Art. 7. Etichettatura e designazione E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 31, comma 10 della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione delle tipologie Spumante.