Art. 2 
 
             Trasmissione dei dati delle spese sanitarie 
                     e veterinarie al Sistema TS 
 
  1. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti
tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente  ai
dati dei documenti  fiscali,  alla  trasmissione  dei  medesimi  dati
secondo le modalita' di cui ai  decreti  attuativi  dell'art.  3  del
decreto  legislativo  21   novembre   2014,   n.   175,   comprensivi
dell'indicazione delle modalita' di pagamento delle spese  sanitarie,
di cui all'art. 1, comma 679, della  Legge  di  bilancio  2020.  Tale
informazione e' obbligatoria per tutti i documenti  fiscali  relativi
alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche
di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge  di  bilancio
2020. 
  2. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti
tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente  ai
dati dei documenti  fiscali,  alla  trasmissione  dei  medesimi  dati
secondo le modalita' di cui ai  decreti  attuativi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre  che
dei dati di cui al comma 1, anche dei seguenti ulteriori dati: 
    a) tipo di documento fiscale, ai  fini  della  distinzione  delle
fatture  dalle  altre  tipologie  di  documento,  necessario  per  le
finalita' di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge  23  ottobre
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2018, n. 136; 
    b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione; 
    c)  indicazione  dell'esercizio  dell'opposizione  da  parte  del
cittadino alla  messa  a  disposizione  dei  dati  all'Agenzia  delle
entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, di cui all'art. 3 del presente decreto. I dati relativi
alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono
trasmessi al  Sistema  TS  senza  l'indicazione  del  codice  fiscale
dell'assistito. 
  3. Le modalita' tecniche per la trasmissione dei  dati  di  cui  al
presente articolo sono riportate  nell'Allegato  A,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto.