(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e
garantita «Greco di Tufo» devono  essere  quelle  tradizionali  della
zona e comunque atte a conferire alle  uve  e  ai  vini  derivati  le
specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nello
schedario  viticolo,  unicamente  i  vigneti   collinari   di   buona
esposizione. 
    Sono   esclusi   i   terreni   di   fondovalle   umidi   e    non
sufficientemente, soleggiati. 
    I sesti d'impianto, le forme  di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli tradizionalmente  usati  nella  zona  e
comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  dei
vini. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere  una
forma di allevamento verticale, la densita' di  impianto  non  potra'
essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro. 
    La  resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata per la produzione dei vini a denominazione  di  origine
protetta «Greco di Tufo DOCG»  non  deve  essere  superiore  alle  10
tonnellate. 
    Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per
ettaro di  vigneto  in  coltura  promiscua  dovra'  essere  calcolata
rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie
a vigneto. 
    A tali limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
produzione dovra' essere riportata, purche' la stessa non  superi  di
oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. 
    Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini  a
Denominazione di origine protetta «Greco  di  Tufo  DOCG»  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol. 
    La Regione Campania, con proprio provvedimento, su  proposta  del
Consorzio  di  tutela,  sentite  le   Organizzazioni   di   categoria
interessate,  di  anno  in  anno,  puo'  stabilire   di   ridurre   i
quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli  sopra
fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo.