Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Fatte  salve  le  determinazioni  da  assumere  ai  sensi   del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' inviato  all'organo  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 settembre 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 883