Art. 5 
 
                     Deposito dei provvedimenti 
            in formato digitale (art. 16 del regolamento) 
 
  1.  Il   segretario   di   sezione,   utilizzando   le   specifiche
funzionalita' del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente  il  provvedimento
del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. 
  2.  All'atto  della  pubblicazione   del   provvedimento   mediante
apposizione della firma elettronica qualificata o firma  digitale  da
parte del segretario, il  S.I.Gi.T.  attribuisce  automaticamente  il
numero e la data al provvedimento. 
  3. Se il deposito  del  provvedimento  giurisdizionale  avviene  in
formato analogico, per indisponibilita' del sistema  informatico,  il
segretario di sezione provvede  ad  estrarre  copia  informatica  del
documento  cartaceo  e  ne  attesta  la   conformita'   all'originale
apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. 
  4. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la  copia
informatica del provvedimento analogico  di  cui  al  comma  3,  sono
pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 
  5. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della
disciplina vigente in materia di  tutela  dei  dati  personali  e  in
particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  recante
il codice in materia di protezione dei dati personali.