(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                            Etichettatura 
 
    La confezione deve riportare le diciture «Pampepato di  Terni»  o
«Panpepato di Terni» e «Indicazione Geografica Protetta» per esteso o
in sigla (IGP), nonche' le seguenti ulteriori informazioni: 
      il simbolo europeo della IGP; 
      il  nome  o  la  ragione  sociale,   l'indirizzo   dell'azienda
produttrice e/o confezionatrice; 
      il simbolo grafico del prodotto da  utilizzare  in  abbinamento
inscindibile con l'indicazione geografica protetta. 
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista. 
    E'  tuttavia  ammesso  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano  significato
laudativo o siano tali da trarre in inganno il  consumatore,  nonche'
di altri riferimenti veritieri e documentabili che  siano  consentiti
dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in
contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare di
produzione. 
    La denominazione «Pampepato di Terni» o «Panpepato di  Terni»  e'
intraducibile. Il simbolo grafico del prodotto consiste in: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico