Art. 6 
 
Disponibilita' dei dati dal Sistema TS al  Commissario  straordinario
  per l'emergenza epidemiologica 
 
  1. Il  Commissario  straordinario  per  l'emergenza  epidemiologica
accede alla piattaforma nazionale di  cui  all'art.  9  del  presente
decreto, tramite la quale gli sono resi  disponibili  il  numero  dei
tamponi  antigenici  rapidi  effettuati,  aggregato  per  regione   o
provincia autonoma. 
  2. I dati di cui al comma 1 possono  essere  resi  disponibili  dal
Sistema TS anche via Pec.