(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
  denominazione di origine protetta «Garda»  ai  sensi  dell'art.  53
  punto 4  del  reg.  n.  1151/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
  Consiglio. 
 
    Il disciplinare di  produzione  della  denominazione  di  origine
protetta «Garda» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  Serie  generale  n.  99  del  29  aprile  2016  e'  cosi
modificato: 
      L'art. 5 punto 5 e' sostituito nel seguente modo: 
        «La produzione massima di olive degli uliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
protetta "Garda" non puo' superare i kg 7500 kg per ettaro  coltivato
a oliveto». 
    Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano
esclusivamente per l'annata olivicola 2020.