Art. 4 
 
Disponibilita' dei dati  delle  spese  sanitarie  e  veterinarie  del
  Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la  predisposizione  della
  dichiarazione dei redditi precompilata 
 
  1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto  legislativo
21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai dati di spesa  sanitaria
e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS,
tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso  esclusivo
dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per  tipologia  di  spesa
secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 31  luglio  2015,  ad
esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e  veterinarie  per
le quali risulti, sulla base dei dati di cui all'art. 2 del  presente
decreto, effettuato il pagamento con strumenti non  tracciabili,  per
le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse  da  quelle  di
cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  con  riferimento  ai  dati
delle spese sanitarie  e  veterinarie  sostenute  a  partire  dal  1°
gennaio 2020: 
    a) ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati
di  dettaglio  relativi   alle   spese   sanitarie   indicate   nella
dichiarazione precompilata, il servizio di interrogazione puntuale in
cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS di cui  al  comma  2,
dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015 include anche i  dati  di  cui
all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione  dei  dati  di  cui  al
comma 2, lettera c), del medesimo art. 2; 
    b)  le  funzionalita'  di   cooperazione   applicativa   per   la
compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma  3,  lettera  b),
del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l'inserimento  di  un  nuovo
documento  fiscale  di  spesa  o  rimborso  debba   essere   indicata
obbligatoriamente anche la modalita' di pagamento di cui  all'art.  2
del presente decreto; 
    c)  le  funzionalita'  di   cooperazione   applicativa   per   la
compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma  3,  lettera  c),
del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la modifica di un  documento
fiscale di spesa o rimborso possa riguardare  anche  i  dati  di  cui
all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione  dei  dati  di  cui  al
comma 2, lettera c), del medesimo art. 2; 
    d)  le  funzionalita'  di   cooperazione   applicativa   per   la
compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma  3,  lettera  e),
del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il  calcolo  sia  effettuato
con esclusione delle spese sanitarie per le quali risulti  effettuato
il pagamento con strumenti non tracciabili. 
  3.  L'Allegato  B  del  decreto  31  luglio  2015   e'   sostituito
dall'Allegato B del presente decreto. 
  4. Alla rubrica dell'art. 5 del decreto 31  luglio  2015,  dopo  le
parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti parole: «per la
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata».