Art. 5 
 
Disponibilita' del referto elettronico del tampone dal Sistema TS  ai
  Dipartimenti di prevenzione delle ASL 
 
  1. L'operatore sanitario Dipartimento di  prevenzione  dell'Azienda
sanitaria locale accede alla piattaforma nazionale di cui all'art.  9
del presente decreto, utilizzando le credenziali di cui al decreto  3
giugno 2020, tramite la quale gli sono resi disponibili: 
    a) i referti elettronici con esito positivo relativi  ai  tamponi
eseguiti dai medici territorialmente competenti; 
    b) i dati di contatto, di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  b),
degli assistiti associati ai referti elettronici di cui alla  lettera
a) del presente comma; 
    c) i dati sanitari dell'assistito, di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera c). 
  2. A fronte della comunicazione dei dati  di  contatto  di  cui  al
comma 1, lettera b), l'operatore sanitario contatta il  paziente  per
effettuare  l'indagine  epidemiologica,  e,   qualora   ricorrano   i
presupposti per la  qualifica  del  caso  come  confermato  Covid-19,
provvede anche alla verifica dell'installazione dell'App del  sistema
di allerta Covid-19, e alla successiva trasmissione dei dati  di  cui
al decreto 3 giugno 2020, tramite il Sistema TS.