Art. 10 Trattamento dei dati personali 1. Con riferimento alle finalita' di cui all'art. 19 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la titolarita' del trattamento di dati effettuato ai fini del presente decreto e' in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento sul trattamento dei dati sono rese agli interessati tramite il Sistema TS. 3. Le misure a protezione dei dati trattati ai sensi del presente decreto, descritte nel disciplinare tecnico, sono state individuate e adottate sulla base di una valutazione dei rischi per i diritti e le liberta' degli interessati, tenuto anche conto della necessita' di avviare con urgenza il trattamento in esame, in relazione al quale il titolare del trattamento assicura una costante rivalutazione dei rischi e delle misure necessarie a mitigarli. 4. Il trattamento di dati svolto attraverso la Piattaforma nazionale di cui all'art. 9 del presente decreto sara' effettuato fino alla perduranza delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla diffusione del Covid-19 anche a carattere transfrontaliero, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Con successivo decreto verranno disciplinate le modalita' con cui, superato tale periodo, i dati relativi ai predetti referti saranno trasferiti sui sistemi informativi sanitari regionali.