Art. 4 Redazione dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento) 1. I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD. 2. Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'applicativo PGD consente: a) di trasmettere il documento tra l'estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale; b) di disporre l'oscuramento dei dati personali, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali; c) di trasmettere all'area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali formati secondo le modalita' di cui al comma 1.