Art. 10 
 
        Disponibilita' dei dati dei corrispettivi giornalieri 
                      all'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per le sole finalita' di cui  all'art.  2,  comma  6-quater  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
il  Sistema  TS,  tramite  sistemi  informatici,  rende   disponibili
all'accesso esclusivo dell'Agenzia  delle  entrate  i  dati  fiscali,
secondo le modalita'  da  definirsi  con  il  decreto  attuativo  del
predetto art. 2, comma 6-quater  del  decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 ottobre 2020 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta