Art. 7 Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del giudice (art. 3 del regolamento) 1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall'art. 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T. 2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli.