Art. 4 
 
                     Redazione dei provvedimenti 
            in formato digitale (art. 16 del regolamento) 
 
  1. I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato
PDF/A, derivante dalla conversione di un  documento  testuale,  senza
limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con
firma elettronica qualificata o firma digitale,  nel  rispetto  delle
disposizioni contenute nel CAD. 
  2.  Ai  fini  della  redazione  del  provvedimento  giurisdizionale
digitale collegiale l'applicativo PGD consente: 
    a) di trasmettere il documento tra l'estensore e il presidente  e
la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o  firma
digitale; 
    b)  di  disporre  l'oscuramento  dei  dati  personali,  ai  sensi
dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  recante
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    c) di trasmettere all'area di lavoro del segretario di sezione  i
provvedimenti  giurisdizionali  monocratici  o   collegiali   formati
secondo le modalita' di cui al comma 1.