Art. 5 
 
                 Consultazione delle spese sanitarie 
                       da parte del cittadino 
 
  1.  La  consultazione  delle   spese   sanitarie,   attraverso   le
funzionalita' del Sistema TS di cui all'art. 5-quinquies del  decreto
31 luglio 2015 riguarda anche i dati di cui all'art. 2, ad  eccezione
dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2,  secondo
le modalita' di cui all'Allegato C, che costituisce parte  integrante
del presente decreto. 
  2. Al fine di  consentire  al  cittadino  l'eventuale  integrazione
della  dichiarazione  precompilata,  la  consultazione  delle   spese
sanitarie che  non  danno  diritto  alla  detrazione  secondo  quanto
disposto dall'art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio  2020,
e' consentita fino al termine previsto  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei redditi. 
  3. Decorso il  termine  di  cui  al  comma  2,  il  codice  fiscale
dell'assistito e' cancellato dal Sistema TS.