Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.   Ulteriori   informazioni    necessarie    alla    sorveglianza
epidemiologica,   nonche'   le   relative   modalita'   tecniche   di
trasmissione da parte dei  medici  al  sistema  TS,  potranno  essere
definite con successivi decreti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del
Garante per la protezione dei dati personali.