Art. 5 Deposito dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento) 1. Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalita' del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. 2. All'atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento. 3. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilita' del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. 4. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 5. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.