Art. 3 Scrivania del giudice 1. La scrivania del giudice consiste in un'area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l'accesso del giudice avviene mediante l'utilizzo di un secondo fattore di autenticazione. 2. L'applicativo provvedimento giurisdizionale digitale (PGD) all'interno della scrivania del giudice di cui al comma 1, realizza l'automazione dell'iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali. 3. Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell'accesso, l'installazione e l'aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa.