(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
denominazione  di  origine  protetta  «Veneto  Valpolicella,   Veneto
Euganei e Berici, Veneto del Grappa» ai sensi dell'art.  53  punto  4
del reg. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e  Berici,  Veneto  del
Grappa» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- Serie generale n. 266 del 15 novembre 2001 e' cosi modificato: 
      L'art. 4 punto 8 e' sostituito nel seguente modo: 
        «La produzione massima di olive degli uliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta di cui all'art. 1 non puo' superare kg 9000 per  ettaro  per
gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non  puo'
superare il 18%». 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2020.