto
Commissario  liquidatore  assume  i  relativi  poteri,  funzioni   ed
obblighi. Gli organi anche straordinari  delle  societa'  di  cui  al
primo periodo, entro sessanta giorni  dalla  nomina  del  Commissario
liquidatore, trasmettono al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  nonche'  al  Commissario   liquidatore,   una   relazione
illustrativa recante  la  descrizione  dell'attivita'  svolta  ed  il
relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro  carico
previsti dalla vigente normativa. 
  20. Il Commissario liquidatore ha il compito: 
    a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e  la  Costruzioni  Mose
Arsenale -  ComarS.c.ar.l.  al  fine  di  ultimare  le  attivita'  di
competenza relative al MOSE  ed  alla  tutela  e  salvaguardia  della
Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di
procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita'; 
    b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose
Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo  alla  relativa  liquidazione,
successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima.  Nello
svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore  provvede,
altresi', alla verifica ed all'accertamento  delle  attivita'  svolte
dal Consorzio Venezia Nuova  e  della  Costruzioni  Mose  Arsenale  -
ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione  dei  necessari  atti  anche  di
natura negoziale. 
  21. Il Commissario liquidatore assume tutti  i  poteri  ordinari  e
straordinari per la gestione del  Consorzio  Venezia  Nuova  e  della
Costruzioni  Mose  Arsenale  -   ComarS.c.ar.l.,   attenendosi   agli
indirizzi strategici e operativi del Commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
anche ai fini della celere esecuzione  dei  lavori  relativi  per  il
completamento dell'opera. Le attivita'  del  Commissario  liquidatore
sono  concluse  entro   il   termine   massimo   di   diciotto   mesi
dall'assunzione della gestione del MOSE da  parte  dell'Autorita'.  A
tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire,  a  valere
sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della  Costruzioni
Mose  Arsenale  -  ComarS.c.a.r.l.,  un  deposito  a  garanzia  delle
eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della  liquidazione
mediante versamento  sul  conto  corrente  intestato  al  Commissario
liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito
scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal  deposito,  le  somme
non riscosse dagli aventi diritto, con  i  relativi  interessi,  sono
versate a cura del depositario all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnate, con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito
dal seguente: 
    «Art. 4 - 1.  E'  istituito  un  Comitato  istituzionale  per  la
salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal  Presidente
del Consiglio dei ministri,  che  lo  presiede,  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali  e  per  il
turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal
Presidente della giunta  regionale  del  Veneto,  dal  Sindaco  della
Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia,
dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino  Treporti  o  loro
delegati, nonche' da  due  rappresentanti  dei  comuni  di  Codevigo,
Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo  e  Musile  di  Piave,
designati dai sindaci con voto limitato. 
    2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la
Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di  segreteria
del Comitato stesso. 
    3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e  il
controllo per l'attuazione degli interventi previsti  dalla  presente
legge. Esso approva  il  piano  degli  interventi  nell'ambito  della
Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate
per la loro attuazione. 
    4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre  di
ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi. 
    5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento,
volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano
altresi' stabilite  modalita'  e  frequenza  con  le  quali  esso  si
riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.». 
  23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle  finanze,  entro  quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,  procede
alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte  nel  bilancio
dello Stato e non piu' dovute, con esclusione  delle  somme  perenti,
per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni  finanziarie
per la realizzazione del sistema MOSE.  All'esito  della  verifica  e
comunque non oltre il  31  marzo  2021,  con  delibera  del  Comitato
Interministeriale per la programmazione economica,  su  proposta  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  si  provvede  alla
definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle  risorse
di  cui  al  primo  periodo.  Con  la  predetta  delibera  le   somme
disponibili a seguito della ricognizione,  anche  iscritte  in  conto
residui, sono assegnate per il completamento e la messa in  esercizio
del  modulo  sperimentale  elettromeccanico  per  la  tutela   e   la
salvaguardia della Laguna di Venezia,  noto  come  sistema  MOSE.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza  nonche'
salvaguardare l'unicita' e le eccellenze  del  patrimonio  culturale,
paesaggistico  e  ambientale  italiano,  ferme  restando   tutte   le
competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della  legge  20
febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio  mondiale»
e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato: 
    a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso,
ivi compresi le autorizzazioni  paesaggistiche,  i  provvedimenti  di
valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni
attivita' avente ad oggetto la costruzione  e  l'esercizio  di  nuovi
impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO; 
    b) l'avvio  dell'esercizio  degli  impianti  di  stoccaggio  GPL,
collocati  nei   suddetti   siti   riconosciuti   dall'UNESCO,   gia'
autorizzati  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione e non ancora in esercizio. 
  25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori  atti  di
assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della  presente
disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a)  e  b)
del comma 24, nonche' stabiliti i  criteri  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento dell'eventuale indennizzo  di  cui  al  comma  26  nei
limiti delle risorse ivi previste. 
  26. E' istituto nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1  milione  per
l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13  milioni
per l'anno 2022, finalizzato  all'erogazione,  ove  ne  ricorrano  le
condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un  indennizzo  in
favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di
assenso, dichiarati inefficaci ai sensi  del  comma  25.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma pari a 1  milione  di  euro  per  l'anno
2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di  euro  13  milioni  per
l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114. 
  27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,  n.
435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e  della
vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore
endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico  o  combinazione
degli stessi.»; 
    b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»; 
      2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Nelle navi e motonavi  che  effettuano  il  trasporto
pubblico locale lagunare di  linea  e  non  di  linea  esclusivamente
all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale
impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente  in
pressione e' effettuato con sistemazioni conformi  alle  disposizioni
da emanarsi con decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.». 
  27-bis.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per
il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione,  in  aree  di
mare ubicate all'interno del  contermine  lagunare  di  Venezia,  dei
sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine  lagunare
stesso. Il decreto di cui al precedente periodo  disciplina  anche  i
termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative
attivita' di controllo e monitoraggio. 
  27-ter. Le modifiche e integrazioni al  decreto  di  cui  al  comma
27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri,  valori-soglia
e  limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gli  ambiti   di
rilascio, sono  disposte  con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare  adottati  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa  intesa
con la regione Veneto. 
  27-quater. Ai fini del rilascio  delle  autorizzazioni  di  cui  al
comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione  di  incidenza
di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357.  Resta  fermo
quanto  previsto  dall'articolo  109,  comma   5-bis,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  27-quinquies. Sulle domande  di  autorizzazione  di  cui  al  comma
27-bis e' acquisito il parere di una  Commissione  tecnico-consultiva
istituita  presso  il  Provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni. 
  27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e'  composta
da  cinque  membri  nominati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno  designato  dall'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni  di
presidente,  uno  dal  provveditore  interregionale  per   le   opere
pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia,
uno dall'Istituto superiore di sanita',  uno  dall'Agenzia  regionale
per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto  e  uno  dal
Consiglio nazionale delle ricerche. I  componenti  della  Commissione
sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente  ai
ruoli delle  amministrazioni  designanti.  L'incarico  di  componente
della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola
volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono  svolte,  nei
limiti delle risorse umane e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per
il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti
della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso
di spese a qualsiasi titolo dovuto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  18  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 18 - 1. - 2. Omissis 
              3. E'  soppresso  il  magistrato  delle  acque  per  le
          province venete e di  Mantova,  istituito  ai  sensi  della
          legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i  compiti  e  le
          attribuzioni gia' svolti dal magistrato  delle  acque  sono
          trasferiti al provveditorato interregionale  per  le  opere
          pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso
          il Comitato tecnico di  magistratura,  di  cui  all'art.  4
          della  citata  legge  n.  257   del   1907.   Il   comitato
          tecnico-amministrativo istituito presso  il  provveditorato
          di cui al primo periodo e' competente  a  pronunciarsi  sui
          progetti di cui  all'art.  9,  comma  7,  lettera  a),  del
          regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri 11 febbraio  2014,  n.  72,  anche  quando  il
          relativo importo ecceda i 25 milioni di euro. 
              Omissis.» 
              - La legge 5 marzo 1963, n. 366  recante  «Nuove  norme
          relative alle lagune  di  Venezia  e  di  Marano-Grado»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  2
          aprile 1963, n. 89. 
              - La legge 16 aprile 1973, n. 171  recante  «Interventi
          per  la  salvaguardia  di  Venezia»  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 8  maggio  1973,  n.
          117. 
              - La legge 29 novembre  1984,  n.  798  recante  «Nuovi
          interventi per la salvaguardia di  Venezia»  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  Repubblica  italiana  3  dicembre
          1984, n. 332. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  recante
          «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale  Repubblica  italiana  14  aprile  2006,  n.  88,
          Supplemento Ordinario n. 96. 
              - Il  decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49
          recante «Attuazione  della  direttiva  2007/60/CE  relativa
          alla valutazione e alla gestione dei rischi  di  alluvioni»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          2 aprile 2010, n. 77. 
              - La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,   del   30   novembre   2009   concernente    la
          conservazione degli uccelli selvatici e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010,
          n. 20. 
              - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del  21  maggio
          1992 relativa alla conservazione degli habitat  naturali  e
          seminaturali  della  flora  e  della  fauna  selvatiche  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita'  Europea  del
          22 luglio 1992, n. 206. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 29
          novembre 1984, n. 798: 
              «Art. 4 (Composizione del Comitato per l'indirizzo,  il
          coordinamento  ed  il   controllo   sull'attuazione   degli
          interventi). - E'  istituito  un  Comitato  costituito  dal
          Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
          Ministro dei lavori pubblici, che puo'  essere  delegato  a
          presiederlo,  dal  Ministro  per  i   beni   culturali   ed
          ambientali,  dal  Ministro  della  marina  mercantile,  dal
          Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il  coordinamento
          delle iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica,
          dal presidente  della  giunta  regionale  del  Veneto,  dai
          sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro  delegati;
          nonche' da due rappresentanti dei restanti  comuni  di  cui
          all'art. 2, ultimo comma, della legge 16  aprile  1973,  n.
          171, designati dai sindaci con voto limitato. 
              Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
          alle  acque,  che  assicura,  altresi',  con  le  strutture
          dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso. 
              Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il  coordinamento
          ed il controllo per l'attuazione degli interventi  previsti
          dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti  circa  una
          eventuale   diversa   ripartizione    dello    stanziamento
          complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
          connesse  con  l'attuazione  dei   singoli   programmi   di
          intervento. 
              Il Comitato  trasmette  al  Parlamento,  alla  data  di
          presentazione  del   disegno   di   legge   relativo   alle
          disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  dello
          Stato,  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli
          interventi.» 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  69  e  117  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 69 (Programmi di intervento). -  1.  I  piani  di
          bacino  sono  attuati  attraverso  programmi  triennali  di
          intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e
          delle   finalita'   dei   piani   medesimi   e   contengono
          l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e  della  relativa
          copertura finanziaria. 
              2. I programmi triennali debbono  destinare  una  quota
          non inferiore al  quindici  per  cento  degli  stanziamenti
          complessivamente a: 
                a) interventi di manutenzione ordinaria delle  opere,
          degli impianti e dei beni, compresi mezzi,  attrezzature  e
          materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici; 
                b) svolgimento del servizio di polizia idraulica,  di
          navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto  intervento
          idraulico; 
                c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
          svolgimento di studi, rilevazioni  o  altro  nelle  materie
          riguardanti la difesa del  suolo,  redazione  dei  progetti
          generali, degli studi  di  fattibilita',  dei  progetti  di
          opere e degli studi di valutazione dell'impatto  ambientale
          delle opere principali. 
              3. Le regioni, conseguito il  parere  favorevole  della
          Conferenza istituzionale permanente  di  cui  all'art.  63,
          comma 4, possono provvedere con  propri  stanziamenti  alla
          realizzazione di opere e di interventi previsti  dai  piani
          di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza. 
              4. Le province, i comuni, le comunita'  montane  e  gli
          altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza
          istituzionale permanente  di  cui  all'art.  63,  comma  4,
          possono   concorrere   con   propri    stanziamenti    alla
          realizzazione di opere e interventi previsti dai  piani  di
          bacino.» 
              «Art. 117 (Piani di  gestione  e  registro  delle  aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce  pertanto
          piano stralcio del Piano  di  bacino  e  viene  adottato  e
          approvato secondo le procedure stabilite  per  quest'ultimo
          dall'art.  66.  Le  Autorita'  di  bacino,  ai  fini  della
          predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire  la
          partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
          nello specifico settore. 
              2. Il Piano di  gestione  e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
              2-bis. I Piani di gestione dei  distretti  idrografici,
          adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3 -bis,  del  decreto-
          legge  30  dicembre   2008,   n.   208,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
              2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi  dell'art.
          118 e i risultati dell'attivita' di  monitoraggio  condotta
          ai  sensi  dell'art.  120  evidenzino   impatti   antropici
          significativi da fonti  diffuse,  le  Autorita'  competenti
          individuano     misure     vincolanti     di      controllo
          dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di   gestione
          prevedono misure che vietano l'introduzione  di  inquinanti
          nell'acqua  o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione
          preventiva o di registrazione in base a  norme  generali  e
          vincolanti. Dette  misure  di  controllo  sono  riesaminate
          periodicamente e aggiornate quando occorre. 
              2-quater. Al  fine  di  coniugare  la  prevenzione  del
          rischio  di  alluvioni  con  la  tutela  degli   ecosistemi
          fluviali, nell'ambito del Piano di gestione,  le  Autorita'
          di bacino, in  concorso  con  gli  altri  enti  competenti,
          predispongono il programma  di  gestione  dei  sedimenti  a
          livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
          gestionale  e  di  programmazione  di  interventi  relativo
          all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I  programmi
          di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza  agli
          obiettivi  individuati  dalle  direttive   2000/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  e
          2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2007,  e  concorrono  all'attuazione  dell'art.  7,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le  misure
          da   finanziare   per   la   mitigazione    del    dissesto
          idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
          contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
          e al recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il
          programma di  gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di
          migliorare lo stato  morfologico  ed  ecologico  dei  corsi
          d'acqua e  di  ridurre  il  rischio  di  alluvioni  tramite
          interventi    sul    trasporto     solido,     sull'assetto
          planoaltimetrico degli alvei  e  dei  corridoi  fluviali  e
          sull'assetto e sulle  modalita'  di  gestione  delle  opere
          idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
          fluviale e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche
          morfologiche del  reticolo  idrografico.  Il  programma  di
          gestione dei sedimenti e' costituito dalle  tre  componenti
          seguenti: 
                a) definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a  scala
          spaziale e temporale  adeguata,  in  relazione  allo  stato
          morfologico attuale dei  corsi  d'acqua,  alla  traiettoria
          evolutiva  degli  alvei,  alle  dinamiche  e  quantita'  di
          trasporto solido  in  atto,  all'interferenza  delle  opere
          presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
          alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
                b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo  di
          cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in  termini  di
          assetto  dei  corridoi  fluviali,  al  fine  di   un   loro
          miglioramento morfologico ed  ecologico  e  di  ridurre  il
          rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
          possibile,    ridurre     l'alterazione     dell'equilibrio
          geomorfologico e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure       inondabili,       evitando       un'ulteriore
          artificializzazione dei corridoi fluviali; 
                c)   identificazione   degli   eventuali   interventi
          necessari al raggiungimento degli obiettivi  definiti  alla
          lettera b), al  loro  monitoraggio  e  all'adeguamento  nel
          tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle  misure  piu'
          appropriate tra le diverse alternative  possibili,  incluso
          il non intervento, deve avvenire sulla base di  un'adeguata
          valutazione e di  un  confronto  degli  effetti  attesi  in
          relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di   un
          orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
          gli interventi da valutare deve essere data priorita'  alle
          misure,  anche  gestionali,   per   il   ripristino   della
          continuita'  idromorfologica  longitudinale,   laterale   e
          verticale,  in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
          solido laddove vi siano significative interruzioni a  monte
          di tratti incisi, alla riconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure inondabili e al ripristino di piu'  ampi  spazi  di
          mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione  e
          riqualificazione  morfologica;   l'eventuale   asportazione
          locale di materiale litoide o vegetale o  altri  interventi
          di artificializzazione  del  corso  d'acqua  devono  essere
          giustificati  da   adeguate   valutazioni   rispetto   alla
          traiettoria  evolutiva  del  corso  d'acqua,  agli  effetti
          attesi,  sia  positivi  che  negativi  nel  lungo  periodo,
          rispetto    ad    altre    alternative    di    intervento;
          all'asportazione  dal  corso  d'acqua   e'   da   preferire
          comunque, ovunque  sia  possibile,  la  reintroduzione  del
          materiale litoide eventualmente  rimosso  in  tratti  dello
          stesso adeguatamente  individuati  sulla  base  del  quadro
          conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi  in  termini  di
          assetto del corridoio fluviale. 
              3. L'Autorita' di bacino, sentite gli enti  di  governo
          dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
          base  delle  informazioni  trasmesse  dalle   regioni,   un
          registro delle aree protette di  cui  all'Allegato  9  alla
          parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
          competenti ai sensi della normativa vigente. 
              3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo 23 febbraio 2010, n. 49: 
              «Art. 7 (Piani di gestione del rischio di alluvioni). -
          1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito
          piani di  gestione,  riguardano  tutti  gli  aspetti  della
          gestione  del  rischio  di  alluvioni,  in  particolare  la
          prevenzione, la protezione e la preparazione,  comprese  le
          previsioni  di  alluvione  e  il  sistema  di  allertamento
          nazionale e tengono conto delle caratteristiche del  bacino
          idrografico o  del  sottobacino  interessato.  I  piani  di
          gestione  possono  anche  comprendere  la   promozione   di
          pratiche sostenibili di uso  del  suolo,  il  miglioramento
          delle   azioni   di   ritenzione   delle   acque,   nonche'
          l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
          alluvionale. 
              2. Nei piani di  gestione  di  cui  al  comma  1,  sono
          definiti  gli  obiettivi  della  gestione  del  rischio  di
          alluvioni per le zone di cui all'art. 5,  comma  1,  e  per
          quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
          riduzione delle  potenziali  conseguenze  negative  per  la
          salute  umana,  il  territorio,  i  beni,  l'ambiente,   il
          patrimonio culturale e le attivita' economiche  e  sociali,
          attraverso  l'attuazione  prioritaria  di  interventi   non
          strutturali  e   di   azioni   per   la   riduzione   della
          pericolosita'. 
              3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: 
                a)  le  autorita'  di  bacino  distrettuali  di   cui
          all'art.  63  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006
          predispongono,  secondo  le  modalita'  e   gli   obiettivi
          definiti ai commi 2 e 4, piani di  gestione,  coordinati  a
          livello di  distretto  idrografico,  per  le  zone  di  cui
          all'art. 5,  comma  1,  e  le  zone  considerate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  1.  Detti  piani  sono   predisposti
          nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino  di
          cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n.
          152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione
          gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino
          in attuazione della normativa previgente; 
                b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con
          il  Dipartimento   nazionale   della   protezione   civile,
          predispongono, ai sensi della normativa vigente  e  secondo
          quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
          per il distretto idrografico  di  riferimento  relativa  al
          sistema di allertamento, nazionale,  statale  e  regionale,
          per il rischio idraulico ai fini di protezione  civile,  di
          cui  alla  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  in  data  27  febbraio  2004,   con   particolare
          riferimento al governo delle piene. 
              4.  I  piani  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni
          comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
          norma  del  comma  2,   nonche'   gli   elementi   indicati
          all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono  conto
          di aspetti quali: 
                a)   la   portata   della   piena   e    l'estensione
          dell'inondazione; 
                b) le vie di deflusso  delle  acque  e  le  zone  con
          capacita' di espansione naturale delle piene; 
                c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte  terza,
          titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                d) la gestione del suolo e delle acque; 
                e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo  del
          territorio; 
                f) l'uso del territorio; 
                g) la conservazione della natura; 
                h) la navigazione e le infrastrutture portuali; 
                i) i costi e i benefici; 
                l) le  condizioni  morfologiche  e  meteomarine  alla
          foce. 
              5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i  piani
          di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei  piani
          urgenti di emergenza predisposti  ai  sensi  dell'art.  67,
          comma 5, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  nonche'
          della normativa previgente e tengono  conto  degli  aspetti
          relativi alle attivita' di: 
                a)   previsione,   monitoraggio,   sorveglianza    ed
          allertamento posti in essere attraverso la rete dei  centri
          funzionali; 
                b) presidio territoriale idraulico  posto  in  essere
          attraverso  adeguate  strutture  e  soggetti  regionali   e
          provinciali; 
                c) regolazione dei deflussi  posta  in  essere  anche
          attraverso i piani di laminazione; 
                d) supporto  all'attivazione  dei  piani  urgenti  di
          emergenza predisposti dagli organi di protezione civile  ai
          sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
          del 2006 e della normativa previgente. 
              6. Gli enti territorialmente interessati si  conformano
          alle disposizioni dei piani di gestione di cui al  presente
          articolo: 
                a)  rispettandone   le   prescrizioni   nel   settore
          urbanistico, ai sensi dei commi 4  e  6  dell'art.  65  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006; 
                b) predisponendo o adeguando,  nella  loro  veste  di
          organi di protezione civile, per quanto  di  competenza,  i
          piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i  piani
          urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
          comma  4,  del  decreto-legge  11  giugno  1998,  n.   180,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  1998,
          n. 267. 
              7. I piani di gestione di  cui  al  presente  art.  non
          includono misure  che,  per  la  loro  portata  e  il  loro
          impatto, possano incrementare il  rischio  di  alluvione  a
          monte o a valle di altri paesi afferenti lo  stesso  bacino
          idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
          coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
          tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8. 
              8. I piani di gestione di  cui  al  presente  articolo,
          sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. 
              9. I piani di gestione di cui al presente art. non sono
          predisposti qualora vengano adottate le misure  transitorie
          di cui all'art. 11, comma 3.» 
              - Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana
          19 aprile 2016, n. 91, Supplemento Ordinario n. 10. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
              «Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house
          ricevono affidamenti diretti di  contratti  pubblici  dalle
          amministrazioni che esercitano  su  di  esse  il  controllo
          analogo o da ciascuna delle amministrazioni che  esercitano
          su di esse il controllo analogo congiunto solo  se  non  vi
          sia partecipazione di capitali  privati,  ad  eccezione  di
          quella prescritta da norme di legge e che avvenga in  forme
          che  non  comportino  controllo  o  potere  di  veto,   ne'
          l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla  societa'
          controllata. 
              2.   Ai   fini   della    realizzazione    dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
                a) gli statuti  delle  societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile; 
                b)  gli  statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; 
                c) in ogni caso, i requisiti  del  controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile. 
              3. Gli statuti delle societa' di cui al  presente  art.
          devono prevedere che oltre l'ottanta  per  cento  del  loro
          fatturato sia effettuato nello svolgimento  dei  compiti  a
          esse affidati dall'ente  pubblico  o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
              3-bis. La produzione ulteriore rispetto  al  limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
              4. Il mancato rispetto del limite quantitativo  di  cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del
          presente decreto. 
              5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'  sanare
          l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla  data  in  cui  la
          stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei  rapporti
          con  soggetti  terzi,  sciogliendo  i   relativi   rapporti
          contrattuali, ovvero rinunci agli  affidamenti  diretti  da
          parte dell'ente o degli enti pubblici soci,  sciogliendo  i
          relativi  rapporti.  In  quest'ultimo  caso  le   attivita'
          precedentemente affidate alla societa'  controllata  devono
          essere riaffidate, dall'ente o dagli  enti  pubblici  soci,
          mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
          materia di contratti pubblici, entro i sei mesi  successivi
          allo scioglimento del  rapporto  contrattuale.  Nelle  more
          dello svolgimento delle procedure di gara i beni o  servizi
          continueranno  ad  essere  forniti  dalla  stessa  societa'
          controllata. 
              6. Nel caso di rinuncia agli  affidamenti  diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti
          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del
          controllo analogo. 
              7. Le societa' di cui  al  presente  art.  sono  tenute
          all'acquisto  di  lavori,  beni  e   servizi   secondo   la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.» 
              - La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante  "Istituzione
          del  Sistema   nazionale   a   rete   per   la   protezione
          dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore  per  la
          protezione e la ricerca  ambientale"  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  18  luglio
          2016, n. 166. 
              - Si riporta il testo dei commi 119 e 120  dell'art.  1
          della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: 
              «Art. 1 - 1. - 118. Omissis. 
              119.  Al  fine  di   assicurare   la   piena   adesione
          dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti  climatici  e  nel
          favorire lo sviluppo sostenibile  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, e'  istituito
          il  Centro  di  studio  e  di  ricerca  internazionale  sui
          cambiamenti climatici, con sede nella citta' di Venezia. 
              120. Il Centro di studio e  di  ricerca  internazionale
          sui cambiamenti climatici valorizza e mette in  connessione
          il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti  pubblici
          e privati che si occupano di  vulnerabilita'  e  resilienza
          nonche'  contribuisce   alla   definizione   di   strategie
          nazionali, mediante studi  e  ricerche  sulla  mitigazione,
          sulla  resilienza   e   sull'adattamento   ai   cambiamenti
          climatici, e piu' in generale  nell'ambito  della  gestione
          sostenibile  dei  sistemi   sociali   e   ambientali,   con
          particolare riferimento alla salvaguardia della  citta'  di
          Venezia. Il Centro di studio e  di  ricerca  internazionale
          sui cambiamenti climatici si avvale  del  contributo  delle
          universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav,  VIU  -  Venice
          International University e degli  istituti  di  ricerca  in
          materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche'  del
          Consorzio  Venezia   nuova   e   del   Consorzio   per   il
          coordinamento delle ricerche inerenti al  sistema  lagunare
          di Venezia (Corila) e della  societa'  Thetis  Spa  e  puo'
          realizzare partnership con i principali organismi di studio
          e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata  la
          spesa di 500.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020
          quale concorso dello Stato alle  spese  per  l'avvio  e  il
          funzionamento  del  Centro   di   studio   e   di   ricerca
          internazionale sui cambiamenti climatici. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito  di  applicazione).  -  1.
          Omissis. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-ter  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 23-ter (Disposizioni in  materia  di  trattamenti
          economici). - 1. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, previo parere  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  e'
          definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo  di
          chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
          o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
          o autonomo con pubbliche amministrazioni  statali,  di  cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi   incluso   il
          personale in regime di diritto pubblico di cui  all'art.  3
          del   medesimo   decreto    legislativo,    e    successive
          modificazioni,  stabilendo  come   parametro   massimo   di
          riferimento il trattamento economico del  primo  presidente
          della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione  della
          disciplina di cui al presente comma devono essere computate
          in   modo   cumulativo   le    somme    comunque    erogate
          all'interessato a carico del medesimo o di piu'  organismi,
          anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da  uno
          stesso organismo nel corso dell'anno. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma  dei  controlli
          di regolarita' amministrativa e contabile  e  potenziamento
          dell'attivita' di analisi  e  valutazione  della  spesa,  a
          norma dell'art. 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196): 
              «Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti  e
          sindacali). -  1.  I  collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali presso gli enti ed  organismi  pubblici,  di  cui
          all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
          legge, regolamentari e statutarie;  provvedono  agli  altri
          compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
          il monitoraggio della spesa pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
                a) verificare la corrispondenza  dei  dati  riportati
          nel conto consuntivo  o  bilancio  d'esercizio  con  quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
                b)  verificare  la  loro  corretta   esposizione   in
          bilancio,  l'esistenza  delle  attivita'  e  passivita'   e
          l'attendibilita'  delle   valutazioni   di   bilancio,   la
          correttezza   dei   risultati   finanziari,   economici   e
          patrimoniali della gestione e l'esattezza  e  la  chiarezza
          dei dati contabili presentati nei prospetti di  bilancio  e
          nei relativi allegati; 
                c)  effettuare  le  analisi  necessarie  e  acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
                d)   vigilare   sull'adeguatezza   della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
                e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
                f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
                g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre  controlli  e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
                h) effettuare il controllo sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.» 
              -  La   legge   21   marzo   1958,   n.   259   recante
          "Partecipazione della Corte dei conti  al  controllo  sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in via ordinaria" e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica italiana 8 aprile 1958, n. 84. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo  unico  delle
          leggi e  delle  norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e
          difesa in giudizio  dello  Stato  e  sull'avvocatura  dello
          Stato): 
              «Art. 1 (Compiti dell'Avvocatura dello Stato). - 1.  La
          rappresentanza, il patrocinio e  l'assistenza  in  giudizio
          delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate  ad
          ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato. 
              Gli avvocati dello Stato, esercitano le  loro  funzioni
          innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
          hanno bisogno di mandato, neppure nei  casi  nei  quali  le
          norme ordinarie richiedono il  mandato  speciale,  bastando
          che consti della loro qualita'.» 
              - Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  35  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 35 - 1. - 2. Omissis. 
              3.  Le  procedure  di  reclutamento   nelle   pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi: 
                a) adeguata pubblicita' della selezione  e  modalita'
          di  svolgimento  che  garantiscano   l'   imparzialita'   e
          assicurino  economicita'  e  celerita'   di   espletamento,
          ricorrendo,  ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione; 
                b) adozione di meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei a verificare il possesso dei requisiti  attitudinali
          e professionali richiesti in relazione  alla  posizione  da
          ricoprire; 
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori; 
                d) decentramento delle procedure di reclutamento; 
                e) composizione delle commissioni esclusivamente  con
          esperti di provata competenza nelle  materie  di  concorso,
          scelti tra funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed
          estranei  alle   medesime,   che   non   siano   componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non  ricoprano  cariche   politiche   e   che   non   siano
          rappresentanti sindacali o designati  dalle  confederazioni
          ed   organizzazioni   sindacali   o   dalle    associazioni
          professionali. 
                e-bis); 
                e-ter) possibilita' di richiedere,  tra  i  requisiti
          previsti per specifici profili o livelli di  inquadramento,
          il possesso del titolo di  dottore  di  ricerca,  che  deve
          prioritariamente essere valutato,  ove  pertinente,  tra  i
          titoli rilevanti ai fini del concorso. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  54  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 54 (Funzioni mantenute allo  Stato).  -  1.  Sono
          mantenute allo  Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,
          lettera a) della legge 15 marzo 1997,  n.  59  le  funzioni
          relative: 
                a)    all'osservatorio    e    monitoraggio     delle
          trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai
          compiti di cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio  ed  al
          recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; 
                b) all'indicazione dei  criteri  per  la  raccolta  e
          l'informatizzazione  di  tutto  il  materiale  cartografico
          ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione,
          al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
          lettura dei dati; 
                c)  alla  predisposizione  della  normativa   tecnica
          nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e  le
          costruzioni in zone sismiche; 
                d) alla salvaguardia di Venezia, della zona  lagunare
          e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti
          e con le modalita'  di  cui  alle  leggi  speciali  vigenti
          nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366; 
                e) alla promozione di programmi innovativi in  ambito
          urbano che implichino un intervento coordinato da parte  di
          diverse amministrazioni dello Stato. 
              2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
          comma  1  sono  esercitate  di  intesa  con  la  Conferenza
          unificata.» 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  30
          dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia  di  organizzazione
          delle universita', di personale accademico e  reclutamento,
          nonche' delega al Governo per  incentivare  la  qualita'  e
          l'efficienza del sistema universitario): 
              «Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e
          dei  ricercatori).  -  1.  I  professori  e  i  ricercatori
          universitari possono, a domanda, essere  collocati  per  un
          periodo massimo  di  cinque  anni,  anche  consecutivi,  in
          aspettativa senza assegni per lo svolgimento  di  attivita'
          presso soggetti e  organismi,  pubblici  o  privati,  anche
          operanti in sede internazionale, i quali  provvedono  anche
          al relativo trattamento economico e previdenziale. 
              2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1  e'
          disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
          docente, e ad esso si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11  luglio  1980,  n.  382.  E'
          ammessa  la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi   a
          domanda dell'interessato, ai sensi della legge  7  febbraio
          1979,  n.  29.  Quando  l'incarico  e'   espletato   presso
          organismi   operanti    in    sede    internazionale,    la
          ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  e'   a   carico
          dell'interessato,       salvo       che       l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              3.   Al    fine    di    incentivare    la    mobilita'
          interuniversitaria del personale accademico, ai  professori
          e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
          sede in altra regione  rispetto  a  quella  della  sede  di
          provenienza, o nella  stessa  regione  se  previsto  da  un
          accordo di programma  approvato  dal  Ministero  ovvero,  a
          seguito delle procedure di cui  all'art.  3,  in  una  sede
          diversa  da  quella   di   appartenenza,   possono   essere
          attribuiti incentivi finanziari,  a  carico  del  fondo  di
          finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
          altresi' favorita prevedendo la possibilita' di  effettuare
          trasferimenti  di  professori  e  ricercatori  consenzienti
          attraverso lo scambio contestuale di  docenti  in  possesso
          della stessa qualifica  tra  due  sedi  universitarie,  con
          l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
          cui al secondo periodo possono avvenire anche  tra  docenti
          di   qualifica   diversa,   nei   limiti   delle   facolta'
          assunzionali  delle  universita'   interessate   che   sono
          conseguentemente  adeguate  a  seguito  dei   trasferimenti
          medesimi. I trasferimenti di cui  al  presente  comma  sono
          computati nella quota del quinto dei posti disponibili,  di
          cui all'art. 18, comma 4. 
              4. In caso di cambiamento  di  sede,  i  professori,  i
          ricercatori di ruolo e i ricercatori  a  tempo  determinato
          responsabili di progetti di ricerca finanziati da  soggetti
          diversi  dall'universita'  di  appartenenza  conservano  la
          titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti,  ove
          scientificamente possibile e con l'accordo del  committente
          di ricerca. 
              5. Con decreto del Ministro sono  stabiliti  criteri  e
          modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza   pubblica,   la   mobilita'   interregionale   dei
          professori universitari che hanno prestato servizio  presso
          [corsi di laurea o] sedi soppresse a seguito  di  procedure
          di razionalizzazione dell'offerta didattica.» 
              -  Il  testo  degli  articoli  247  e  249  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 25. 
              - Il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica  italiana  9
          maggio 2001, n. 106. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 4 febbraio 2010, n. 14  (Istituzione  dell'Albo
          degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
          13, della Legge 15 luglio 2009, n. 94): 
              «Art. 8 (Compensi degli amministratori  giudiziari).  -
          1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare
          su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  dello  sviluppo
          economico, ai sensi dell'art.  17,  comma  1,  lettera  b),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono
          stabilite  le  modalita'  di  calcolo  e  liquidazione  dei
          compensi degli amministratori giudiziari. 
              2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato  sulla  base
          delle seguenti norme di principio: 
                a) previsione di tabelle  differenziate  per  singoli
          beni o complessi di  beni,  e  per  i  beni  costituiti  in
          azienda; 
                b) previsione che, nel caso in cui siano  oggetto  di
          sequestro o confisca patrimoni misti, che  comprendano  sia
          singoli beni o complessi di beni  che  beni  costituiti  in
          azienda, si applichi  il  criterio  della  prevalenza,  con
          riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato  di  una
          percentuale  da  definirsi  per  ogni  altra  tipologia  di
          gestione meno onerosa; 
                c) previsione che il compenso sia comunque  stabilito
          sulla base di scaglioni commisurati al valore  dei  beni  o
          dei beni costituiti  in  azienda,  quale  risultante  dalla
          relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
          ovvero al reddito prodotto dai beni; 
                d) previsione che il compenso possa essere  aumentato
          o diminuito, su proposta del giudice delegato,  nell'ambito
          di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il  50
          per cento, sulla base dei seguenti elementi: 
                  1)   complessita'    dell'incarico    o    concrete
          difficolta' di gestione; 
                  2) possibilita' di usufruire di coadiutori; 
                  3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati; 
                  4) qualita' dell'opera  prestata  e  dei  risultati
          ottenuti; 
                  5) sollecitudine con cui  sono  state  condotte  le
          attivita' di amministrazione; 
                e)  previsione  della   possibilita'   di   ulteriore
          maggiorazione  a  fronte  di  amministrazioni  estremamente
          complesse, ovvero di eccezionale valore  del  patrimonio  o
          dei beni costituiti  in  azienda  oggetto  di  sequestro  o
          confisca, ovvero ancora di  risultati  dell'amministrazione
          particolarmente positivi; 
                f)  previsione   delle   modalita'   di   calcolo   e
          liquidazione del compenso nel caso in  cui  siano  nominati
          piu' amministratori per un'unica procedura.» 
              - Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art.  4  del
          citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: 
              «Art. 4 - 1. - 6. Omissis. 
              6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di  realizzazione
          del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
          salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto  come  sistema
          MOSE,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, d'intesa con la regione  Veneto,  sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto, il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli  Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a quella indicata all'art.  15,  comma
          3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni
          di legge in materia di contratti pubblici, fatto  salvo  il
          rispetto  dei  principi   generali   posti   dai   Trattati
          dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di
          settore, anche come recepiti dall'ordinamento  interno.  Il
          Commissario   puo'    avvalersi    di    strutture    delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              Omissis.» 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
          «Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'art.  10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana  24
          febbraio 2004, n. 45, Supplemento Ordinario n. 28. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge  20
          febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione
          dei siti e degli elementi italiani di interesse  culturale,
          paesaggistico  e  ambientale,  inseriti  nella  «lista  del
          patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO): 
              «Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del
          patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). -  1.  I
          siti e gli elementi del  patrimonio  culturale  immateriale
          italiani inseriti nella «lista  del  patrimonio  mondiale",
          sulla base delle tipologie  individuate  dalla  Convenzione
          per la salvaguardia del  patrimonio  mondiale  culturale  e
          ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai  Paesi
          aderenti  all'Organizzazione  delle   Nazioni   Unite   per
          l'educazione,  la  scienza  e  la  cultura  (UNESCO),  resa
          esecutiva dalla legge  6  aprile  1977,  n.  184,  e  dalla
          Convenzione per la salvaguardia  del  patrimonio  culturale
          immateriale, adottata a Parigi il  17  ottobre  2003,  resa
          esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito
          denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la
          loro  unicita',  punte   di   eccellenza   del   patrimonio
          culturale, paesaggistico e naturale italiano  e  della  sua
          rappresentazione a livello internazionale.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 81 del decreto
          del Presidente della Repubblica 8  novembre  1991,  n.  435
          (Approvazione  del  regolamento  per  la  sicurezza   della
          navigazione e della vita umana in  mare),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art  1  (Denominazioni  e  definizioni).   -   1.   Le
          denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno  il
          significato risultante dalle seguenti definizioni che  sono
          integrative o addizionali a quelle della Convenzione: 
              1) - 20). Omissis 
              21) Motonave: una nave la cui  propulsione  dipende  da
          motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi; 
              Omissis.» 
              «Art. 81 (Punto di infiammabilita' del combustibile). -
          1. Il  combustibile  liquido  per  le  caldaie  e  per  gli
          apparati motori a combustione  interna  di  propulsione  ed
          ausiliari deve avere punto di infiammabilita' non inferiore
          a 60°C eccetto per i casi di cui ai  commi  2,  3  e  4  di
          questo art. e di cui all'art. 193. 
              2.  L'uso  di  combustibile  liquido  avente  punto  di
          infiammabilita' inferiore a 60°C, ma non inferiore a  43°C,
          e' consentito per i generatori di emergenza e per gli altri
          usi di cui al precedente  comma  1,  a  condizione  che  la
          temperatura ambiente dei locali in cui il  combustibile  e'
          mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno  10°C
          rispetto  al  punto  di  infiammabilita'  del  combustibile
          stesso. 
              3.  L'uso  di  combustibile  liquido  avente  punto  di
          infiammabilita' inferiore ai valori sopra  riportati,  come
          il petrolio greggio, e' consentito, sulle navi  da  carico,
          purche' il  combustibile  non  sia  conservato  nei  locali
          macchine e l'impianto  del  combustibile  corrisponda  alle
          norme dell'ente tecnico. 
              3-bis.  Nelle  navi  e  motonavi  che   effettuano   il
          trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di  linea
          esclusivamente  all'interno  delle  acque  protette   della
          laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
          stato  gassoso  a  temperatura  ambiente  in  pressione  e'
          effettuato con sistemazioni conformi alle  disposizioni  da
          emanarsi con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
          dei trasporti. 
              4.  L'uso  di  combustibile  liquido  avente  punto  di
          infiammabilita', inferiore a 43°C e'  anche  consentito  su
          navi propulse da motori fuoribordo di potenza  inferiore  a
          18,4 kW. 
              5. I punti di  infiammabilita'  di  cui  ai  precedenti
          commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.» 
              - Il testo del comma 3  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' riportato nei riferimenti  normativi
          all'art. 81. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
          (Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE
          relativa  all  conservazione  degli  habitat   naturali   e
          seminaturali,   nonche'   della   flora   e   della   fauna
          selvatiche): 
              «Art.  5  (Valutazione  di  incidenza).  -   1.   Nella
          pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
          conto della valenza naturalistico-ambientale  dei  proposti
          siti di importanza  comunitaria,  dei  siti  di  importanza
          comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 
              2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
          settore,    ivi    compresi    i    piani    agricoli     e
          faunistico-venatori  e  le  loro  varianti,  predispongono,
          secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno  studio  per
          individuare e valutare gli effetti che il piano puo'  avere
          sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
          medesimo.  Gli  atti  di  pianificazione  territoriale   da
          sottoporre alla valutazione di incidenza  sono  presentati,
          nel caso di piani  di  rilevanza  nazionale,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso  di
          piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
          comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 
              3. I proponenti di interventi non direttamente connessi
          e necessari al mantenimento in uno stato  di  conservazione
          soddisfacente delle specie e  degli  habitat  presenti  nel
          sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito
          stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi,
          presentano, ai fini della  valutazione  di  incidenza,  uno
          studio  volto  ad  individuare  e  valutare,  secondo   gli
          indirizzi espressi nell'allegato G,  i  principali  effetti
          che detti interventi possono avere  sul  proposto  sito  di
          importanza comunitaria, sul sito di importanza  comunitaria
          o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto  degli
          obiettivi di conservazione dei medesimi. 
              4.  Per  i  progetti  assoggettati   a   procedura   di
          valutazione di impatto ambientale,  ai  sensi  dell'art.  6
          della legge 8 luglio  1986,  n.  349,  e  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  12  aprile  1996,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del  7  settembre  1996,  e
          successive modificazioni ed integrazioni,  che  interessano
          proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
          comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
          dal presente regolamento, la valutazione  di  incidenza  e'
          ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
          caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti  dei
          progetti sugli habitat e sulle specie  per  i  quali  detti
          siti e zone sono stati individuati. A tale fine  lo  studio
          di  impatto  ambientale  predisposto  dal  proponente  deve
          contenere gli elementi  relativi  alla  compatibilita'  del
          progetto  con  le  finalita'  conservative   previste   dal
          presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
          cui all'allegato G. 
              5. Ai fini della valutazione di incidenza dei  piani  e
          degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e  le
          province  autonome,  per  quanto  di  propria   competenza,
          definiscono le  modalita'  di  presentazione  dei  relativi
          studi, individuano le autorita'  competenti  alla  verifica
          degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi  di  cui
          all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della  medesima
          verifica,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  alle
          procedure nel caso di piani interregionali. 
              6.   Fino   alla   individuazione   dei    tempi    per
          l'effettuazione della  verifica  di  cui  al  comma  5,  le
          autorita' di cui ai commi 2  e  5  effettuano  la  verifica
          stessa entro sessanta giorni dal ricevimento  dello  studio
          di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola  volta
          integrazioni   dello   stesso   ovvero   possono   indicare
          prescrizioni alle quali il proponente deve  attenersi.  Nel
          caso in cui le  predette  autorita'  chiedano  integrazioni
          dello studio, il termine per la  valutazione  di  incidenza
          decorre  nuovamente  dalla  data  in  cui  le  integrazioni
          pervengono alle autorita' medesime. 
              7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi
          che interessano proposti siti  di  importanza  comunitaria,
          siti  di  importanza  comunitaria  e   zone   speciali   di
          conservazione ricadenti,  interamente  o  parzialmente,  in
          un'area naturale protetta nazionale,  come  definita  dalla
          legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' effettuata sentito  l'ente
          di gestione dell'area stessa. 
              8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione
          definitiva   del   piano   o   dell'intervento   acquisisce
          preventivamente la valutazione di incidenza,  eventualmente
          individuando  modalita'  di  consultazione   del   pubblico
          interessato dalla realizzazione degli stessi. 
              9. Qualora, nonostante le  conclusioni  negative  della
          valutazione  di  incidenza  sul  sito  ed  in  mancanza  di
          soluzioni alternative possibili, il  piano  o  l'intervento
          debba essere realizzato per motivi imperativi di  rilevante
          interesse pubblico, inclusi motivi  di  natura  sociale  ed
          economica,  le  amministrazioni  competenti  adottano  ogni
          misura compensativa necessaria per  garantire  la  coerenza
          globale della rete "Natura 2000" e ne  danno  comunicazione
          al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio
          per le finalita' di cui all'art. 13. 
              10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat  naturali
          e specie prioritari, il piano o  l'intervento  di  cui  sia
          stata valutata l'incidenza negativa sul sito di  importanza
          comunitaria,   puo'   essere   realizzato   soltanto    con
          riferimento ad esigenze connesse alla  salute  dell'uomo  e
          alla  sicurezza  pubblica  o  ad   esigenze   di   primaria
          importanza per  l'ambiente,  ovvero,  previo  parere  della
          Commissione  europea,  per  altri  motivi   imperativi   di
          rilevante interesse pubblico.» 
              - Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 109 del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte). - 1. - 5. Omissis. 
              5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
          impatto   ambientale,    nazionale    o    regionale,    le
          autorizzazioni ambientali di  cui  ai  commi  2  e  5  sono
          istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
          il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
          di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di  condotte
          o cavi facenti parte della rete nazionale  di  trasmissione
          dell'energia  elettrica   o   di   connessione   con   reti
          energetiche di altri Stati, non soggetti a  valutazione  di
          impatto  ambientale,  l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare,  sentite  le  regioni  interessate,  nell'ambito  del
          procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.»