Art. 4 
 
  Gli interessi maturati saranno corrisposti ad un tasso annuale  con
livelli prefissati crescenti (il «tasso cedolare annuo»). Per i primi
tre anni, il  tasso  cedolare  restera'  invariato,  mentre  potranno
essere rivisti, in base alle condizioni di mercato, i tassi  dei  due
successivi periodi cedolari, rispettivamente di  durata  triennale  e
biennale, e che comunque  non  potranno  essere  inferiori  ai  tassi
minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento. 
  Il tasso cedolare annuo e' pari allo 0,35%  per  il  primo  periodo
(quindi applicabile alle cedole pagabili dal 17 maggio 2021  sino  al
17 novembre 2023). Il tasso cedolare annuo applicabile per il secondo
periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 17  maggio  2024
sino al 17 novembre 2026) ed il tasso cedolare annuo applicabile  per
il terzo periodo (quindi applicabile  alle  cedole  pagabili  dal  17
maggio 2027 sino al 17 novembre 2028), sara' fissato e reso  noto  al
pubblico mediante comunicato stampa dopo la chiusura del  periodo  di
collocamento, nel corso del pomeriggio del 13 novembre 2020 entro  le
ore 17,00, salvo chiusura anticipata. 
  In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile
per il secondo e per il terzo periodo sara' fissato e  reso  noto  al
pubblico, mediante comunicato stampa, entro le ore 12,00  del  giorno
successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso  cedolare  annuo
applicabile per il secondo periodo sara' non inferiore allo 0,60%  ed
il tasso cedolare annuo applicabile per il terzo  periodo  sara'  non
inferiore all'1%. 
  L'importo  di  ciascuna  cedola  semestrale   (la   «Cedola»)   con
riferimento  al  capitale  minimo  di  euro   1.000,   e'   calcolato
moltiplicando il relativo  tasso  cedolare  annuo,  diviso  due,  per
l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille Euro). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico