(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Etichettatura e designazione 
 
    E'  vietato  usare  assieme   alla   denominazione   di   origine
controllata e garantita  «Greco  di  Tufo»  qualsiasi  qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare,  ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato e
similari. 
    E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano
riferimento a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi
significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Greco di Tufo» di cui all'art. 1 puo' essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione, seguita dal relativo toponimo o  nome  tradizionale,  venga
riportata sia nella denuncia  delle  uve,  sia  nei  registri  e  nei
documenti  di  accompagnamento  e  che  figuri  nell'apposito  elenco
regionale di cui all'art. 31, comma 10 della legge 12 dicembre  2016,
n. 238. 
    Sulle bottiglie o altri recipienti del vino  a  denominazione  di
origine  controllata  e  garantita  «Greco  di  Tufo»  deve  figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve ad eccezione  delle
tipologie Spumante.