Art. 7 
 
               Trasmissione degli atti digitali degli 
           ausiliari del giudice (art. 3 del regolamento) 
 
  1.  La  trasmissione  degli  atti  digitali,  redatti  secondo  gli
standard tecnici previsti dall'art. 10 del decreto direttoriale del 4
agosto  2015,  da  parte  degli  ausiliari  del   giudice   e   delle
amministrazioni pubbliche alle quali sono stati  chiesti  adempimenti
istruttori, e' effettuata secondo le modalita' previste  dall'art.  9
del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T. 
  2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti  di  cui  al  comma  1,  la
consultazione  del  fascicolo  informatico  e  l'acquisizione   delle
informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli.