Art. 4 Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti (il «tasso cedolare annuo»). Per i primi tre anni, il tasso cedolare restera' invariato, mentre potranno essere rivisti, in base alle condizioni di mercato, i tassi dei due successivi periodi cedolari, rispettivamente di durata triennale e biennale, e che comunque non potranno essere inferiori ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. Il tasso cedolare annuo e' pari allo 0,35% per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 17 maggio 2021 sino al 17 novembre 2023). Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 17 maggio 2024 sino al 17 novembre 2026) ed il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 17 maggio 2027 sino al 17 novembre 2028), sara' fissato e reso noto al pubblico mediante comunicato stampa dopo la chiusura del periodo di collocamento, nel corso del pomeriggio del 13 novembre 2020 entro le ore 17,00, salvo chiusura anticipata. In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo e per il terzo periodo sara' fissato e reso noto al pubblico, mediante comunicato stampa, entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo periodo sara' non inferiore allo 0,60% ed il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo periodo sara' non inferiore all'1%. L'importo di ciascuna cedola semestrale (la «Cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, e' calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso due, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro). Parte di provvedimento in formato grafico