Art. 8. Confezionamento E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Greco di Tufo» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai 5 litri, muniti di contrassegno di Stato. I recipienti di cui al comma precedente, ad eccezione delle tipologie Spumante, devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite.