Art. 3 
 
                        Scrivania del giudice 
 
  1.  La  scrivania  del  giudice  consiste  in  un'area  di   lavoro
contenente  le  applicazioni  informatiche  utili  allo   svolgimento
dell'attivita' giurisdizionale a cui il giudice accede  via  web  con
proprie credenziali. A decorrere dal 1°  marzo  2021,  l'accesso  del
giudice  avviene  mediante  l'utilizzo  di  un  secondo  fattore   di
autenticazione. 
  2.  L'applicativo  provvedimento  giurisdizionale  digitale   (PGD)
all'interno della scrivania del giudice di cui al comma  1,  realizza
l'automazione dell'iter di redazione, approvazione, apposizione della
firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in  formato
PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali. 
  3. Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una  postazione
su  cui  sono  adottate  adeguate  misure  di  sicurezza,  quali   la
protezione  dell'accesso,  l'installazione  e   l'aggiornamento   del
sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di  programmi  di
protezione e di difesa.